Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3776 del 14/02/2017


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Cassazione civile, sez. III, 14/02/2017, (ud. 30/11/2016, dep.14/02/2017),  n. 3776

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina L. – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23299-2014 proposto da:

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA in persona del procuratore speciale Dott.

T.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SILVIO

PELLICO 44, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI AGOSTINI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALESSANDRO MARIA VERGA

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

P.F., P.S., B.A.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA E.DUSE 35, presso lo studio

dell’avvocato STEFANO PANTALANI, che li rappresenta e difende giusta

procura in calce al controricorso;

S.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI VILLA

SACCHETTI 9, presso lo studio dell’avvocato RENATO MARINI,

rappresentato e difeso dall’avvocato EDOARDO BUCCA giusta procura in

calce al controricorso;

– controricorrenti –

e contro

S.M.A., Si.FR., Si.FR.MA.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1761/2013 del TRIBUNALE di MESSINA, depositata

il 25/09/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/11/2016 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA;

udito l’Avvocato ANTONIO ABBADESSA per delega;

udito l’Avvocato PIERFRANCESCO POMILIO per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

RENZIS LUISA che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DELLA CAUSA

1. La s.p.a. Unipolsai Assicurazioni ha proposto ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., comma 3, contro S.P. e S.M.A., contro B.A., P.F. e P.S., nonchè contro ” Si.Fr. o Si.Fr.Ma.”, avverso la sentenza del 29 maggio 2013, con la quale il Tribunale di Messina ha rigettato l’opposizione proposta nel giugno del 2010 dagli S. avverso il precetto, ad essi intimato da essa ricorrente nella qualità di terzi proprietari di immobili, ipotecati in danno di Si.Fr. quale debitore, dal quale gli S. avevano acquistato con atti pubblici di compravendita successivi all’iscrizione ipotecaria. Nel relativo giudizio gli S., i quali nell’opposizione avevano dedotto che l’iscrizione ipotecaria a favore della ricorrente non era loro opponibile perchè non riferita al debitore e loro dante causa, su autorizzazione del Tribunale, che con la stessa ordinanza disponeva altresì l’integrazione del contraddittorio nei confronti del debitore, chiamavano in giudizio gli eredi del notaio che aveva rogato i loro atti di acquisto.

La B. ed i P. si costituivano nella qualità, mentre il Simone restava contumace.

2. La sentenza del Tribunale veniva appellata dalla qui ricorrente e la Corte d’Appello di Messina, con ordinanza del 24 giugno 2014, nella costituzione degli S. e degli eredi, nonchè nella contumacia del debitore, convenuto sia con le sue effettive generalità di Si.Fr., sia con quelle di Si.Fr.Ma. (figuranti nell’iscrizione ipotecaria), dichiarava inammissibile l’appello ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c..

3. Al ricorso per cassazione, che prospetta due motivi, hanno resistito con separati controricorsi gli S. e gi eredi.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il Collegio rileva che la motivazione può essere estesa in forma semplificata, giacchè il ricorso è manifestamente inammissibile.

Queste le ragioni.

2. In via preliminare si deve rilevare che esso è stato proposto tempestivamente. Ancorchè la stessa ricorrente dichiari nel ricorso che l’ordinanza ex art. 348-bis venne comunicata il 24 giugno 2014, il che fece decorrere il termine di sessanta giorni per la proposizione del ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., comma 3 detto termine venne interrotto durante il periodo feriale dal 1 agosto 2014 al 15 settembre 2014 e riprese a decorrere il 16 successivo, di modo che l’esercizio del diritto di impugnazione, che risulta avvento dal punto di vista della notificante il 29 settembre 2014 fu tempestivo, perchè avvenuto il 51 giorno utile.

D’altro canto, la sospensione per il detto periodo feriale nella specie operava, in quanto alla causa principale di opposizione all’esecuzione, ad essa non soggetta, si cumulava la domanda di garanzia, il che rendeva operante la sospensione, in quanto il cumulo di cause in appello era riconducibile all’art. 331 c.p.c. e, pertanto, operava la regola per cui, quando sono cumulate due cause, una soggetta e l’altra non alla sospensione, la sospensione si applica (ampiamente in termini: Cass. n. 3688 del 2011 e 1123 del 2014, nonchè Cass. n. 2750 del 2015).

3. Ciò premesso, il ricorso appare inammissibile per inidoneità del requisito dell’esposizione sommaria dei fatti di causa, atteso che, non solo l’esposizione contenuta nel ricorso non rispetta i requisiti minimi che deve avere l’esposizione sommaria del fatto in qualsiasi ricorso per cassazione, ma, in ogni caso, non li rispetta con riferimento ai necessari contenuti che deve assumere, allorquando si tratti di ricorso proposto contro la sentenza di primo grado, a seguito di declaratoria di inammissibilità dell’appello ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c..

3.1. Sotto il primo aspetto si rileva che dall’esposizione del fatto, che consta di due pagine e mezza, non si evince innanzitutto perchè venne proposta l’opposizione all’esecuzione, quali furono le difese della creditrice opposta, le ragioni della chiamata in causa degli eredi del notaio, il tenore della motivazione della sentenza qui impugnata e le ragioni dell’appello, nonchè dell’ordinanza ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c..

Tutte tali indicazioni, sebbene da esporre in modo sommario, erano necessarie come in ogni ricorso per cassazione, giusta un consolidato principio di diritto (ex multis, Cass. Sez. Un. n. 11653 del 2006).

3.2. Sotto il secondo aspetto, assume rilievo il principio di diritto di cui alle ordinanze gemelle nn. 8940, 8941, 8942, 8943 del 2014, secondo cui: “aa) il ricorso per cassazione contro la sentenza di primo grado, di cui all’art. 348-ter c.p.c., comma 4 la riforma introdotta nel 2012, in quanto ricorso ordinario, regolato dall’art. 366 c.p.c. sotto il profilo dei requisiti di contenuto forma, deve necessariamente osservare fra questi quello del n. 3 della norma e, dunque, il requisito dell’esposizione sommaria dei fatti della causa, con la conseguenza che, poichè la causa ha avuto corso con il giudizio di primo grado e con quello di appello, conclusosi con l’ordinanza ex art. 348-bis, il relativo onere dev’essere adempiuto necessariamente riferendosi, sebbene in via sommaria, non solo i fatti sostanziali e processuali relativi al giudizio di primo grado, ma anche quelli relativi al giudizio di secondo grado; bb) con riferimento a questi ultimi l’esposizione dovrà riguardare in primo luogo l’indicazione di quanto evidenzi che l’appello era stato proposto tempestivamente e, dunque, quanto evidenzi che la sentenza di primo grado non era passata in cosa giudicata, nonchè l’indicazione dei motivi per i quali l’appello era stato proposto; cc) in relazione al ricorso per cassazione contro la sentenza di primo grado trovano applicazione gli artt. 329 e 346 c.p.c. nella misura in cui avevano inciso sull’oggetto della devoluzione al giudice d’appello” (in senso conforme: Cass. (ord.) n. 10722 del 2014; (ord.) n. 2784 del 2015, fra tante; nonchè anche Cass. n. 12034 del 2014, cui hanno fatto riferimento i resistenti che hanno espressamente sollevato eccezione di inammissibilità del ricorso).

L’orientamento è stato anche approvato e ribadito da Cass. Sez. Un. n. 10876 del 2015, la quale si è così espressa in motivazione: “La giurisprudenza delle sezioni semplici di questa Corte si è consolidata nell’affermazione del principio, che deve essere confermato in questa sede, secondo cui oggetto del ricorso per cassazione ex art. 348-ter c.p.c. non possono essere questioni, relative alla sentenza di primo grado, sulle quali si è formato il giudicato per la mancata prospettazione delle stesse questioni con l’atto di appello dichiarato inammissibile. Pertanto, non solo l’atto di appello e l’ordinanza di inammissibilità costituiscono requisiti processuali speciali di ammissibilità del ricorso diretto per cassazione avverso il provvedimento di primo grado, altrimenti non impugnabile direttamente, ma occorre anche che l’appello abbia investito il giudice di secondo grado di quelle questioni per le quali, dopo la dichiarazione di inammissibilità, si propone ricorso per cassazione. Ne consegue ulteriormente che, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 3, è necessario che nel suddetto ricorso per cassazione sia fatta espressa ed adeguata menzione sia dei motivi di appello che della motivazione dell’ordinanza, proprio al fine di evidenziare l’insussistenza di un giudicato interno sulle questioni sottoposte al vaglio del giudice di legittimità, in quanto già prospettate al giudice del gravame (Cass. ord. 30 marzo 2015, n. 6336; Cass. 27 marzo 2015, n. 6279; Cass. ord. 12 febbraio 2015, n. 2784; Cass. ord. 9 giugno 2014, n. 12936; Cass., ord. 15 maggio 2014, n. 10722; Cass. ordd. 17 aprile 2014 nn. da 8940 a 8943)”.

3. Il ricorso dev’essere, dunque, dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione a favore di entrambe le parti collettive separatamente resistenti delle spese del giudizio di cassazione, liquidate a favore di ciascuna in euro cinquemilaquattrocento, di cui duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 30 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2017

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