Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 37753 del 01/12/2021

Cassazione civile sez. VI, 01/12/2021, (ud. 14/09/2021, dep. 01/12/2021), n.37753

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9073-2020 proposto da:

P.M.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COLA DI

RIENZO, 180 SC. B INT. 1, presso lo studio dell’avvocato CATIA DI

CESARE, rappresentata e difesa dagli avvocati SANTO REALE, EZECHIA

PAOLO REALE;

– ricorrente –

contro

RISCOSSIONE SICILIA SPA, in persona del legale pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NICOTERA 29 presso lo studio

dell’avvocato MARCO CATELLI, rappresentata e difesa dall’avvocato

GIUSEPPE LAVAGGI;

– controricorrente –

REAL HOLIDAYS SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1838/2019 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 26/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLO

PORRECA.

 

Fatto

CONSIDERATO

che:

P.M.L. ricorreva per cassazione, articolando tre motivi, avverso la sentenza n. 1838 del 2019 della Corte di appello di Catania, esponendo che:

– aveva proposto un’opposizione agli atti esecutivi dichiarata inammissibile dal Tribunale perché proposta davanti a giudice funzionalmente incompetente, diverso da quello dell’esecuzione;

– la Corte di appello aveva, a sua volta, dichiarato inammissibile il gravame trattandosi di decisione inappellabile proprio perché pronunciata su opposizione formale, tale anche qualificata dal primo giudice;

resisteva con controricorso Riscossione Sicilia s.p.a.;

parte ricorrente ha depositato memoria e sovrapponibile istanza al Presidente, da quest’ultimo rimessa al Collegio.

Diritto

RITENUTO

che:

con il primo motivo si prospetta l’inammissibilità della costituzione in giudizio di Riscossione Sicilia, s.p.a., agente della riscossione per la provincia di Catania, posto che in primo grado si era costituita Serit Sicilia, s.p.a., agente della riscossione per la provincia di Siracusa, laddove la stessa procura risultante in appello era stata conferita a Riscossione Sicilia s.p.a., agente della riscossione per la provincia di Siracusa;

con il secondo motivo si prospetta la violazione dell’art. 617 c.p.c., e l’omesso esame di un fatto decisivo e discusso, poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che il Tribunale si era dichiarato funzionalmente incompetente senza entrare nel merito dell’opposizione, sicché la sentenza era appellabile;

con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 246, c.p.c., poiché il Tribunale avrebbe errato dichiarando inammissibile la richiesta di testimonianza dell’avvocato Leonti, in un tempo in cui non era più difensore della deducente, che avrebbe potuto chiarire le circostanze dell’iscrizione a ruolo del ricorso originario, indirizzato al giudice dell’esecuzione;

Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.;

Rilevato che:

il ricorso è inammissibile;

l’impugnazione è infatti tardiva, posto che la sentenza impugnata è stata pubblicata il 26 luglio 2019, indicata come non notificata, mentre il ricorso risulta datato il 18 febbraio 2020 e notificato il 19 febbraio 2020, oltre il termine semestrale ex art. 327 c.p.c., non oggetto di sospensione feriale dei termini trattandosi di opposizione qualificata ex art. 617 c.p.c.;

il ricorso sarebbe stato inammissibile anche ex art. 360-bis c.p.c., n. 1, a mente del consolidato principio secondo cui il regime dell’impugnazione dipende solo dalla qualificazione del giudice “a quo” (Cass., 11/01/2012, n. 171, e succ. conf., come ad esempio, Cass., 31/03/2012, n. 8838), peraltro in tal caso corrispondente a quella della stessa parte;

spese secondo soccombenza.

P.Q.M.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso, e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di parte controricorrente liquidate in Euro 4.000,00 oltre 200,00 Euro per esborsi, 15% di spese forfettarie e accessori legali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 14 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA