Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3774 del 15/02/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 3774 Anno 2018
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: MOCCI MAURO

ORDINANZA
sul ricorso 25076-2016 proposto da:
LO CICERO DOMENICO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA SFORZA PALLAVICINI 18, presso lo studio dell’avvocato
ROSARIO CARMINE RAO, rappresentato e difeso dagli avvocati
FRANCESCO CUCINOTTA e SALVATORE CATANIA;
– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE;
– intimataavverso la sentenza n. 4385/U27/015 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA, SEZIONE DISTACCATA
di MESSINA, depositata il 19/10/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
non partecipata del 09/01/2018 dal Consigliere Relatore Dott.
MAURO MOCCI.

Data pubblicazione: 15/02/2018

Rilevato:
che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla
relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere
con motivazione semplificata;
che Domenico Lo Cicero propone ricorso per cassazione nei

della Sicilia che aveva respinto il suo appello ed accolto
l’appello incidentale avversario contro la decisione della
Commissione tributaria provinciale di Messina. Quest’ultima, a
sua volta, aveva parzialmente accolto l’impugnazione del
contribuente avverso un avviso di accertamento IRPEF, IVA e
IRAP, per l’anno 1998;
Considerato:
che il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale il
contribuente invoca la nullità assoluta della sentenza, ai sensi
dell’art. 360 n. 4 c.p.c.: la CTR avrebbe omesso di motivare
l’accoglimento dell’appello incidentale proposto dall’Agenzia;
che l’Agenzia non si è costituita;
che il motivo è fondato;
che, in buona sostanza, a fronte di una decisione di primo
grado che aveva accolto parzialmente il ricorso del
contribuente, determinando il valore dei beni strumentali in
euro 39.114,174 e disponendo “la rideterminazione del nuovo
reddito d’impresa”, il gravame del Lo Cicero invocava la nullità
radicale dell’accertamento, mentre l’impugnazione incidentale
dell’Ufficio – mediante la censura dei capi della sentenza ad
esso sfavorevoli – sollecitava l’integrale rigetto delle pretese
avversarie (e quindi la declaratoria di legittimità
dell’accertamento, come operato ab origine);
che, di fronte ad un petitum speculare delle due parti, la CTR
ha ritenuto di trattare unitariamente le censure, nel senso di
Ric. 2016 n. 25076 sez. MT – ud. 09-01-2018
-2-

confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale

sviluppare un unico argomento, che fosse idoneo a respingere
la tesi del contribuente e, contestualmente, ad avallare il
comportamento dell’Ufficio e, pertanto, la legittimità del
provvedimento emesso;
che in tal modo, peraltro, è sfuggita all’esame della CTR (che

motivazione) la diversa valutazione dei beni strumentali come
invocata dall’Ufficio ed accolta dai giudici di secondo grado;
che, in altri termini, manca la giustificazione delle ragioni per
l’accoglimento dell’appello incidentale;
che, pertanto, in accoglimento del ricorso la sentenza va
cassata ed il giudizio rinviato alla CTR Sicilia, in diversa
composizione, affinché si attenga agli enunciati principi e si
pronunzi anche con riguardo alle spese del giudizio di
cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il
secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla
Commissione Regionale della Sicilia, in diversa composizione,
cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di
legittimità.
Così deciso in Roma il 9 gennaio 2018
Il Presi ente

dunque non l’ha trasfusa in una coerente e satisfattiva

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA