Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3775 del 14/02/2020

Cassazione civile sez. I, 14/02/2020, (ud. 14/11/2019, dep. 14/02/2020), n.3775

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. TRIA Luca – Consigliere –

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30112/2018 proposto da:

C.S., elettivamente domiciliato in Roma Via Principe

Eugenio, 15 presso lo studio dell’avvocato Picciani Marco Michele

che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale allegata al

ricorso, ammesso in via anticipata e provvisoria al patrocinio a

spese dello Stato;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, in persona del Ministero pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 533/2018 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 20/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/11/2019 dal Cons. Dott. ANTONELLA DI FLORIO.

Fatto

RITENUTO

che:

1. C.S., cittadino del (OMISSIS), ricorre, affidandosi a due motivi, per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Perugia che aveva respinto l’impugnazione proposta avverso l’ordinanza del Tribunale con la quale era stato confermato il provvedimento della Commissione territoriale di Firenze, sezione Perugia, che aveva negato la protezione internazionale richiesta, declinata in via gradata nelle fattispecie di “stato di rifugiato”, “protezione sussidiaria” e “protezione umanitaria”.

2. Il Ministero intimato non si è difeso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19; dell’art. 1 Conv. Ginevra del 28.7.1951; del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3,7,14,17 nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione fra le parti.

1.1. Lamenta che la Corte non aveva tenuto conto, nella sua decisione, che il (OMISSIS) era ancora un paese in guerra, attraversato da violenze e scontri fra gruppi; e che “sua la narrazione conteneva alcuni elementi che potevano farla ritenere veritiera”.

1.3. Il motivo è inammissibile.

In relazione alla dedotta violazione di legge si osserva, infatti, che la censura è del tutto generica in quanto disquisisce a lungo sulla situazione del (OMISSIS) senza, tuttavia, formulare una critica sufficientemente specifica rispetto all’esatta regione di provenienza.

1.4. A fronte dell’affermazione della Corte secondo cui nella città di residenza “la stabilizzazione del nuovo potere sembra escludere ogni pericolo per il richiedente”, egli non ha dedotto alcunchè di specifico in ordine al pericolo che correrebbe in caso di reimpatrio, limitandosi a prospettare in modo perplesso i limiti alla libertà di parola, per poi richiamare, con un percorso argomentativo incoerente, il principio di non respingimento(cfr. pagg. da 1 a 9 del ricorso).

1.5. In relazione, poi, alla censura ricondotta all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la censura è inammissibile, ex art. 348ter c.p.c., in quanto la sentenza impugnata ha rigettato l’appello sulla base della stessa motivazione articolata nel provvedimento di primo grado.

2. Con il secondo motivo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 5 e 6.

2.1. Assume che la Corte non si era affatto pronunciata sulla protezione umanitaria. Ripercorre le regole sulle quali l’istituto si fonda, nonchè la situazione politica del (OMISSIS), trascrivendo nel motivo un contributo illustrativo, di taglio giornalistico (cfr. pagg. 10, 11, 12, 13 e 14) sulle condizioni del paese.

2.2. La censura, oltre ad essere generica e priva di un esauriente richiamo alle fonti utilizzate, non ha colto la ratio decidendi della sentenza omettendo di censurare adeguatamente le argomentazioni della Corte incentrate, in punto di protezione umanitaria, sull’assenza di una condizione di vulnerabilità del ricorrente, rispetto alla quale la lunga dissertazione sopra richiamata non è idonea ad evidenziare alcun errore interpretativo.

3. In conclusione il ricorso è inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

P.Q.M.

La Corte,

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 14 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2020

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