Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3776 del 15/02/2011

Cassazione civile sez. trib., 15/02/2011, (ud. 15/12/2010, dep. 15/02/2011), n.3776

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, nei cui

uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12, è domiciliata;

– ricorrente –

contro

P.G., in proprio ed in rappresentanza di P.

L., residente in (OMISSIS);

– intimato –

Avverso la sentenza n. 130/43/2006 della Commissione Tributaria

Regionale di Milano, Sezione n.43, in data 23.05.2006, depositata il

31 gennaio 2007;

Udita la relazione, svolta nella Camera di Consiglio del 15.12.2010

dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

Presente il Procuratore Generale Dott. Raffaele Ceniccola.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corre:

Considerato che nel ricorso iscritto al n.7163/2008 R.G. è stata depositata la seguente relazione:

“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 130/43/2006, pronunziata dalla C.T.R. di Milano, Sezione n. 43, il 23.05.2006 e DEPOSITATA il 31 gennaio 2007.

Con tale decisione, la C.T.R. ha dichiarato inammissibile l’appello dell’Agenzia Entrate, in quanto proposto dopo la scadenza del prescritto termine annuale.

2 – Il ricorso di che trattasi, che riguarda impugnazione dell’avviso di rettifica e liquidazione dell’imposta di successione, è affidato ad unico mezzo, con cui si deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 16, comma 6.

3 – Gli intimati, non hanno svolto difese in questa sede.

4 – La questione posta dal ricorso con i preliminari motivi di rito va esaminata e decisa alla stregua dell’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale (ex multis Cass. n. 22891/2005, n. 21779/2005) secondo cui in applicazione delle L. n. 289 del 2002, e L. n. 742 del 1969, i termini di impugnazione sono rimasti sospesi nei periodi considerati e, segnatamente, per quanto interessa in questa sede, dall’01 gennaio 2003 all’01 giugno 2004, ragion per cui, nel caso, – in cui il deposito della sentenza di primo grado era avvenuto il 24.09.2003 – deve ritenersi tempestiva la proposizione dell’appello, avvenuta il 13 luglio 2005, iniziando a decorrere il termine lungo di un anno e 46 giorni dal 02 giugno 2004.

5 – Pertanto, si è dell’avviso che sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la relativa definizione, proponendosi il relativo accoglimento per manifesta fondatezza, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Il Relatore Cons. Antonino Di Blasi”.

Vista la relazione, il ricorso e gli altri atti causa;

Considerato che in esito alla discussione, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio, nel condividere i motivi, in fatto ed in diritto, esposti nella relazione, è dell’avviso che, alla relativa stregua, l’impugnazione vada accolta e, per l’effetto, cassa l’impugnata decisione; Considerato, altresì, che il Giudice del rinvio, che si designa in altra sezione della CTR della Lombardia, procederà al riesame e quindi, adeguandosi ai richiamati principi, deciderà nel merito ed anche sulle spese del presente giudizio di cassazione, motivando congniamente ; Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa l’impugnata decisione e rinvia, anche per la pronuncia sulle spese, ad altra sezione della CTR della Lombardia.

Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2011

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