Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3776 del 15/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3776 Anno 2018
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: MOCCI MAURO

ORDINANZA
sul ricorso 25489-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO (C.F.
06363391001), in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la
rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro
SCHININA’ ,SALVATORE, elettivamente domiciliato in ROMA, V.
FLAMINIA 405, presso lo studio dell’avvocato STEFANO CASU,
rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO PANNUZZO;
– controricorrente avverso la sentenza n. 1607/34/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA, SEZIONE DISTACCATA
di CATANIA, depositata il 27/04/2016;

Data pubblicazione: 15/02/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
non partecipata del 09/01/2018 dal Consigliere Relatore Dott.
MAURO MOCCI.
Rilevato:
che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla

con motivazione semplificata;
che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei
confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale
della Sicilia che aveva respinto il suo appello contro la
decisione della Commissione tributaria provinciale di Ragusa.
Quest’ultima aveva accolto l’impugnazione di Salvatore
Schininà contro il silenzio rifiuto dell’Ufficio su un’istanza di
rimborso, per IRPEF relativa agli anni 1990-1992;
Considerato:
che il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale, ai sensi
dell’art. 360 n. 3 c.p.c., si invoca violazione dell’art. 9 comma
17 I. n. 289/2002 e dell’art. 1 comma 665 I. n. 190/2014,
giacché il contribuente avrebbe adempiuto ai propri obblighi
tributari tramite il suo datore di lavoro, mentre l’agevolazione
avrebbe riguardato solo il rapporto fra Erario e sostituto
d’imposta;
che l’intimato ha resistito con controricorso;
che il motivo è infondato, giacché, in tema di agevolazioni
tributarie, il rimborso d’imposta di cui all’art. 1, comma 665,
della I. n. 190 del 2014, a favore dei soggetti colpiti dal sisma
siciliano del 13 e 16 dicembre 1990, può essere richiesto sia
dal soggetto che ha effettuato il versamento (cd. sostituto
d’imposta) sia dal percipiente delle somme assoggettate a
ritenuta (cd. “sostituito”) nella sua qualità di lavoratore

Ric. 2016 n. 25489 sez. MT – ud. 09-01-2018
-2-

relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere

dipendente (Sez. 5, n. 17472 del 14/07/2017; Sez. 5, n.
15026 del 16/06/2017; Sez. 6-5, n. 14406 del 14/07/2016);
che al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente alla
rifusione delle spese processuali in favore del controricorrente,
nella misura indicata in dispositivo;

La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di
legittimità, che liquida, a favore del controricorrente, in euro
1.000, oltre spese forfettarie in misura del 15%.
Così deciso in Roma il 9 gennaio 2018
Il residente
Dr. Mar

Iacobellis

P.Q.M.

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