Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 37752 del 01/12/2021

Cassazione civile sez. VI, 01/12/2021, (ud. 14/09/2021, dep. 01/12/2021), n.37752

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5942-2020 proposto da:

N.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA EREDIA n.

12, presso lo studio dell’avvocato CARLO TESTA, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NICOLO’ PORPORA n.

16, presso lo studio dell’avvocato TOMMASO SPINELLI GIORDANO, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

contro

MERI ROSA SAS DI B.M., G.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1107/2019 del TRIBUNALE di PESCARA, depositata

il 04/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLO

PORRECA.

 

Fatto

CONSIDERATO

che:

N.G. evocava in giudizio la Unipol Sai, s.p.a., quale impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della strada, la Meri Rosa, s.a.s., di B.M., e G.A., chiedendo il risarcimento dei danni, patrimoniali e non, subiti a causa di un tamponamento, del proprio mezzo, ad opera dell’autocarro Iveco, guidato dal convenuto menzionato e di proprietà della s.a.s.;

il Giudice di Pace rigettava la domanda affermando, sulla base della consulenza tecnica officiosa modale, che i danni riportati dal mezzo del deducente non erano compatibili con l’urto lamentato e la dinamica del sinistro dichiarata;

il Tribunale confermava la decisione di prime cure, escludendo di essere pertanto vincolato dal redatto modulo di constatazione amichevole d’incidente;

avverso questa decisione ricorreva per cassazione N.G. articolando due motivi;

resisteva con controricorso Unipol Sai, s.p.a.;

le parti hanno depositato memorie.

Diritto

RITENUTO

che:

con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2054 c.c., comma 2, art. 2697 c.c., art. 1227 c.c., comma 1, artt. 148,149 c.a.p., poiché il Tribunale avrebbe erroneamente sussunto il fatto accertato nella fattispecie normativa, omettendo di applicare la prevista presunzione di colpa;

con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2054 c.c., comma 2, art. 2697 c.c., art. 2733 c.c., comma 2, art. 143 c.a.p., del D.L. n. 857 del 1976, art. 5, quale convertito e successivamente modificato, poiché il Tribunale, almeno nei confronti del conducente antagonista, G.A., avrebbe dovuto tenere in conto il tenore confessorio del modulo in discussione;

Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.;

Rilevato che:

i motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente per connessione, sono infondati;

va ribadito il consolidato principio secondo cui, in materia di responsabilità da sinistro stradale, ogni valutazione sulla portata confessoria del modulo di constatazione amichevole d’incidente deve ritenersi preclusa dall’esistenza di un’accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto come descritto in tale documento e le conseguenze del sinistro come accertate in giudizio, in specie tra l’entità dei danni riportati dal veicolo, la situazione dei luoghi e complessivamente la dinamica del sinistro descritta nel medesimo modello di constatazione amichevole invocato (cfr., ad esempio, Cass., 25/06/2013, n. 15881, Cass., 27/03/2019, n. 8451);

ed è quanto avvenuto nella specie;

infatti, il Tribunale, con accertamento di fatto non sindacabile come tale in questa sede di legittimità, ha, sulla base delle risultanze istruttorie, in particolare peritali:

– escluso la corrispondenza dei punti d’urto rilevati sui veicoli del sinistro;

– escluso la corrispondenza tra dinamica descritta dall’attore, che ha invocato il modulo, e l’esame dei danni riportati;

– escluso, in conclusione, la prova del fatto storico quale dedotto;

nella medesima logica, ai fini dell’applicabilità della presunzione di colpa di cui all’art. 2054 c.c., è necessario che il danneggiato assolva all’onere probatorio avente ad oggetto il nesso causale tra la circolazione del veicolo e l’evento dannoso (Cass., 19/07/2011, n. 15818);

il profilo è dirimente;

spese secondo soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di parte controricorrente liquidate in Euro 4.000,00 oltre 200,00 Euro per esborsi, 1 5 % di spese forfettarie e accessori legali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 14 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2021

 

 

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