Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3772 del 17/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 17/02/2010, (ud. 13/01/2010, dep. 17/02/2010), n.3772

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12,

presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

CONTROL TECHNIQUES SI.P.A.f domiciliata in Roma, p.le Clodio n. 1

presso l’avv. Ribaudo Sebastiano, che la rappresenta e difende

unitamente all’Avv. Granato Luigi, come da procura in atti;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Lombardia n. 55/28/06 depositata il 6 ottobre 2006;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 13/1/2010 dal Consigliere Relatore Dott. IACOBELLIS Marcello;

viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale, dott. VELARDI Maurizio, che ha concluso aderendo alla

relazione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Amministrazione ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe con la quale la Commissione tributaria regionale della Lombardia, riformando parzialmente la decisione di primo grado, ha disposto il rimborso di Euro 13.737,00 oltre accessori, in favore del contribuente. Resiste la contribuente con controricorso. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 13/1/2010 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con unico motivo di ricorso l’Amministrazione deduce violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19 per avere la Commissione tributaria regionale dato ingresso ad una domanda riconvenzionale del contribuente che, impugnando una cartella esattoriale, aveva contestualmente richiesto il rimborso di una somma asseritamente corrisposta in eccedenza.

La censura e’ manifestamente fondato dal momento che e’ principio gia’ affermato quello secondo cui “Nel processo tributario, la cui struttura e’ caratterizzata da un meccanismo d’instaurazione imperniato sull’impugnazione di uno degli atti specificamente indicati dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19 ed il cui oggetto e’ rigorosamente circoscritto al controllo di legittimita’ formale e sostanziale dell’atto impugnato, nei limiti delle contestazioni sollevate dal contribuente con i motivi dedotti nel ricorso introduttivo di primo grado, l’indagine sul rapporto tributario e’ necessariamente limitata al riscontro della consistenza della pretesa fatta valere dall’Amministrazione finanziaria con l’atto impositivo, alla stregua dei presupposti di fatto e di diritto in esso enunciati. E pertanto inammissibile la domanda riconvenzionale, da chiunque proposta, potendo eventuali pretese del contribuente essere fatte valere soltanto mediante impugnazione di un atto di diniego emesso su un istanza presentata all’ente impositore, ovvero del silenzio rifiuto formatosi sulla medesima istanza” (Cassazione civile, sez. trib., 22 settembre 2006, n. 20516).

Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della Lombardia.

P.Q.M.

LA CORTE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della Lombardia.

Cosi’ deciso in Roma, il 13 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2010

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