Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3775 del 12/02/2021
Cassazione civile sez. VI, 12/02/2021, (ud. 02/12/2020, dep. 12/02/2021), n.3775
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 18005-2019 proposto da:
A.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR
presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e
difeso dall’avvocato CARMEN GERARDA VETRONE;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS), in persona del Ministro pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e
difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2921/2019 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,
depositata il 28/05/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 02/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. TRICOMI
LAURA.
Fatto
RITENUTO
CHE:
A.G., nato in Nigeria, ha proposto ricorso con un mezzo avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli in epigrafe indicata, che ha confermato la decisione di primo grado reiettiva di tutte le domande volte al conseguimento della protezione internazionale ed umanitaria.
Il Ministero dell’Interno ha replicato con controricorso.
Sono da ritenersi sussistenti i presupposti di cui all’art. 380 bis c.p.c.
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
1. Preliminarmente, va rilevata l’inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto il medesimo manca di una esposizione dei fatti della causa che consenta alla Corte di comprendere l’oggetto della pretesa e il tenore del decreto impugnato in coordinamento con i motivi di censura.
Invero “Nel ricorso per cassazione è essenziale il requisito, prescritto dall’art. 366 c.p.c., n. 3, dell’esposizione sommaria dei fatti sostanziali e processuali della vicenda, da effettuarsi necessariamente in modo sintetico, con la conseguenza che la relativa mancanza determina l’inammissibilità del ricorso, essendo la suddetta esposizione funzionale alla comprensione dei motivi nonchè alla verifica dell’ammissibilità, pertinenza e fondatezza delle censure proposte.” (Cass. n. 10072 del 24/04/2018; cfr. Cass., Sez. Un., n. 16628 del 17/07/2009; cfr. anche, Cass. Sez. Un., n. 5698 del 11/04/2012; Cass. n. 22860 del 28/10/2014; Cass.n. 7025 del 12/03/2020).
2. Resta assorbito l’esame dell’unico motivo di ricorso con il quale il ricorrente ha insistito per il riconoscimento della protezione internazionale.
3. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass. S.U. n. 23535 del 20/9/2019).
PQM
– Dichiara inammissibile il ricorso;
– Condanna il ricorrente alla refusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.100,00= oltre spese prenotate a debito;
– Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2021