Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3773 del 15/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3773 Anno 2018
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: MOCCI MAURO

ORDINANZA
sui ricorso
ricorso 25074-2016 proposto da:
BGM TELECOMUNICAZIONI SRL, in persona del legale
rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANAPO
29, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO GIZZI, che la
rappresenta e difende;
– ricorrente contro
EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA, in persona del
Direttore Regionale Lazio, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA DELLE QUATTRO FONTANE 10, presso lo studio
dell’avvocato LUCIO GHIA, che la rappresenta e difende;
– controricorrente nonchè contro
AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

Data pubblicazione: 15/02/2018

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

con troricorrente

avverso la sentenza n. 1590/35/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 30/03/2016;

non partecipata del 09/01/2018 dal Consigliere Relatore Dott.
MAURO MOCCI.
Rilevato:
che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla
relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere
con motivazione semplificata;
che la s.r.l. BGM Telecomunicazioni propone ricorso per
cassazione nei confronti della sentenza della Commissione
tributaria regionale del Lazio che aveva respinto il suo appello
contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di
Roma. Quest’ultima, a sua volta, aveva accolto l’impugnazione
della società contribuente avverso un’intimazione di
pagamento per IRPEF per l’anno 2005;
Considerato:
che il ricorso è affidato a due motivi;
che, col primo, la contribuente invoca violazione e falsa
applicazione dell’art. 60 DPR n. 600/1973, dell’art. 26 DPR n.
602/1973 e degli artt. 138 e 145 c.p.c., in relazione all’art. 360
n. 3 c.p.c.: la CTR avrebbe omesso di pronunziarsi
sull’eccezione formulata dalla società e riguardante la notifica
dell’atto prodromico, in luogo diverso dalla sede legale,
peraltro a perfetta conoscenza dell’Ufficio;
che, col secondo, la ricorrente assume la violazione dell’art.360
n. 5 c.p.c., stante l’erronea individuazione della sede sociale;

Ric. 2016 n. 25074 sez. MT – ud. 09-01-2018
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udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

che l’Agenzia si è costituita con controricorso;
che il primo motivo è inammissibile;
che la ricorrente solo in sede di legittimità ha sollevato il
problema riguardante la violazione dell’art. 145 c.p.c., mentre
in sede di merito le censure avevano riguardato la violazione

che anche il secondo motivo è inammissibile posto che l’art.
360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall’art.
54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto
2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico
denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un
fatto storico, principale o secondario, fermo restando che
l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il
vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto
storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in
considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia
dato conto di tutte le risultanze probatorie (Sez. U, n. 8053 del
07/04/2014);
che va pertanto dato atto dell’inammissibilità del ricorso (Sez.
U, n. 7155 del 21/03/2017);
che a tale declaratoria segue la condanna della ricorrente alla
rifusione delle spese processuali in favore di ciascuna delle
controricorrenti;
che, ai sensi dall’art. 13 comma 1 quater dei d.P.R. n. 115 dei
2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, va
dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da
parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma
1-bis, dello stesso articolo 13.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ric. 2016 n. 25074 sez. MT – ud. 09-01-2018
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dell’art. 60 D.P.R. n. 600/1973;

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di
legittimità, che liquida, a favore dell’Agenzia delle Entrate, in
euro 3.500, oltre alle spese prenotate a debito, ed a favore di
Equitalia Servizi di riscossione s.p.a, in euro 3.500, oltre spese
forfettarie in misura del 15%.

inserito dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto
della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte
della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma
1-bis, dello stesso articolo 13.

Ai sensi dall’art. 13 comma 1 quater dei d.P.R. n. 115 dei 2002,

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