Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3773 del 14/02/2017


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Cassazione civile, sez. III, 14/02/2017, (ud. 23/11/2016, dep.14/02/2017),  n. 3773

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina L. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20516-2014 proposto da:

S.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUIGI CECI 21,

presso lo studio dell’avvocato PAOLO BORIONI, che la rappresenta e

difende giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

F.B., elettivamente domiciliato in ROMA, P.LE LUIGI

STURZO 9, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI NAPPI, che lo

rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 10679/2014 del TRIBUNALE di ROMA, depositata

il 05/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/11/2016 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI;

udito l’Avvocato GIOVANNI NAPPI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

MASELLIS MARIELLA che ha concluso per l’inammissibilità in

subordine rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

S.G. impugnò per revocazione – ex art. 395 c.p.c., n. 1 e/o n. 3 – la sentenza n. 483/2010 del Tribunale di Roma, con cui, in accoglimento della domanda proposta da F.B., era stata dichiarata la risoluzione per morosità del contratto di locazione relativo all’immobile abitato dalla medesima S..

Il F. resistette alla domanda.

Il Tribunale di Roma ha rigettato la domanda di revocazione, con sentenza che è stata impugnata dalla soccombente con ricorso per cassazione affidato a due motivi; l’intimato ha resistito a mezzo di controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è inammissibile in quanto, a norma dell’art. 403 c.p.c., contro la sentenza pronunciata nel giudizio di revocazione “sono ammessi i mezzi di impugnazione ai quali era originariamente soggetta la sentenza impugnata per revocazione”: nel caso di specie, trattandosi di sentenza emessa – in primo grado – dal Tribunale in materia locatizia, l’impugnazione esperibile era dunque costituita dall’appello e non dal ricorso per cassazione (cfr. Cass. n. 19568/2015, Cass. n. 7584/2004 e Cass. n. 18905/2003).

2. Le spese di lite seguono la soccombenza.

3. Trattandosi di ricorso proposto successivamente al 30.1.2013, ricorrono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

la Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna la ricorrente a rifondere al controricorrente le spese di lite, liquidate in Euro 3.200,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi), oltre rimborso delle spese forfettarie e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 23 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2017

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