Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3776 del 17/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 17/02/2010, (ud. 13/01/2010, dep. 17/02/2010), n.3776

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Immobiliare Barberini s.r.l., in persona del legale rapp.te pro

tempore, elett.te dom.to in Roma, alla via Paisiello n. 15, presso lo

studio dell’avv. Brugnoli Graziano, dal quale e’ rapp.to e difeso,

giusta procura in atti;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore;

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale del Lazio n. 27/2008/35 depositata il 15/4/2008;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 13/1/2010 dal Consigliere Relatore Dott. IACOBELLIS Marcello;

viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale, Dott. VELARDI Maurizio, che ha concluso aderendo alla

relazione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da Immobiliare Barberini s.r.l. contro l’Agenzia delle Entrate e’ stata definita con la decisione in epigrafe, recante la declaratoria di inammissibilita’ dell’appello proposto dalla contribuente contro la sentenza della CTP di Roma n. 294/46/2007 che aveva respinto il ricorso della contribuente avverso la cartella di pagamento patr. Imprese 1996.

Il ricorso proposto dalla contribuente si articola in tre motivi.

Nessuna attivita’ difensiva e’ stata svolta dall’intimata. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. il presidente ha fissato l’udienza del 13/1/2010 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. La ricorrente ha depositato memoria. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con primo motivo la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 1 e contraddittoria motivazione; la CTR avrebbe erroneamente ritenuto l’appello come generico.

La censura e’ inammissibile. In caso di proposizione di motivi di ricorso per Cassazione formalmente unici, ma in effetti articolati in profili autonomi e differenziati di violazioni di legge diverse, sostanziandosi tale prospettazione nella proposizione cumulativa di piu’ motivi, affinche’ non risulti elusa la “ratio” dell’art. 366 bis c.p.c., deve ritenersi che tali motivi cumulativi debbano concludersi con la formulazione di tanti quesiti per quanti, sono i profili fra loro autonomi e differenziati in realta’ avanzati; conseguentemente inammissibile e’ la censura di violazione di legge in quanto il quesito di diritto di cui all’art. 366 bis c.p.c. e’ privo della riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito, della sintetica indicazione della regola di diritto applicata da quel giudice; e della diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie (Sez. 3, Ordinanza n. 19769 del 17/07/2008);

Egualmente inammissibile e’ la censura in ordine alla motivazione;

l’onere di indicare chiaramente tale fatto ovvero le ragioni per le quali la motivazione e’ insufficiente, imposto dall’art. 366 bis c.p.c., deve essere adempiuto non gia’ e non solo illustrando il relativo motivo di ricorso, ma anche formulando, al termine di esso, una indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un “quid pluris” rispetto all’illustrazione del motivo, e che consenta al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilita’ del ricorso (Sez. 3, Ordinanza n. 8897 del 07/04/2008).

Tale giurisprudenza consolidata fa seguito alla pronuncia a SS.UU. (Sentenza n. 20603 del 01/10/2007) secondo cui, in tema di formulazione dei motivi del ricorso per Cassazione avverso i provvedimenti pubblicati dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 ed impugnati per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, la relativa censura deve contenere, un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilita’.

La inammissibilita’ del primo motivo di ricorso, cui consegue la definitivita’ della decisione – della CTR – di inammissibilita’ dell’appello, ha efficacia assorbente circa gli ulteriori motivi di ricorso.

Nulla per le spese in assenza di attivita’ difensiva.

P.Q.M.

LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso.

Cosi’ deciso in Roma, il 13 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2010

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