Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3772 del 15/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3772 Anno 2018
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: MOCCI MAURO

ORDINANZA

sul ricorso 25052-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro
ROMEO VINCENZO FRANCESCO, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA FEDERICO CESI 21, presso lo studio dell’avvocato
EDOARDO FERRAGINA, rappresentato e difeso dall’avvocato
GIUSEPPE IANNELLO;
– controricorrenteavverso la sentenza n. 644/1/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE della CALABRIA, depositata il
29/03/2016;

Data pubblicazione: 15/02/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
non partecipata del 09/01/2018 dal Consigliere Relatore Dott.
MAURO MOCCI.
Rilevato:
che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla

con motivazione semplificata;
che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei
confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale
della Calabria che aveva accolto l’appello di Vincenzo Francesco
Romeo e respinto quello incidentale dell’Agenzia contro la
decisione della Commissione tributaria provinciale di Vibo
Valentia. Quest’ultima aveva accolto parzialmente
l’impugnazione del contribuente contro un avviso di
accertamento IRPEF ed IRAP, per l’anno 2005;
Considerato:
che il ricorso è affidato a due motivi;
che, col primo rilievo, si denuncia violazione e falsa
applicazione dell’art.32 DPR n. 600/1973 e dell’art. 51 DPR n.
633/72, in combinato disposto con l’art. 2697 c.c., in relazione
all’art. 360 n. 3 c.p.c.: la CTR avrebbe erroneamente escluso la
legittimità dell’accertamento e l’assenza di prova contraria
fornita dal contribuente;
che, con la successiva doglianza, ai sensi dell’art. 360 n. 3
c.p.c., si invoca violazione e falsa applicazione degli artt. 32
DPR n. 600/1973 e dell’art. 75 DPR n. 917/1986, avendo la
CTR affermato erroneamente il riconoscimento dei costi
deducibili sui maggiori redditi presunti, anche alla stregua delle
componenti negative del reddito, senza che il contribuente
avesse fornito alcuna prova specifica delle spese sopportate
per l’attività professionale svolta;
Ric. 2016 n. 25052 sez. MT – ud. 09-01-2018
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relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere

che l’intimato ha resistito con controricorso;
che il primo motivo è infondato;
che, infatti, in tema di accertamento, resta invariata la
presunzione legale posta dall’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973
con riferimento ai versamenti effettuati su un conto corrente

onerato di provare in modo analitico l’estraneità di tali
movimenti ai fatti imponibili, essendo venuta meno, all’esito
della sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014,
l’equiparazione logica tra attività imprenditoriale e
professionale limitatamente ai prelevamenti sui conti correnti
(Sez. 6-5, n. 3628 del 10/02/2017; Sez. 5, n. 16697 del
09/08/2016);
che, peraltro, nella specie l’esclusione operata dalla CTR è
stata giustificata attraverso un’analisi approfondita dei
documenti offerti dal contribuente e la valutazione dei giudici di
appello risulta astrattamente congrua, circa la sussistenza di
una prova contraria specifica, di tal ché il motivo si traduce in
un’inammissibile richiesta di rivisitazione di un accertamento di
fatto;
che il secondo motivo è invece fondato, posto che, in tema di
accertamento delle imposte sui redditi, spetta al contribuente
l’onere della prova dell’esistenza, dell’inerenza e, ove
contestata dall’Amministrazione finanziaria, della coerenza
economica dei costi deducibili. A tal fine non è sufficiente che
la spesa sia stata contabilizzata dall’imprenditore, occorrendo
anche che esista una documentazione di supporto da cui
ricavare, oltre che l’importo, la ragione e la coerenza
economica della stessa, risultando legittima, in difetto, la
negazione della deducibilità di un costo sproporzionato ai ricavi

Ric. 2016 n. 25052 sez. MT – ud. 09-01-2018
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dal professionista o lavoratore autonomo, sicché questi è

o all’oggetto dell’impresa (Sez. 5, n. 13300 del 26/05/2017;
Sez. 5, n. 10269 del 26/04/2017);
che la CTR ha attribuito un’incidenza percentuale presuntiva a
tali costi, pur in assenza di una prova rigorosa;
che, pertanto, in accoglimento del ricorso la sentenza va

composizione, affinché valuti la censura di cui sopra e si
pronunzi altresì con riguardo alle spese del giudizio di
cassazione
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo,
cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione
Regionale della Calabria, in diversa composizione, cui demanda
di provvedere anche sulle spese del giudizio di le ittimità.

cassata ed il giudizio rinviato alla CTR Calabria, in diversa

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