Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3772 del 15/02/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 3772 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: PERRINO ANGELINA MARIA

SENTENZA

sul ricorso iscritto al numero 8138 del 2007 del ruolo generale, proposto

da
Nettuno servizi

in persona dell’amministratore delegato

PIO

tempore, rappresentato e difeso, giusta mandato a margine del ricorso,
dall’avv. Pietro Di Benedetto, presso lo studio del quale in Roma, alla
via Cicerone, n.. 28, domicilia;
– ricorrente contro
Marina di Nettuno circolo nautico s.p.a., in persona del legale
rappresentante pro lempore, rappresentato e difeso, giusta procura
speciale a margine del controricorso, dall’avv. Eugenio Benedetti, col
RG

n. S

I 382007

CritiOrC

Data pubblicazione: 15/02/2013

l’auina 2 di 6

quale domicilia in Roma, alla via Paulueci de Calboli, n. 1 , presso lo
studio dell’avv. Frattali Clementi;

controricorrente-

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale

udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza del 5 dicembre
2012 dal consigliere Angelina-Maria Penino;
uditi per la ricorrente l’avv. Pietro Di Benedetto e per la contribuente
l’avv. Alessandro Biaggi, per delega dell’avv. Eugenio Benedetti;
udito il sostituto procuratore generale Immacolata Zeno, che ha concluso
per l’inammissibilità e, in subordine, il rigetto del ricorso

Fatto

Oggetto del contendere, a quanto si legge in sentenza, è un avviso di
accertamento notificato dalla s.r.l. Nettuno servizi, concessionaria per la
gestione delle entrate del Comune di Nettuno, col quale si rettificò, ai
fini della determinazione dell’importo della tassa di raccolta dei rifiuti

solidi urbani, la superficie originariamente denunciata dalla s.p.a. Marina
di Nettuno Circolo Nautico, con la conseguente liquidazione delle
maggiori somme richieste a titolo della suddetta tassa, di addizionali, di
sanzioni e di interessi per gli anni dal 2000 al 2003.
I.a s.p.a. Marina di Nettuno circolo nautico impugnò l’avviso, deducendo
l’erronea applicazione delle tariffe e la non debenza della tassa per le
aree scoperte di pertinenza.
La commissione tributaria provinciale respinse il ricorso, là dove la
commissione tributaria regionale, andando in contrario avviso, ha
accolto l’appello proposto dall’odierna controricorrente, reputando che,
pur essendo l’avviso di accertamento sufficientemente motivato,

1Z(..i n. N 13R 2007

An?elina-Mat a Peri – il

s

del Lazio, sezione 27°, depositata in data 2 ottobre 2006, n. 95/27/06;

Pauina 3 di 6

comunque esso è errato, giacché le superfici scoperte complessivamente
ivi indicate, anche se in concessione alla contribuente, non sono da
questa utilizzate esclusivamente e totalmente, essendo numerosi i
soggetti autorizzati a fruirne.
Ricorre la s.r.l. Nettuno servizi per ottenere la cassazione della sentenza

Resiste la contribuente con controricorso, che illustra con memoria ex
art. 378 c.p.c. Il Comune di Nettuno deposita memoria d’intervento, in
precedenza notificata alla società.

Diritto

I. – Preliminarmente, sui piano dell’instaurazione del rapporto
processuale, va dichiarata l’inammissibilità dell’intervento spiegato dal
Comune, il quale, in base alla lettura della sentenza impugnata, non ha
assunto la qualità di parte nelle pregresse fasi di merito; è consolidata, al
riguardo, la giurisprudenza di questa Corte che esclude rammissibilità di
tale intervento nei giudizio di legittimità (Cass., sez.un., 29 aprile 2005,
n. 8882; conforme, ex multis, Cass. 17 maggio 2011, n. 10813). Ed è
irrilevante, al riguardo, anche la circostanza, peraltro non dibattuta in
giudizio, in ordine alla titolarità dei rapporto giuridico sostanziale, in
quanto con l’impugnazione non si esercita un’azione, ma un potere
processuale che, per sua natura, può spettare soltanto a chi abbia
partecipato al pregresso grado di giudizio (Cass. 6 agosto 2004, n.
15168).

