Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 37756 del 01/12/2021
Cassazione civile sez. VI, 01/12/2021, (ud. 14/09/2021, dep. 01/12/2021), n.37756
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –
Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 14108-2020 proposto da:
B.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO
BAIAMONTI, 10, presso lo studio dell’avvocato CASADEI MASSIMILIANO,
rappresentato e difeso dall’avvocato ANGELINI CARLO;
– ricorrente –
contro
I.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TERENZIO, 7,
presso lo studio dell’avvocato SMERILLI GIORGIO, che lo rappresenta
e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 529/2019 del TRIBUNALE di FERMO, depositata il
21/09/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 14/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. PORRECA
PAOLO.
Fatto
CONSIDERATO
Che
B.R. ricorre per cassazione, sulla base di due motivi, corredati da memoria, avverso la sentenza n. 529 del 2019 del Tribunale di Fermo, esponendo che aveva proposto opposizione avverso un pignoramento mobiliare promosso, sulla base di un decreto ingiuntivo esecutivo, da I.F., e che il giudice di merito aveva dichiarato inammissibile per tardività la domanda, dichiarando che l’esecuzione poteva essere proseguita;
resiste con controricorso I.F..
Diritto
RILEVATO
Che:
con il primo motivo si prospetta la violazione della competenza funzionale del giudice dell’esecuzione, da parte del Tribunale che, pronunciando sull’opposizione qualificata formale, aveva dichiarato la proseguibilità del procedimento coattivo, adottato statuizione riservata invece al giudice di quella procedura;
con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 617 c.p.c., poiché il Tribunale avrebbe errato mancando di considerare che l’opposizione era stata proposta contro l’istanza di vendita e non, come affermato nella sentenza impugnata, contro il pignoramento, allegando la sopravvenuta inefficacia del precetto per decorso del termine previsto dall’art. 481 c.p.c.;
Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.;
Rilevato che il ricorso è complessivamente inammissibile;
il primo motivo è inammissibile poiché privo di concludenza, restando irrilevante la pretesa violazione della competenza funzionale del giudice dell’esecuzione, rispetto alla ragione decisoria rappresentata dalla tardività;
il secondo motivo è inammissibile poiché non si misura con la “ratio decidendi”, affermando apoditticamente di aver proposto opposizione all’istanza di vendita viziata in via derivata rispetto alla sopravvenuta efficacia del precetto, e collazionando una serie anche eterogenea di massime di decisioni di questa Corte;
il Tribunale, per converso, aveva specificato che l’opposizione formale, e il relativo termine, si riferisce ai singoli atti, e il vizio dedotto era stato conosciuto al momento del pignoramento su cui aveva inciso, restando cioè superato per mancata opposizione nei tempi previsti;
ne deriva quanto anticipato;
spese secondo soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso, e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di parte controricorrente liquidate in Euro 2.200,00 oltre 200,00 Euro per esborsi, 15% di spese forfettarie e accessori legali.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, il 14 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2021