Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 37746 del 01/12/2021

Cassazione civile sez. VI, 01/12/2021, (ud. 14/09/2021, dep. 01/12/2021), n.37746

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 18469-2020 proposto da:

COMUNE DI GRICIGNANO DI AVERSA, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FRANCO BECCI 15, presso lo

studio dell’avvocato LAURA PATERNOSTRO, rappresentato e difeso

dall’avvocato TOMMASO CASTIELLO;

– ricorrente –

contro

GENERALI ITALIA SPA, (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA EMANUELE

GIANTURCO 6, presso lo studio dell’avvocato FILIPPO SCIUTO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CARLO SCOFONE;

– controricorrente –

CONSORZIO PER GRIGNANO DI AVERSA, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

SISTINA 112, presso CORRIAS LUCENTE, rappresentato e difeso

dall’avvocato LUIGI M. D’ANGIOLELLA;

– resistente –

e contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA EX DIVISIONE AURORA, NIRVANA SRL, COOP.

ED. GRABRIELLA A RL, COGGIM SRL, MIRABELLA SG SPA,

C.F., D.M.G., C.M., GABRIELLA TRE SOC COOP

ED, C.C., C.I., CO.MO.,

C.F.;

– intimati –

per regolamento di competenza n. 4294/2018avverso l’ordinanza del

TRIBUNALE di NAPOLI NORD, depositata il 28/05/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 14/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA

GRAZIOSI;

lette le conclusioni scritte del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE

DOTT.SSA SOLDI ANNA MARIA che visto l’art. 380-ter c.p.c., chiede

che la Corte di Cassazione in Camera di consiglio accolga il

presente ricorso.

La Corte osserva quanto segue.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. Il Comune di Gricignano di Aversa nel 2018 davanti al Tribunale di Napoli Nord conveniva Generali Italia S.p.A., UnipolSai Assicurazioni S.p.A. e il Consorzio di Gricignano di Aversa per l’accertamento del proprio diritto ad escutere una polizza fideiussoria con conseguente condanna delle due compagnie assicuratrici, in solido o in ragione della quota di indennizzo di rispettiva spettanza per il rapporto di coassicurazione, a corrispondergli la somma di Euro 5.500.000 o la diversa somma di giustizia, oltre interessi di mora al tasso legale fino al saldo, e con vittoria di spese.

Si costituivano resistendo mediante un’unica comparsa di risposta le due compagnie e il consorzio. Chiamati in causa o intervenuti, si costituivano in seguito Nirvana S.r.l., Coop. Ed. Gabriella a r.l., Coggim S.r.l., Mirabella S.G. S.p.A., C.F., G.D.M. e C.M.; chiamati in causa, restavano invece contumaci Gabriella Tre Soc. Coop. Ed. e gli eredi di Co.Cr.. Mirabella S.p.A., pur essendone stata autorizzata la chiamata, non veniva citata in giudizio essendo fallita.

Nella terza memoria di cui all’art. 183 c.p.c., depositata il 4 marzo 2020, il consorzio prospettava pregiudizialità tra l’accertamento della sussistenza o meno del proprio inadempimento e l’escussione della polizza, adducendo anche l’avvio di un giudizio davanti al giudice amministrativo avente ad oggetto l’accertamento del proprio esatto adempimento. Il Comune si opponeva alla conseguente richiesta di sospensione. Il Tribunale, con ordinanza del 28 maggio 2020, ha disposto la sospensione del giudizio fino alla definizione del giudizio n. 872/2020 R.G. pendente dinanzi al Tar Campania.

2. Il Comune ha proposto ricorso per regolamento necessario di competenza avverso tale ordinanza, sulla base di tre motivi.

2.1 Il primo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 295 c.p.c., osservando che la pendenza del giudizio davanti al Tar era stata addotta dal consorzio nella terza memoria istruttoria, documentando però soltanto l’esistenza del ricorso inoltrato per la notifica, e non anche l’esito di quest’ultima né l’avvenuto deposito del ricorso al Tar.

Viene pertanto invocata giurisprudenza di questa Suprema Corte per cui la parte che chiede la sospensione ha l’onere di provare la pendenza della controversia, e al riguardo “non è sufficiente la produzione dell’atto di citazione relativo all’altro giudizio, ma è indispensabile almeno la documentazione della costituzione della parte più diligente, perché solo per effetto di tale ulteriore atto di impulso processuale diventano attuali l’obbligo del giudice di decidere la causa ed il potenziale conflitto di giudicati che l’istituto della sospensione tende ad evitare”; e la prova va fornita nel giudizio di merito.

Non avendo la parte che ha presentato istanza di sospensione fornito questa prova, l’ordinanza sarebbe viziata per aver “disposto la sospensione in mancanza della prova del perfezionamento della notifica del ricorso introduttivo del giudizio asseritamente pregiudiziale e” ancor più, del suo successivo deposito per l’iscrizione a ruolo presso il TAR Campania”.

2.2 Il secondo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 295 c.p.c., rilevando che per “il giudizio asseritamente pregiudiziale” davanti al Tar le parti sono soltanto il consorzio e il Comune, concernendo esso soltanto l’adempimento delle convenzioni tra loro stipulate. Si invoca la giurisprudenza per cui, in relazione alla sospensione necessaria, non è configurabile un rapporto di pregiudizialità necessaria tra cause pendenti fra soggetti diversi, seppur legate fra loro da pregiudizialità logica, dal momento che una delle parti rimaste estranee può sempre eccepire l’inopponibilità nei propri confronti della decisione, non essendo rispettato il principio del contraddittorio. E ciò sarebbe avvenuto nel caso in esame, viziando l’ordinanza.

2.3 Il terzo motivo denuncia ancora violazione e/o falsa applicazione dell’art. 295 c.p.c., per cui nell’altro giudizio pregiudicante si “deve risolvere una controversia, dalla cui definizione dipende la decisione della causa” pregiudicata. Si contesta la sussistenza di tale presupposto, ravvisato invece dal Tribunale.

3.1 II Comune si è difeso con memoria, chiedendo il rigetto con distrazione di spese a favore del procuratore anticipatario. Parimenti si sono difese con un’unica memoria Generali e UnipolSai Assicurazioni, chiedendo il rigetto.

Non si sono difesi gli ulteriori intimati: Nirvana S.r.l., Coop. Ed. Gabriella a r.l., Coggim S.r.l., Mirabella S.G. S.p.A., D.M.G., Gabriella Tre Soc. Coop. Ed. e Co.Mo..

3.2 II Procuratore Generale ha chiesto l’accoglimento del ricorso, sia perché la pregiudizialità non sussiste essendo le cause tra soggetti diversi per cui la decisione dell’una non può avere efficacia di giudicato nell’altra, sia perché l’obbligazione di garanzia è distinta da quella principale oggetto del giudizio amministrativo, tanto più che si tratta di contratto autonomo di garanzia.

4. Esaminando subito, quale ragione più liquida, il secondo e il terzo motivo del ricorso – cui attengono pure i rilievi, condivisibili, del Procuratore Generale -, ne emerge l’evidente fondatezza.

Il Tribunale, infatti, nell’impugnata ordinanza, dopo avere argomentato in ordine alla propria giurisdizione e avere qualificato la polizza come contratto autonomo di garanzia, concisamente afferma che la natura autonoma di detto contratto “trova un limite nella proponibilità della exceptio doli generalis”, la quale era stata “sollevata dall’assicurazione”, deducendone che “l’accertamento della buona fede nell’agire per escutere integralmente” presuppone, per rapporto di pregiudizialità logica, l’accertamento delle opere eseguite e del loro valore, comportante la sospensione ex art. 295 c.p.c., rispetto al giudizio amministrativo pendente “per l’accertamento negativo dell’inadempimento”.

Dunque, non si può non riconoscere che il rapporto di pregiudizialità tecnica difetta, la causa asseritamente pregiudicante svolgendosi tra soggetti non tutti presenti nell’altra asseritamente pregiudicata e per di più non essendovi alcuna pregiudizialità tra il rapporto tra il Comune e il Consorzio da un lato e quello derivante dal contratto autonomo di garanzia dall’altro, proprio per la natura radicalmente autonoma di quest’ultimo.

5. Accogliendo allora il ricorso, con conseguente caducazione dell’ordinanza soprassessoria, deve disporsi la prosecuzione del processo e pronunciarsi condanna – solidale per il comune interesse – dei soccombenti Consorzio, Generali e UnipolSai alla rifusione delle spese al ricorrente, le quali – non essendo in caso di regolamento di competenza applicabile alcuno dei criteri previsti dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55, art. 5, trattandosi di giudizio che ha rilievo meramente processuale (cfr. Cass. sez. 6-1, ord. 4 settembre 2018 n. 21613) – devono rapportarsi al valore indeterminabile della causa (v. Cass. sez. 6-3, ord. 14 gennaio 2020 n. 504) e pertanto devono liquidarsi come da dispositivo.

PQM

Accoglie il ricorso e dispone la prosecuzione del processo condannando in solido il Consorzio di Gricignano di Aversa, Generali Italia S.p.A. e UnipolSai Assicurazioni S.p.A. a rifondere al ricorrente le spese processuali, liquidate in complessivi Euro 2050, oltre a Euro 200 per gli esborsi e al 15% per spese generali, nonché agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 14 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2021

 

 

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