2. – Con l’unico motivo di ricorso, proposto ex art. 360, n. 3, c.p.c.,
la ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’articolo
62, commi 1 e 3, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e la
violazione e falsa applicazione dei principi generali in materia di onere
della prova, proponendo il seguente quesito di diritto: <>.

tassazione, oggetto della concessione demaniale di cui è titolare la
contribuente, sono comunque serventi rispetto alle attività primarie da
questa svolte; aggiunge che, in ogni caso, le esenzioni dall’obbligazione
tributaria vanno provate da chi intenda avvalersene.

2.1.- 11 motivo, che si sottrae alla censura d’inammissibilità
proposta dalla contribuente, perché specificamente lbrmulato e tarato
sulle norme delle quali si deduce la violazione, è fondato.
E pacifico in atti che tutte le aree tassate, comprese le superfici scoperte
delle quali si controverte siano oggetto di concessione demaniale
rilasciata alla società contribuente.
Ciò posto, va rilevato che l’articolo 62 del decreto legislativo numero
507 del 1993 configura come presupposto della tassa, in alternativa
al l ‘occupazione, <<...la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti...>>, là dove l’uso comune delle aree è assunto dal
successivo articolo 63 come fonte di obbligazione solidale di pagamento
in capo a <<...coloro che usano in comune i locali o le aree stesse>>.
Difatti, è compatto l’orientamento di questa Corte secondo cui la tassa
per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, in virtù dell’art. 62, l’
comma, d.leg. 15 novembre 1993 n. 507, che costituisce previsione di
carattere generale, è dovuta unicamente per il fatto di occupare o
detenere locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti (ad esclusione
delle aree scoperte pertinenziali o accessorie ad abitazioni); sia le
deroghe alla tassazione indicate nel 2″ comma del medesimo art. 62, sia

KG n. 8138/2007

A IlUelinyKluno I

‘f tensore

Deduce al riguardo la ricorrente che le aree scoperte soggette a

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le riduzioni delle tariffe stabilite dal successivo art. 66 non operano in
via automatica, in base alla mera sussistenza delle previste situazioni di
fatto, dovendo, invece, i relativi presupposti essere di volta in volta
dedotti nella denuncia originaria o in quella di variazione (Cass., 13
agosto 2004, n. 15867; Cass. 5 agosto 2004, n. 15083; Cass. 18 dicembre

Nel nostro caso, si è visto, è indubitabile che le aree in questione
rientrassero nella detenzione della società contribuente, in forza della
concessione demaniale. È quindi indifferente, ai fini della tassazione
delle aree a suo carico, che le aree fossero utilizzate in prevalenza da
terzi, peraltro per attività serventi rispetto a quelle primarie svolte dalla
CO ntribuente.
Irrilevanti sono altresì le valutazioni contenute in controricorso in ordine
ai documenti ivi menzionati, dei quali, tra l’altro, non v’è traccia alcuna
nella sentenza impugnata.
3.- La sentenza va in conseguenza cassata.
11 ricorso può essere deciso nel merito, non occorrendo ulteriori
accertamenti in fatto, col rigetto delle impugnazioni originariamente
proposte dalla contribuente.
Le spese seguono la soccombenza quanto a questa fase; vanno,
invece, compensate in relazione alle fasi di merito, in considerazione
delle peculiarità della controversia.

per questi mutili
La Corte:
-accoglie il ricorso;
-cassa la sentenza impugnata;
-rigetta l’impugnazione proposta dalla contribuente;
-compensa le spese inerenti alle fasi di merito;

RG

11.

8138/2007

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2003, n. 19059 e, più recente, Cass., ord. 3 novembre 2010, n. 22370).

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Pagina 6 di 6

-condanna la contribuente a rifondere le spese inerenti a questa fase,
liquidate in Curo 12.500,00 per compensi ed Curo 200,00 per spese, oltre
agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione quinta

civile, il 5 dicembre 201 9 .

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