Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 37743 del 01/12/2021

Cassazione civile sez. VI, 01/12/2021, (ud. 16/09/2021, dep. 01/12/2021), n.37743

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Presidente –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29550-2019 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

Direttore pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della

Società di Cartolarizzazione dei Crediti Inps (SCCI) SPA,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli

avvocati CARLA D’ALOISIO, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, EMANUELE

DE ROSE;

– ricorrente –

contro

A.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 649/2019 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 19/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 16/09/2021 dal Presidente Relatore Dott. MARGHERITA

MARIA LEONE.

 

Fatto

RILEVATO

che:

La Corte di appello di Palermo con la sentenza n. 649/2019 aveva confermato la decisione con cui il locale tribunale aveva ritenuto estinto per intervenuta prescrizione il credito contributivo per l’anno 2009 relativo alla mancata iscrizione presso la Gestione separata Inps di A.G.. La Corte territoriale, dopo aver ritenuto insussistenti i presupposti giuridici per la imposizione in questione, aveva comunque valutato corretta la statuizione circa l’intervenuta prescrizione del credito in oggetto. La Corte aveva infatti valutato che tra la data di scadenza del debito in questione (16 giugno 2010) e la richiesta di pagamento da parte dell’Inps avvenuta il 12 luglio 2015 si fosse consumato il termine di prescrizione non interrotto da alcun atto a ciò qualificato.

Avverso detta decisione l’Inps proponeva ricorso affidato a due motivi.

A.G. rimaneva intimato.

Veniva depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1) Con primo motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, e art. 31, e della L. n. 98 del 2011, art. 18, commi 1-2 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per aver, la corte territoriale, erroneamente valutato insussistente l’obbligo di iscrizione alla gestione separata per l’attività professionale svolta;

2) con il secondo motivo è denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 2935 c.c., e dell’art. 2941 c.c., n. 8, in relazione alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, e art. 31, e della L. n. 98 del 2011, art. 18, commi 1-2 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per aver, la corte d’appello erroneamente ritenuto prescritto il credito vantato, pur non essendo stato compilato, nella dichiarazione reddituale, il quadro ” RR”, necessario per la determinazione dei contributi dovuti. L’Istituto rileva che in tal modo, la Corte territoriale era incorsa in errore di diritto, per non aver ritenuto sussistente una ipotesi di sospensione del termine di prescrizione, come, invece, affermato dalla Corte di legittimità negli arresti n. 6677 del 2019 e n. 16986 del 2019;

va esaminato, in via prioritaria, il secondo motivo di ricorso che si arresta ad un rilievo di inammissibilità, per difetto di specificità;

se è vero, infatti, che la questione della sospensione della prescrizione configura una questio iuris, come tale, rilevabile d’ufficio (Cass. n. 21929 del 2009; Cass. n. 19567 del 2016), nondimeno il generale potere-dovere di rilievo d’ufficio delle eccezioni, facente capo al Giudice (che si traduce nell’attribuzione di rilevanza, ai fini della decisione di merito, a determinati fatti) richiede pur sempre che detti fatti, modificativi, impeditivi o estintivi, risultino legittimamente acquisiti al processo e provati (v. Cass. n. 20317 del 2019; Cass. n. 27405 del 2018);

nella sentenza impugnata, non è affrontata la questione relativa alla sospensione della prescrizione e l’INPS, che pure deduce la circostanza, non dimostra la produzione, agli atti del giudizio di merito, della dichiarazione dei redditi del professionista. In ogni caso, nel ricorso in cassazione, l’Istituto non trascrive il documento (in relazione agli oneri di specificazione e deduzione richiesti in analoghe fattispecie, v. Cass. n. 8450 del 2021, Cass. n. 10631 del 2021, Cass. n. 10632 del 2021);

giova ribadire, in conformità a quanto ripetutamente affermato da questa Corte, che il ricorso per cassazione, in ragione del principio di specificità, deve contenere in sé tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito ed, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi od atti attinenti al pregresso giudizio di merito (cfr. Cass. n. 11603 del 2018; Cass. n. 27209 del 2017; Cass. n. 12362 del 2006);

sotto diverso profilo, l’INPS formula le censure in termini di violazione di legge; l’accertamento di un comportamento occulto configura, invece, una questione di fatto, come affermato dalla stessa ordinanza n. 6677 del 2019, “dovendosi escludere che possa stabilirsi un automatismo, come sembra pretendere l’Istituto, tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l’occultamento doloso del debito contributivo” (in motivazione, Cass. n. 7254 del 2021);

conseguentemente, diviene inammissibile anche il primo motivo, per carenza di interesse;

la sentenza impugnata è sorretta da due rationes decidendi, distinte ed autonome (l’insussistenza dell’obbligo di contribuzione e, comunque, l’intervenuta prescrizione dei crediti), ciascuna giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata; pertanto divenuta definitiva quella relativa alla intervenuta prescrizione del credito, le censure relative all’altra non potrebbero produrre in nessun caso l’annullamento della sentenza (ex plurimis: Cass. n. 3386 del 2011; Cass. n. 24540 del 2009; Cass. n. 389 del 2007); sulla base delle svolte argomentazioni, il ricorso dell’INPS va dichiarato inammissibile;

nulla per le spese poiché A.G. è rimasto intimato.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 16 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2021

 

 

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