Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 37724 del 01/12/2021

Cassazione civile sez. II, 01/12/2021, (ud. 07/10/2021, dep. 01/12/2021), n.37724

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6496-2017 proposto da:

M.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE

IPPOCRATE, 33, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO NUCARO AMICI,

rappresentato e difeso dall’avvocato ANDREA CORSARO;

– ricorrente –

contro

F.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIAVE 52,

presso lo studio dell’avvocato RENATO CARCIONE, rappresentato e

difeso dagli avvocati FERDINANDO MAZZARELLA, GIUSEPPE MAZZARELLA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2356/2016 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 27/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/10/2021 dal Consigliere Dott. TEDESCO GIUSEPPE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Termini Imerese, con riferimento a preliminare del 10 febbraio 2006, rigettava la domanda del promissario F.G., volta a far dichiarare l’inefficacia del contratto preliminare intercorso con M.F.; dichiarava la legittimità del recesso del promittente venditore, abilitato e trattenere la caparra; condannava il promissario a restituire gli immobili oggetto del preliminare, oltre a corrispondere al venditore la somma di Euro 100,00 mensili dalla data del recesso.

Il tribunale osservava che il M. aveva concluso il preliminare quale procuratore di L.C.A., procuratore di L.C.C., aggiungendo che l’attore non aveva eccepito la carenza della procura. In ogni caso L.C.C. aveva conferito al M., con atto del 12 febbraio 2008, procura a vendere, ratificandone il precedente operato. La Corte d’appello di Palermo, adita dal F., riformava la sentenza. Essa rilevava che il M. aveva agito, nel preliminare, in nome di L.C.A., a sua volta procuratore di L.C.C.. Era pertanto evidente, secondo la corte di merito, il difetto di potere rappresentativo in capo al M., non potendo il rappresentante di un soggetto avvalersi, a sua volta, di un proprio rappresentante, per compiere atti giuridici in nome dell’originario rappresentato. Essa aggiungeva che la procura speciale, rilasciata da L.C.C. al M. il 12 febbraio 2008, non costituiva ratifica del preliminare, perché era stata rilasciata per un’attività giuridica ancora da compiersi. La corte di merito rilevava inoltre che il M., in quanto privo di procura speciale, non avrebbe potuto esercitare il diritto di recesso (Cass. n. 14292/2010).

La Corte d’appello, quindi, dichiarava l’inefficacia del contratto preliminari;

Per la cassazione della sentenza M.F. ha proposto ricorso affidato a tre motivi.

F.G. ha resistito con controricorso.

Le parti hanno depositato memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1398 c.c..

Il difetto del potere rappresentativo avrebbe potuto essere eccepito solo dal rappresentato e non anche dall’altro contraente.

Il motivo è infondato. Il giudice deve tener conto dell’assenza del potere rappresentativo, risultante dagli atti, anche in mancanza di una specifica richiesta di parte (Cass. S.U., n. 11377/2015).

Il secondo motive denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1399 c.c..

La Corte d’appello, nel negare l’efficacia di ratifica della procura a vendere, non si era avveduto che l’atto, oltre alla procura a vendere, conteneva un’apposita previsione di ratifica dell’operato già compiuto nell’interesse del mandante sia da L.C.A., sia dal M. “e nello specifico tutti gli atti comunicati e/o notificati dai predetti procuratori sia unitamente che disgiuntamente al medesimo sig. F.G.”.

Il motivo è fondato. La ratifica prevista dall’art. 1399 c.c., costituisce un atto unilaterale ricettizio, mediante cui il soggetto falsamente rappresentato in un contratto manifesta all’altro contraente, senza bisogno di ricorrere a formule sacramentali ma in modo chiaro ed inequivoco e nella forma eventualmente richiesta per detto contratto, la volontà di fare propri gli effetti del negozio già concluso in suo nome dal filsus procurator. Pertanto, nel caso di un contratto di compravendita stipulato in nome altrui da chi non ne aveva i poteri, non può ravvisarsi ratifica in una procura a vendere lo stesso bene conferita al falsus procurator in epoca successiva a detta stipulazione, dato l’evidente conflitto concettuale tra le due manifestazioni di volontà, l’una rivolta verso il passato e l’altra verso il futuro (Cass. n. 5040/1987).

Deve tuttavia considerarsi che la ratifica può essere manifestata anche tacitamente (Cass. n. 3071/1998). La ratifica di un contratto soggetto alla forma scritta ad substantiam, stipulato da falsus procurator, non richiede che il dominus manifesti per iscritto espressamente la volontà di far proprio quel contratto bensì può essere anche implicita – purché sia rispettata l’esigenza della forma scritta – e risultare da un atto che, redatto per fini che sono conseguenziali alla stipulazione del negozio, manifesti in modo inequivoco la volontà del dominus incompatibile con quella di rifiutare l’operato del rappresentante senza potere (Cass. n. 11123/1991).

In quanto al carattere ricettizio della ratifica, quale atto diretto al terzo contrante, si ammette che la ratifica possa essere indirizzata anche a soggetti diversi dall’altro contraente e acquistare efficacia a seguito della conoscenza che il terzo contraente abbia avuto di essa, anche senza un atto di comunicazione (Cass. n. 1826/1973; n. 2259/1971). Consegue da quanto sopra che La Corte d’appello non poteva disconoscere l’efficacia di ratifica della procura a vendere successivamente rilasciata dal dominus sulla base della considerazione cronologica che il potere conferito riguardava un’attività giuridica futura, ma avrebbe dovuto considerare l’ulteriore dichiarazione in essa contenuta, riguardante la ratifica degli atti comunicati dai procuratori al F.. Nella misura in cui gli “atti ratificati” implicavano il contratto preliminare gli stessi ben avrebbero potuto riguardarsi quale ratifica tacita del medesimo preliminare.

3. Il terzo motivo denuncia omesso esame circa un fatto decisive per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 Travisamento dei fatti.

Nel contratto preliminare si chiariva che il M. agiva in nome di L.C.A., procuratore di L.C.C., contenendo il medesimo contratto la precisazione che il contratto definitivo avrebbe dovuto essere firmato dal procuratore L.C.A.. Il che voleva dire che il M. stava promettendo la vendita di un bene altrui, con l’espresso impegno a fare intervenire il soggetto legittimato alla stipula del contratto definitivo.

Il motivo è assorbito.

4. La sentenza deve essere cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione, la quale provvederà a valutare l’esistenza della ratifica sulla base dei principi sopra indicati.

La corte di rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

accoglie il secondo motivo; rigetta il primo; dichiara assorbito il terzo motivo; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione anche per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 7 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2021

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