Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3774 del 14/02/2020

Cassazione civile sez. I, 14/02/2020, (ud. 14/11/2019, dep. 14/02/2020), n.3774

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. TRIA Luca – Consigliere –

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29607/2018 proposto da:

C.Y., elettivamente domiciliato in Roma Circonvallazione

Clodia 88 presso lo studio dell’avvocato Giovanni Arilli che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Carla Pennetta;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 254/2018 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 06/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/11/2019 dal Cons. Dott. ANTONELLA DI FLORIO.

Fatto

RITENUTO

che:

1. C.Y., nativo del (OMISSIS), ricorre, affidandosi a quattro motivi, per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Perugia che aveva rigettato l’impugnazione proposta avverso l’ordinanza del Tribunale di rigetto dell’impugnazione del provvedimento della Commissione territoriale di Firenze, sezione Perugia, con il quale era stata respinta la domanda di protezione internazionale, declinata in via gradata nelle fattispecie di “stato di rifugiato”, “protezione sussidiaria” e “protezione umanitaria”.

2. Il Ministero intimato non si è difeso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione della Convenzione di Ginevra, del Protocollo relativo allo stato di rifugiati e della Direttiva 2004/83/CE del Consiglio del 29.4.2004.

1.1. Lamenta che la Corte territoriale aveva violato il principio che prevede il dovere di cooperazione istruttoria da parte del giudice, in quanto i giudici d’appello non si erano fatti carico dell’accertamento e della valutazione dei fatti rilevanti dedotti, non raccogliendo le prove necessarie a sostegno della domanda.

1.2. Il motivo è inammissibile.

1.3. La Corte, infatti, ha fondato la propria decisione su una doppia ratio decidendi contenuta nelle seguenti statuizioni: 1) il richiedente non aveva fatto cenno a richieste di aiuto alle autorità statali cui era seguito il diniego di protezione e la narrazione era riferita ad un fatto meramente privato; 2) la mancanza di rischio evidente per la sua incolumità fisica.

1.4. Tali statuizioni non sono state affatto impugnate, in quanto la censura è incentrata soltanto sul mancato adempimento del dovere di cooperazione istruttoria mentre il rigetto è fondato sulla narrazione di episodi violenti ma strettamente interpersonali che sono valutazione di merito non sindacabili in sede di legittimità.

2. Con il secondo motivo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 5 e 6.

2.1.Con il terzo motivo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, lamenta, ancora, l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio e cioè la richiesta di protezione umanitaria.

Prospettando una censura complessiva, si deduce genericamente che andava compiuta una più approfondita verifica delle sua effettive condizioni di vulnerabilità.

2.2. I motivi devono essere esaminati congiuntamente, perchè sono entrambi riferiti al rigetto della domanda di permesso di soggiorno per motivi umanitari.

2.3. Essi sono entrambi inammissibili.

La seconda censura, infatti, viola l’art. 366 c.p.c., n. 4 per totale mancanza di specificità e chiede, in modo del tutto generico, una rivisitazione di merito delle emergenze processuali sulle quali la Corte ha, sia pur sinteticamente, motivato.

La terza è inammissibile ex art. 348ter c.p.c. in quanto la sentenza impugnata ha rigettato l’impugnazione sulla base delle stesse argomentazioni articolate nel provvedimento di primo grado.

3. Con il quarto motivo, infine, il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 10 Cost. in materia di asilo: lamenta che la Corte non aveva accolto la sua richiesta affermando che la fuga era frutto di una scelta personale, in quanto tale immeritevole di ogni forma di protezione. Assume che il diritto d’asilo ricomprendeva un novero molto più ampio di diritti rispetto alla protezione internazionale.

3.1. Il motivo è infondato.

Questa Corte ha avuto modo di affermare con orientamento consolidato, condiviso dal Collegio, il principio secondo cui “il diritto di asilo è interamente attuato e regolato attraverso la previsione delle situazioni finali previste nei tre istituti costituiti dallo “status” di rifugiato, dalla protezione sussidiaria e dal diritto al rilascio di un permesso umanitario, ad opera della esaustiva normativa di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, ed al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, cosicchè non v’è più alcun margine di residuale diretta applicazione del disposto di cui all’art. 10 Cost., comma 3″ (cfr. Cass. 16362/2016; Cass. 11110/2019).

4. In conclusione il ricorso deve essere rigettato.

5. La mancata difesa dell’intimato esime la Corte dalla decisione sulle spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, art. 5, comma 6, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte,

rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 14 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2020

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