Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3775 del 17/02/2010
Cassazione civile sez. trib., 17/02/2010, (ud. 13/01/2010, dep. 17/02/2010), n.3775
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12,
presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e
difende;
– ricorrente –
contro
CLAIM SI.R.LU, in liquidazione;
– intimata –
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria
regionale della Campania 110/15/06 depositata il 3 ottobre 2006;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
giorno 13/1/2010 dal Consigliere Relatore Dott. IACOBELLIS Marcello;
viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale, Dott. VELARDI Maurizio, che ha concluso aderendo alla
relazione.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L’Amministrazione ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe con la quale la Commissione tributaria regionale della Campania, confermando la decisione di primo grado, ha accolto il ricorso della contribuente avverso un avviso di accertamento per IRPEG e ILOR anno 1997. L’intimata non ha svolto difese. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. il presidente ha fissato l’udienza del 13/1/2010 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con primo motivo la ricorrente deduce violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere omesso il giudice d’appello di pronunciarsi sui motivi di impugnazione. La censura e’ manifestamente infondato in quanto la Commissione tributaria regionale ha confermato l’impugnata decisione ritenendo insussistenti le prove dedotte a sostegno del coinvolgimento della contribuente nell’emissione delle fatture contestate e non risulta che la decisione di primo grado sia stata impugnata sotto altri profili. Manifestamente fondato e’ invece il secondo motivo con il quale si deduce la violazione dell’art. 132 c.p.c. per avere omesso il giudice d’appello di valutare le censure dell’appellante. Premesso invero che e’ principio acquisito quello secondo cui “La motivazione della sentenza giudice di appello che contenga espliciti riferimenti alla pronuncia di primo grado, facendo proprie le argomentazioni in punto di diritto, e’ da ritenersi legittima tutte le volte in cui il giudice del gravame, sia pur sinteticamente, fornisca, comunque, una risposta alle censure formulate nell’atto di appello e nelle conclusioni dalla parte soccombente, risultando cosi’ appagante e corretto il percorso argomentativo desumibile attraverso l’integrazione della parte motiva della sentenza. (Cassazione civile, sez. 2^, 16 febbraio 2007, n. 3636) e che “Deve viceversa essere cassata la sentenza d’appello allorquando la laconicita’ della motivazione adottata, formulata termini di mera adesione, non consenta in alcun modo di ritenere che alla affermazione condivisione del giudizio di primo grado il giudice di appello sia pervenuto attraverso l’esame valutazione di infondatezza dei motivi di gravame” (Cassazione civile, sez. 3^, 2 febbraio 2006 2268), e’ certamente censurabile la decisione impugnata che, senza dare minimamente conto delle ragioni esposte nei motivi di appello, si e’ limitata a riprodurre fedelmente la motivazione e sentenza di primo grado, impedendo cosi’ il controllo sull’iter logico seguito per la conferma e, prima ancora, sulla stessa avvenuta valutazione delle censure proposte nel gravame.
L’accoglimento del secondo motivo comporta l’assorbimento del terzo.
Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della Campania.
P.Q.M.
LA CORTE Accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della Campania.
Cosi’ deciso in Roma, il 13 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2010