Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3776 del 15/02/2011
Cassazione civile sez. trib., 15/02/2011, (ud. 15/12/2010, dep. 15/02/2011), n.3776
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. MERONE Antonio – Consigliere –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, nei cui
uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12, è domiciliata;
– ricorrente –
contro
P.G., in proprio ed in rappresentanza di P.
L., residente in (OMISSIS);
– intimato –
Avverso la sentenza n. 130/43/2006 della Commissione Tributaria
Regionale di Milano, Sezione n.43, in data 23.05.2006, depositata il
31 gennaio 2007;
Udita la relazione, svolta nella Camera di Consiglio del 15.12.2010
dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;
Presente il Procuratore Generale Dott. Raffaele Ceniccola.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corre:
Considerato che nel ricorso iscritto al n.7163/2008 R.G. è stata depositata la seguente relazione:
“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 130/43/2006, pronunziata dalla C.T.R. di Milano, Sezione n. 43, il 23.05.2006 e DEPOSITATA il 31 gennaio 2007.
Con tale decisione, la C.T.R. ha dichiarato inammissibile l’appello dell’Agenzia Entrate, in quanto proposto dopo la scadenza del prescritto termine annuale.
2 – Il ricorso di che trattasi, che riguarda impugnazione dell’avviso di rettifica e liquidazione dell’imposta di successione, è affidato ad unico mezzo, con cui si deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 16, comma 6.
3 – Gli intimati, non hanno svolto difese in questa sede.
4 – La questione posta dal ricorso con i preliminari motivi di rito va esaminata e decisa alla stregua dell’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale (ex multis Cass. n. 22891/2005, n. 21779/2005) secondo cui in applicazione delle L. n. 289 del 2002, e L. n. 742 del 1969, i termini di impugnazione sono rimasti sospesi nei periodi considerati e, segnatamente, per quanto interessa in questa sede, dall’01 gennaio 2003 all’01 giugno 2004, ragion per cui, nel caso, – in cui il deposito della sentenza di primo grado era avvenuto il 24.09.2003 – deve ritenersi tempestiva la proposizione dell’appello, avvenuta il 13 luglio 2005, iniziando a decorrere il termine lungo di un anno e 46 giorni dal 02 giugno 2004.
5 – Pertanto, si è dell’avviso che sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la relativa definizione, proponendosi il relativo accoglimento per manifesta fondatezza, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c..
Il Relatore Cons. Antonino Di Blasi”.
Vista la relazione, il ricorso e gli altri atti causa;
Considerato che in esito alla discussione, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio, nel condividere i motivi, in fatto ed in diritto, esposti nella relazione, è dell’avviso che, alla relativa stregua, l’impugnazione vada accolta e, per l’effetto, cassa l’impugnata decisione; Considerato, altresì, che il Giudice del rinvio, che si designa in altra sezione della CTR della Lombardia, procederà al riesame e quindi, adeguandosi ai richiamati principi, deciderà nel merito ed anche sulle spese del presente giudizio di cassazione, motivando congniamente ; Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa l’impugnata decisione e rinvia, anche per la pronuncia sulle spese, ad altra sezione della CTR della Lombardia.
Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2011