Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3773 del 14/02/2020

Cassazione civile sez. I, 14/02/2020, (ud. 14/11/2019, dep. 14/02/2020), n.3773

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. TRIA Luca – Consigliere –

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25877/2018 proposto da:

E.M., elettivamente domiciliato in Roma piazza Cavour

presso la cancelleria civile della Corte di Cassazione rappresentato

e difeso dall’avv.to Carmela Grillo con studio in Perugia, via

Enrico Toti 32, giusta procura speciale allegata al ricorso, ammesso

in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, in persona del Ministero pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma Via Dei Portoghesi 12 presso

l’Avvocatura Generale Dello Stato. che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 64/2018 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 01/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/11/2019 dal Cons. Dott. ANTONELLA DI FLORIO.

Fatto

RITENUTO

che:

1. E.M., proveniente dalla (OMISSIS), ricorre, affidandosi a quattro motivi, per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Perugia che aveva accolto l’impugnazione proposta dal Ministero avverso l’ordinanza del Tribunale che aveva riconosciuto in suo favore lo stato di rifugiato politico.

1.1. Per ciò che interessa in questa sede si osserva che:

a. il richiedente aveva raccontato di essere fuggito dal suo paese, mediante un transito in Libia, dopo avere scoperto di essere omosessuale, essendosi prostituito con un cliente del salone del parrucchiere in cui lavorava. A tale episodio era seguito un tentativo di violenza sessuale da lui perpetrato ai danni del fratello del cognato, l’ospitalità temporanea presso l’uomo che lo aveva “iniziato” ed il definitivo allontanamento dal proprio paese, a seguito del rifiuto di affiliarsi ad una confraternita che lo avrebbe difeso dalla setta omofoba che lo ricercava.

b. la Corte territoriale, accogliendo l’impugnazione soprattutto in ragione della scarsa credibilità del racconto, aveva esaminato tutte le domande riproposte dall’appellato, escludendo che sussistessero i presupposti delle altre forme di protezione previste.

2. Il Ministero ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 “per aver sottovalutato il suo racconto”.

Lamenta, in particolare, che la Corte aveva violato il principio che prevede, nella specifica materia, il dovere di cooperazione istruttoria del giudice, in quanto non aveva affatto considerato le gravissime conseguenze cui erano esposti i soggetti perseguitati in (OMISSIS).

1.1. Il motivo è inammissibile.

1.3. La Corte territoriale ha fondato la decisione impugnata su una doppia ratio decidendi: 1) la mancanza di credibilità del racconto del ricorrente, concernete una complessa storia di omossessualità, ritenuta del tutto inventata; 2) l’esclusione, ex lege, del riconoscimento dello status di rifugiato in quanto il richiedente si era reso, nel paese di origine, responsabile di un grave reato, ostativo al riconoscimento dello status di rifugiato D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 10, comma 2.

1.4. Tali statuizioni – sulle quali è incentrato il rigetto dell’impugnazione – non sono state affatto aggredite, in quanto il motivo proposto è fondato soltanto sul mancato adempimento del dovere di cooperazione istruttoria del giudice, principio estraneo alla ratio decidendi del rigetto della protezione richiesta e della riforma del provvedimento di primo grado.

2. Con il secondo motivo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 7 ed 8 in quanto la Corte territoriale non aveva approfondito la situazione sociale e politica del paese di provenienza ((OMISSIS)).

2.1. Il motivo è inammissibile.

La censura, infatti, postula in modo del tutto generico una rivisitazione di merito delle emergenze processuali sulle quali i giudici d’appello hanno sufficientemente motivato, escludendo che il conflitto armato interno ed internazionale di cui al 14, lett. c), desumibile dall’attività terroristica di (OMISSIS), fosse concentrato nella regione di provenienza del richiedente.

2.2. Afferma, al riguardo, la Corte che la prospettata previsione di una estensione del conflitto in altre parti dello Stato non aveva alcuna conferma attuale e che pertanto le prospettive di un futuro ipotetico allargamento non potevano costituire una valida ragione per configurare l’esistenza di un conflitto armato generalizzato, nell’accezione idonea per il riconoscimento della protezione invocata: rispetto a tale statuizione nessuna valida censura è stata proposta.

3. Con il terzo motivo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il ricorrente deduce ancora la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14.

3.1. Assume, in relazione alla protezione sussidiaria, che sia stata erroneamente interpretata sia la disciplina di cui alla lett. b) che alla lett. c), non essendo stato affatto valutato il grave danno che egli avrebbe potuto riportare a seguito del rientro nel suo paese di origine.

3.2. Il motivo è inammissibile per totale mancanza di specificità in relazione ai danni, solo genericamente enunciati, che l’eventuale rimpatrio avrebbe potuto comportare.

4. Con il quarto motivo, infine, il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 10 Cost. in materia di asilo in quanto non era stata accolta la sua richiesta, fondata sulla provenienza da un paese in cui non era garantita la libertà di manifestare liberamente l’omosessualità.

4.1. Il motivo è infondato.

Questa Corte ha avuto modo di affermare con orientamento consolidato, condiviso dal Collegio, il principio secondo cui “il diritto di asilo è interamente attuato e regolato attraverso la previsione delle situazioni finali previste nei tre istituti costituiti dallo “status” di rifugiato, dalla protezione sussidiaria e dal diritto al rilascio di un permesso umanitario, ad opera della esaustiva normativa di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, ed al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, cosicchè non v’è più alcun margine di residuale diretta applicazione del disposto di cui all’art. 10 Cost., comma 3″ (cfr. Cass. 16362/2016; Cass. 11110/2019).

5. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

6. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

PQM

La Corte,

rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2100,00 per compensi, oltre alle SPAD (spese prenotate a debito).

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 14 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2020

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