Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 37726 del 01/12/2021

Cassazione civile sez. trib., 01/12/2021, (ud. 16/09/2021, dep. 01/12/2021), n.37726

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO M.G. – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 13886/2016 R.G. proposto da:

TCR Costruzioni e restauri s.r.l. già Acutina di M.T. s.a.s.

in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa

dall’Avv. Paolo Di Gravio ed elettivamente domiciliata presso il suo

studio in Roma, via Piediluco n. 9, per procura speciale a margine

del ricorso;

– ricorrente –

Contro

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura

Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei

Portoghesi, 12, è elettivamente domiciliata;

– Controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio

n. 4472/35/15, depositata il 3.8.2015;

Udita la relazione svolta all’adunanza camerale del 16.9.2021 dal

Consigliere Castorina Rosaria Maria.

 

Fatto

OSSERVA

Con ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma TCR Costruzioni e restauri s.r.l. già Acutina s.a.s. di M.T. impugnava, con distinti ricorsi, quattro avvisi di accertamento, per gli anni di imposta dal 2002 al 2005 con i quali l’Agenzia delle entrate, all’esito di una specifica attività di indagini finanziarie sulla società e sui soci, accertava un maggiore reddito di impresa, da cui scaturivano maggiori imposte dirette in capo ai soci e alla società.

I giudici di primo grado rigettavano i ricorsi con distinte sentenze avverso le quali veniva proposto appello dinanzi alla Commissione tributaria regionale del Lazio. I giudici regionali, previa riunione, rigettavano gli appelli della società ritenendo solidi e condivisibili gli elementi sui quali si fondava la contestazione dell’Ufficio e sostenendo che la società verificata non era stata in grado di dimostrare l’estraneità delle operazioni contestate alla propria attività di impresa.

Ricorre per la cassazione della suddetta decisione la società TCR Costruzioni e Restauri s.r.l. con un unico motivo. L’Agenzia delle entrate resiste mediante controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il motivo articolato in due distinte censure la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., della L. n. 241 del 1990, art. 1 e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36; omessa contraddittoria e lacunosa motivazione su un punto determinate della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Lamenta che allorché il contribuente abbia comunicato le generalità del percettore delle movimentazioni bancarie, spetta all’Ufficio provare che non corrisponde a verità quanto dichiarato dal contribuente.

Osserva preliminarmente la Corte, come si evince dalla sentenza impugnata che l’attività accertativa riguarda anni di imposta nei quali la CTR era ancora una società di persone, peraltro a ristretta base personale e familiare, con la denominazione Acutina s.a.s., composta dalla signora P.A. e dai due figli M.T. e M.R. e che il maggior reddito di impresa e il reddito imponibile determinato con gli avvisi di accertamento impugnati era da tassare per trasparenza ai soci ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5.

E’ principio ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte – cui si ritiene di dare continuità in questa sede – quello per cui in materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento, che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5, e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società, riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali – sicché tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa, a pena di nullità assoluta rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, limitatamente ad alcuni soltanto di essi (v., per tutte, Sezioni Unite n. 14815 del 2008; da ultimo, Cass. Sez. 6- 5, Ordinanza n. 25300 del 28/11/2014 Rv. 633451 -01; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 7789 del 20/04/2016 Rv. 639568 – 01; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 16730 del 25/06/2018 Rv. 649377 – 01). Ne consegue che l’accertato difetto del simultaneus processus nei gradi di merito, peraltro rilevabile d’ufficio da questo giudice, comporta la nullità della sentenza impugnata e dell’intero processo. Tale rilievo ben può essere svolto in via ufficiosa dalla Corte, essendo consolidato il principio per cui, quando risulta integrata la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata né dal giudice di primo grado, che non ha disposto l’integrazione del contraddittorio, né da quello di appello, che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell’art. 354 c.p.c., comma 1, resta viziato l’intero processo e si impone, in sede di giudizio di cassazione, l’annullamento, anche d’ufficio, delle pronunce emesse ed il conseguente rinvio della causa al giudice di prime cure, a norma dell’art. 383 c.p.c., comma 3.

Pertanto, non essendo presenti in giudizio i soci della Acutina di M.T. s.a.s. nei cui confronti sono stati emessi gli avvisi di accertamento in questa sede impugnati, in applicazione del predetto principio, l’impugnata sentenza va cassata, con dichiarazione di nullità delle sentenze di primo e secondo grado e rinvio alla C.T.P. di Roma, in diversa composizione, per l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci della stessa società che non hanno partecipato al giudizio, nonché per la regolamentazione delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

cassa la gravata sentenza, dichiara la nullità delle sentenze di primo e secondo grado e rinvia alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, in diversa composizione, che, previa integrazione del contraddittorio tra le parti necessarie, provvederà sul ricorso introduttivo ed anche sulla liquidazione delle spese dell’intero giudizio

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 16 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2021

 

 

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