Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3773 del 17/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 17/02/2010, (ud. 13/01/2010, dep. 17/02/2010), n.3773

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12,

presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

AESSE S.R.L., domiciliata in Roma, viale Parioli n. 43 presso l’Avv.

D’AYALA VALVA Francesco, che la rappresenta e difende unitamente

all’Avv. Antonio Lovisolo, come da procura in atti;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Liguria n. 52 sez. 5 depositata il 2 ottobre 2006;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 13/1/2010 dal Consigliere Relatore Dott. IACOBELLIS Marcello;

viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale, Dott. VELARDI Maurizio, che ha concluso aderendo alla

relazione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Amministrazione ricorre per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale in epigrafe che, confermando la decisione di primo grado, ha accolto il ricorso della contribuente avverso un avviso di accertamento per IRPEF e ILOR 1997. Resiste la contribuente con controricorso. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 13/1/2010 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con primo motivo la ricorrente deduce violazione di legge per essere la sentenza impugnata sostanzialmente priva della concisa esposizione dei fatti di causa e dell’esposizione dei motivi in fatto e in diritto.

La censura e’ inammissibile per inidoneita’ del quesito di diritto prescritto dall’art. 366 bis c.p.c.. Premesso invero che con il quesito de quo ci si limita a richiedere alla Corte, previa testuale esposizione della motivazione contestata, se sia nulla la sentenza cosi’ motivata, non puo’ non rilevarsi l’inidoneita’ del quesito stesso alla luce del principio secondo cui “A norma dell’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6 – il cui disposto si applica anche ai ricorsi contro le decisioni dei giudici speciali per motivi attinenti alla giurisdizione – deve essere dichiarato inammissibile il ricorso nel quale il quesito di diritto si risolva in una mera richiesta di accoglimento del motivo o nell’interpello della Corte in ordine alla fondatezza della censura cosi’ come illustrata, poiche’ la citata disposizione e’ finalizzata a porre il giudice della legittimita’ in condizione di comprendere – in base alla sola sua lettura – l’errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice e di rispondere al quesito medesimo enunciando una “regula iuris”. (Cassazione civile, sez. un., 5 febbraio 2008, n. 2658).

Manifestamente fondato e’ invece il secondo motivo laddove si censura la motivazione in ordine a fatti controversi. Premesso infatti che gli stessi sono stati chiaramente evidenziati nella contestata distruzione di merci del valore di L. 197.000.000 e nella percentuale di ricarico da applicare alle cessioni, la fondatezza del motivo deriva non gia’ dalla sostenuta illogicita’ dell’affermazione della Commissione tributaria regionale secondo cui non sarebbero da valutare le argomentazioni meramente ripetitive di quelle gia’ ritenute infondate dai primi giudici, posto che “L’onere della specificazione dei motivi di appello non puo’ ritenersi assolto mediante la mera riproposizione della domanda e dell’eccezione decisa in senso sfavorevole dal giudice di primo grado, in quanto richiede l’indicazione delle ragioni, sia pure sommariamente esposte, per le quali si assume l’erroneita’ della decisione medesima”. (Cassazione civile, sez. 3^, 13 luglio 2007, n. 15733), quanto dalla carenza della motivazione secondo cui “la parte controdeduce e prova con idonea documentazione, con dichiarazioni e tesi non contestate, la correttezza del suo operato che non giustificano l’operato dell’Ufficio impositore” dal momento che il giudizio e’ supportato da dati assolutamente generici e privo di qualunque iter argomentativo in base al quale possa comprendersi il percorso logico seguito dal giudicante nella valutazione delle prove.

Ugualmente manifestamente fondato e’ il terzo motivo con il quale si deduce violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere omesso il giudice d’appello di valutare il motivo con il quale era stato dedotto il vizio di extrapetizione della prima decisione con la quale era stato annullato in toto l’accertamento mentre, secondo la censura non esaminata, non sarebbe stata contestato il recupero di costi non di competenza, dal momento che la questione e’ stata posta con l’atto di appello e sul punto nessuna decisione e’ stata assunta la giudice del gravame.

Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della Liguria.

P.Q.M.

LA CORTE Accoglie il secondo ed il terzo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della Liguria.

Cosi’ deciso in Roma, il 13 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2010

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