Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 37758 del 01/12/2021
Cassazione civile sez. VI, 01/12/2021, (ud. 14/09/2021, dep. 01/12/2021), n.37758
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –
Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 23172-2020 proposto da:
C.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MATTIA
BATTISTINI, presso lo studio dell’avvocato PELLE GIUSEPPE,
rappresentato e difeso dall’avvocato PANGALLO ANTONIO GIUSEPPE;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (OMISSIS), PREFETTURA DI REGGIO
CALABRIA, MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 1171/2019 del TRIBUNALE di LOCRI, depositata
l’08/12/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 14/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. PORRECA
PAOLO.
Fatto
CONSIDERATO
Che:
C.F. ricorre, sulla base di un unico motivo, corredato da memoria, contro la sentenza n. 1171 del 2019 del Tribunale di Locri esponendo che:
aveva opposto un’intimazione di pagamento, con minaccia di esecuzione forzata, correlata a una cartella di pagamento emessa per violazioni al codice stradale, deducendo l’intervenuta prescrizione del credito;
il Giudice di Pace aveva accolto l’opposizione e il Tribunale, pronunciando sull’appello avanzato in punto di congruità delle spese di lite, lo aveva parimenti accolto, non disponendo però condanna alle spese a carico degli appellati contumaci;
non si sono difesi gli intimati;
Ritenuto che:
con l’unico motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92, c.p.c., art. 132 c.p.c., n. 4, poiché il Tribunale avrebbe errato mancando di motivare in modo decifrabile ovvero corretto la mancata condanna alle spese di lite di secondo grado, non avendo indicato gravi ragioni tali riconoscibili al fine in parola;
Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Diritto
RILEVATO
Che:
il ricorso è infondato;
il Tribunale ha giustificato la mancata condanna alle spese processuali di seconde cure facendo riferimento alla “indefettibilità dell’anzidetta riforma in relazione al al dato oggettivo delle tariffe vigenti e la sostanziale non contestazione del motivo di gravame, stante la contumacia delle controparti nella presente fase” (pag. 3);
la suddetta motivazione, chiaramente riconoscibile, appare anche rispettosa della sussunzione della fattispecie concreta nel modello legale delle gravi ed eccezionali ragioni quali interpolate dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 77 del 2018;
infatti:
a) si trattava di un dato normativo obiettivamente riconoscibile;
b) si trattava, per quello che risulta dal ricorso, di un errore del giudice di prime e non dovuto né rispondente a una posizione avversariale delle controparti, inoltre remissive in seconde cure (e ciò costituisce un importante elemento ulteriore, nella specificità della fattispecie, in linea con la motivazione di Cass., 10/09/2020, n. 18833, citata in memoria);
c) non risulta, infine, e infatti non è stata allegata, neppure una previa proposta di composizione bonaria del residuo profilo di lite;
così corretta in via integrativa la motivazione del Tribunale, il ricorso dev’essere rigettato;
non deve disporsi sulle spese in mancanza di difesa delle controparti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, il 14 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2021