Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3774 del 15/02/2011
Cassazione civile sez. trib., 15/02/2011, (ud. 15/12/2010, dep. 15/02/2011), n.3774
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. MERONE Antonio – Consigliere –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA ENTRATE e MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona
dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e
difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui uffici, in Roma,
Via dei Portoghesi, 12 sono domiciliati;
– ricorrenti –
contro
S.G. residente ad (OMISSIS), rappresentata e difesa,
giusta delega a margine del controricorso, dagli Avv.ti RISPOLI Luigi
ed Angelo D’Onofrio, elettivamente domiciliata nello studio del
secondo in Roma, Via Barberini n. 11;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 16/45/2007 della Commissione Tributaria
Regionale di Napoli, Sezione n. 45, in data 01.02.2007, depositata il
14 febbraio 2007.
Udita la relazione, svolta nella Camera di consiglio del 15.12.2010
dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;
Presente il Procuratore Generale Dott. Raffaele Ceniccola.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte:
Considerato che nel ricorso iscritto al n. 7017/2008 R.G. è stata depositata la seguente relazione:
“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 16/45/2007, pronunziata dalla C.T.R. di Napoli, Sezione n. 45, l’1.02.2007 e DEPOSITATA il 14 febbraio 2007.
Con tale decisione, la C.T.R. ha rigettato l’appello dell’Agenzia Entrate, confermando la decisione di primo grado, la quale aveva accolto il ricorso del contribuente, ritenendo legittimo il criterio di stima utilizzato e congrue il valore dichiarato.
2 – Il ricorso di che trattasi, che riguarda impugnazione dell’avviso di rettifica e liquidazione dell’imposta di Registro, è affidato ad unico mezzo, con cui si deduce violazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52.
3 – L’intimata, giusto controricorso, ha chiesto che l’impugnazione venga dichiarata inammissibile e, comunque, rigettata.
4 – L’impugnata decisione ha così motivato: Nel merito, vista la documentazione prodotta e ritenuto pacifico che lo strumento urbanistico non era ancora perfetto per mancanza di approvazione da parte della Regione, alla luce della recente ed ormai consolidata giurisprudenza secondo la quale è necessaria tale approvazione per ritenere perfezionato e pienamente efficace il piano regolatore generale, si deve ritenere non meritevole di accoglimento l’appello.
Per altro, vedasi sentenza C. Cass. Sez. Tributaria n. 26924 del 14.11.2006, la valutazione automatica di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, è applicabile a tutti i terreni, anche non agricoli, soggetti, come nel caso in questione, ad un regime di quasi totale inedificabilità.
5 – Il mezzo investe solo la prima delle due distinte rationes decidendi, – ciascuna di per sè sufficiente a sorreggere la soluzione adottata – e non anche la seconda, basata sulla riconosciuta (Cass. n. 26924/2006) applicabilità, in ogni caso, della valutazione automatica D.P.R. n. 131 del 1986, ex art. 52, a tutti terreni, anche non agricoli, ove soggetti ad un regime di quasi totale inedificabilità, idoneo a giustificarne la sostanziale assimilabilità; ciò stante, essendo il ricorrente tenuto ad impugnarle entrambe, il ricorso, sembra, non possa sfuggire ad una declaratoria di inammissibilità, sia per mancata impugnazione della seconda ratio (Cass. n. 21490/2005, n. 24591/2005, n. 5553/1981, n. 3236/1985), sia per inconferenza del quesito (Cass. SS.UU. n. 36/2007, n. 20360/2007), posto che alla fondatezza (Cass. n. 24464/2006, n. 17123/2007, n. 9510/2008) del motivo con cui si impugna solo l’erronea ratio – secondo la quale l’edificabilità di un’area conseguirebbe non già alla adozione bensì all’approvazione dello strumento urbanistico, non potrebbe, comunque, conseguire l’annullamento dell’impugnata decisione, che sopravviverebbe sulla base della ratio non criticata.
6 – Si ritiene, quindi, sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di consiglio e la definizione, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., con declaratoria di inammissibilità o rigetto per manifesta infondatezza. Il Relatore Cons. Dott. Antonino Di Blasi”.
Vista la relazione, il ricorso, il controricorso, nonchè gli altri atti causa;
Considerato che in esito alla discussione, tenuta nella Camera di consiglio, il Collegio, nel condividere i motivi, in fatto ed in diritto, esposti nella relazione, è dell’avviso che, alla relativa stregua, l’impugnazione vada dichiarata inammissibile; Considerato che le spese seguono la soccombenza, vanno poste a carico dei ricorrenti, in solido, e liquidate in complessivi Euro millecento, di cui Euro mille per onorario ed Euro cento per spese vive, oltre spese generali ed accessori di legge;
Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso; condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento, in favore della contribuente, delle spese del giudizio, liquidate in complessivi Euro millecento, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2011