Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 37747 del 01/12/2021

Cassazione civile sez. VI, 01/12/2021, (ud. 14/09/2021, dep. 01/12/2021), n.37747

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 868-2021 proposto da:

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA, in persona del Presidente e legale

rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA QUATTRO

FONTANE, 10, presso lo studio dell’avvocato LUCIO GHIA, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

P.C., D.A.M.P., P.A.M.,

M.M., MI.MA., domiciliati in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,

rappresentati e difesi dall’avvocato FRANCESCO SELICATO;

– resistenti –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza n. 2522/2020 R.G.

del TRIBUNALE di TARANTO, depositata il 24/11/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 14/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA

GRAZIOSI;

lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del

SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. FRESA MARIO, che visto l’art.

380-ter c.p.c., chiede che la Corte di Cassazione, in Camera di

consiglio, accolga l’istanza di regolamento di competenza e disponga

la prosecuzione del processo.

La Corte osserva quanto segue.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. Con decreto ingiuntivo n. 819/2008 R.G. il Tribunale di Taranto intimava in solido a P.C., quale obbligato principale, e a D.A.M.P., quale obbligata per fideiussione, di corrispondere Euro 178.472,67, oltre interessi e spese, a Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., quale saldo passivo di contratto bancario; gli ingiunti si opponevano, tra l’altro chiedendo, quale domanda riconvenzionale, la condanna di controparte alla restituzione di indebito per Euro 48.029,26 o per la diversa somma spettante.

L’opposta si costituiva, insistendo nella domanda monitoriamente introdotta e resistendo ad ogni prospettazione e pretesa avverse.

Con sentenza 27 maggio 2016 n. 1765 il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda riconvenzionale degli opponenti, revocando il decreto ingiuntivo e condannando la opposta a corrispondere al P. la somma di Euro 193.659,02 oltre interessi dal 19 settembre 2008.

Essendo la sentenza dotata di efficacia esecutiva, la banca versava al P., il 1 luglio 2016, con riserva di ripetizione, la somma di Euro 238.642,08.

BNL proponeva altresì appello, che, con sentenza 11 novembre 2019 n. 505 la Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, accoglieva, rigettando l’opposizione e la domanda riconvenzionale, condannando gli appellati alle spese e obbligandoli a restituire a controparte quanto riscosso nell’esecuzione della sentenza di primo grado, con interessi legali dal giorno dell’incasso.

2. Successivamente BNL apprendeva che con rogito del 18 novembre 2015 la D.A. aveva effettuato donazioni, convenendo pertanto nel 2020 davanti al Tribunale di Taranto la donatrice e i donatari ai sensi dell’art. 2901 c.c.. I convenuti si costituivano, chiedendo il rigetto dell’azione pauliana e, in via preliminare, la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c., in attesa della definizione del ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza n. 505/2019 dal P. e dalla D.A., ricorso pendente presso questa Suprema Corte quale n. 18000/2020 R.G..

All’udienza di comparizione del 23 novembre 2020 il Tribunale si è riservato e, sciogliendo poi la riserva con ordinanza del 24 novembre 2020, comunicata il 27 novembre 2020, ha sospeso il giudizio “sino alla definizione del giudizio pendente in Cassazione tra le parti, avente n. 18000/2020”, ravvisando “la sussistenza dei presupposti richiesti dall’art. 295 c.p.c., per la sospensione del presente giudizio, sino alla definizione di quello pendente tra le parti presso la Corte di cassazione, in quanto appare imprescindibile, alla luce della tecnicità e della complessità della materia dei contratti bancari e di quelli agli stessi collegati, accertare definitivamente l’esistenza o meno del credito in capo alla banca”.

3.1 BNL ha presentato ricorso per regolamento necessario di competenza sulla base di un unico motivo, denunciante violazione dell’art. 295 c.p.c., in sintesi perché questa Suprema Corte insegna che l’esistenza di una lite sul credito, a garanzia del quale si agisce mediante revocatoria ordinaria, non giustifica sospensione del giudizio relativo a tale azione.

3.2 Hanno depositato memoria difensiva P.C., D.A.M.P., P.A.M., Mi.Ma. e M.M., chiedendo che il ricorso sia disatteso o, quantomeno, il provvedimento del Tribunale sia riqualificato come sospensione facoltativa ex art. 337 c.p.c., comma 2, e come tale ritenuto incensurabile in questa sede.

3.3 Con istanza depositata il 13 gennaio 2021 la banca ricorrente ha chiesto la riunione del presente regolamento al ricorso pendente presso questa Suprema Corte come n. 18000/2020 R.G. – attualmente assegnato alla Prima Sezione Civile -.

4. Il Procuratore Generale, ritenuta l’ordinanza qualificabile come emessa ex art. 337 c.c., comma 2, anziché ai sensi dell’art. 295 c.p.c., ciò tuttavia non incidendo a suo avviso sull’impugnabilità con regolamento di competenza di cui all’art. 42 c.p.c., ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Peraltro, nella motivazione relativa a tale conclusione, si sostiene che “l’istanza di regolamento di competenza debba essere rigettata” sulla base dell’applicazione del principio per cui, per esercitare legittimamente il potere di sospensione discrezionale ex art. 337 c.p.c., comma 2, occorre un’espressa valutazione di plausibile controvertibilità della decisione di cui si invoca l’autorità nel processo, onde occorre esternare le ragioni per cui non si intende riconoscere l’autorità della prima sentenza: il che qui non vi sarebbe, giacché l’ordinanza impugnata non richiama la sentenza della corte territoriale e, riferendosi erroneamente all’art. 295 c.p.c., si limita ad affermare la sussistenza della sospensione del giudizio fino alla definizione di quello pendente davanti al giudice di legittimità “in quanto appare imprescindibile, alla luce della tecnicità e della complessità della materia dei contratti bancari e di quelli agli stessi collegati, accertare definitivamente l’esistenza o meno del credito in capo alla banca”. Ne deduce il Procuratore Generale che in tal modo il Tribunale “si sottrae all’onere”, evidenziato da S.U. 10027/2012, per cui occorre appunto detta espressa valutazione di plausibile controvertibilità, qui assente, così concludendo per l’accoglimento del ricorso di regolamento.

5.1 A prescindere, comunque, dalla non lineare posizione assunta dal Procuratore Generale, deve darsi atto, in primis, che non è in alcun modo giustificabile la riunione del presente ricorso con quello n. 18000/2020 R.G., se non altro perché il regolamento verte su un contenuto del tutto diverso, non incidendo in alcun modo su tale ricorso ordinario.

5.2 Passando quindi al merito di questa impugnazione, si rammenta che il Tribunale ha motivato la sua sintetica ordinanza riservata nel seguente modo: “ritenuta la sussistenza dei presupposti richiesti dall’art. 295 c.p.c., per la sospensione del presente giudizio, sino alla definizione di quello pendente tra le parti presso la Corte di Cassazione, in quanto appare imprescindibile, alla luce della tecnicità e della complessità della materia dei contratti bancari e di quelli agli stessi collegati, accertare definitivamente l’esistenza o meno del credito in capo alla banca”.

Nel dispositivo non è poi presente alcun riferimento alla norma applicata, ma, considerata tale pur concisa motivazione, non è sostenibile che il Tribunale abbia inteso in realtà applicare – per menzionando erroneamente l’art. 295 c.p.c., appunto nella motivazione – l’art. 337 c.p.c., comma 2. Al contrario, è infatti inequivoco l’intento del Tribunale di applicare nel caso in esame proprio e specificamente l’art. 295 c.p.c., dal momento che la pur sintetica motivazione non si riferisce all’autorità di alcuna sentenza pronunciata in altra causa, bensì soltanto alla necessità di accertare l’esistenza del credito.

5.3 Tanto premesso, non si può disconoscere che il legame tra i due giudizi non è riconducibile alla necessaria pregiudizialità tecnica che il Tribunale figura invocare, se non altro perché ai fini dell’azione pauliana non occorre il pieno accertamento del credito della banca che costituisce l’oggetto della domanda principale monitoriamente azionata nell’altra causa.

Come invero rimarca la ricorrente, la giurisprudenza di questa Suprema Corte, riconoscendo la natura sostanzialmente cautelare della fattispecie di cui all’art. 2901 c.c., insegna che per avvalersene “e’ sufficiente l’esistenza di una ragione di credito, ancorché non accertata giudizialmente”, onde “la definizione dell’eventuale controversia sull’accertamento del credito non costituisce l’antecedente logico-giuridico indispensabile alla pronunzia sulla domanda revocatoria, sicché il giudizio relativo a tale domanda non è soggetto a sospensione necessaria” ex art. 295 c.p.c. (ex multis, tra gli arresti massimati: Cass. sez. 3, 10 marzo 2006 n. 5246; Cass. sez. 3, ord. 14 settembre 2007 n. 19289; Cass. sez. 3, 17 luglio 2009 n. 16722; Cass. sez. 6-3, ord. 26 gennaio 2012 n. 1129; Cass. sez. 1, 12 luglio 2013 n. 17257; Cass. sez. 3, 10 febbraio 2016 n. 2673; Cass. sez. 6-3, ord. 5 febbraio 2019 n. 3369; Cass. sez. 6-3, ord. 19 febbraio 2020 n. 4212).

6. Conseguentemente, il ricorso deve essere accolto, con la caducazione dell’ordinanza soprassessoria disponendosi la prosecuzione del processo.

Va altresì pronunciata condanna – solidale per il comune interesse – dei soccombenti P.C., D.A.M.P., P.A.M., Mi.Ma. e M.M. alla rifusione delle spese alla ricorrente, le quali – non essendo in caso di regolamento di competenza applicabile alcuno dei criteri previsti dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55, art. 5, trattandosi di giudizio che ha rilievo meramente processuale (cfr. Cass. sez. 61, ord. 4 settembre 2018 n. 21613) – devono rapportarsi al valore indeterminabile della causa (v. Cass. sez. 6-3, ord. 14 gennaio 2020 n. 504) e pertanto devono liquidarsi come da dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e dispone la prosecuzione del processo condannando in solido P.C., D.A.M.P., P.A.M., Mi.Ma. e M.M. a rifondere alla ricorrente le spese processuali, liquidate in complessivi Euro 2050, oltre a Euro 200 per gli esborsi e al 15% per spese generali, nonché agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 14 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2021

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