Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3774 del 17/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 17/02/2010, (ud. 13/01/2010, dep. 17/02/2010), n.3774

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12,

presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

M.A.N.M., domiciliato in Roma, piazza Mazzini

n. 27 presso l’Avv. Di Gioia Giovanni che lo rappresenta e difende,

come da procura in atti;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Lombardia n. 64/07/07 depositata il 19 luglio 2007;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 13/1/2010 dal Consigliere Relatore Dott. IACOBELLIS Marcello;

viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale, Dott. VELARDI Maurizio, che ha concluso aderendo alla

relazione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Amministrazione ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe con la quale la Commissione tributaria regionale della Lombardia che, confermando la decisione di primo grado, ha accolto il ricorso del contribuente avverso un avviso di accertamento per IRPEF relativa all’anno 1999. Resiste il contribuente con controricorso. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 13/1/2010 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il M. ha depositato memoria. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primi due motivi di ricorso che per la loro stretta connessione debbono essere trattati congiuntamente, l’Amministrazione censura l’impugnata decisione per violazione dell’art. 112 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 24 per avere la Commissione tributaria regionale annullato integralmente l’atto impositivo a fronte di un ricorso avverso un avviso di accertamento basato sul metodo sintetico ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38 in relazione ai D.M. 10 settembre 1992 e D.M. 19 novembre 1992 con il quale erano stati contestati solo tre dei parametri utilizzati dall’ufficio e benche’ la deduzione di nuovi motivi di impugnazione avvenuta solo irritualmente con successiva memoria integrativa.

I motivi sono manifestamente fondati.

Premesso che non sussiste il dedotto difetto di autosufficienza in quanto sia piu’ diffusamente nella parte introduttiva del ricorso che sinteticamente, ma chiaramente anche nel primo motivo vengono specificati i parametri investiti dal ricorso introduttivo del contribuente, dalla motivazione della sentenza impugnata emerge chiaramente che il contribuente ha impugnato l’avviso di accertamento con il quale il suo reddito era stato sinteticamente determinato contestando solo alcuni degli indici di disponibilita’ di reddito utilizzati dall’ufficio e che solo con memoria illustrativa ed integrativa in data 12.1.2006, oltre a chiarire le precedenti difese, aveva anche evidenziato l’esistenza di altri introiti che avrebbero dovuto giustificare la disponibilita’ dei beni. Appare pertanto indubbia la violazione delle norme richiamate, posto che la Commissione tributaria regionale avrebbe dovuto prendere in considerazione solo le censure mosse con il ricorso introduttivo (a nulla rilevando eventuali altre difese espresse nella fase precontenziosa) mentre a-vrebbe dovuto ignorare, dichiarandoli inammissibili, gli ulteriori motivi di ricorso contenuti nella memoria integrativa, posto che e’ pacifico che “L’integrazione dei motivi di ricorso trova ammissione nel processo tributario solo in presenza del deposito di documenti non conosciuti dalle parti ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 24” (Cassazione civile, sez. trib., 1 dicembre 2006, n. 25622), ipotesi, nella specie, insussistente non avendo rilievo la mera difficolta’ di procurarsi documenti a sostegno delle censure tardivamente proposte.

Le diverse argomentazioni del M. non possono essere vagliate in assenza del deposito di copia del ricorso e della memoria integrativa. Il terzo motivo ne risulta assorbito.

Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della Lombardia.

P.Q.M.

LA CORTE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della Lombardia.

Cosi’ deciso in Roma, il 13 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2010

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