Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3772 del 15/02/2011

Cassazione civile sez. trib., 15/02/2011, (ud. 15/12/2010, dep. 15/02/2011), n.3772

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui

uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12, è domiciliata;

– ricorrente –

contro

B.C. residente a (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 258/42/2006 della Commissione Tributaria

Regionale di Napoli, Sezione n. 42, in data 20.12.2006, depositata il

09 gennaio 2007.

Udita la relazione, svolta nella Camera di Consiglio del 15.12.2010

dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

Presente il Procuratore Generale Dott. Raffaele Ceniccola.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte:

Considerato che nel ricorso iscritto al n. 6061/2008 R.G. è stata depositata la seguente relazione:

“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 258/42/2006, pronunziata dalla C.T.R. di Napoli, Sezione n. 42, il 20.12.2006 e DEPOSITATA il 09 gennaio 2007.

Con tale decisione, la C.T.R. ha accolto l’appello del contribuente, dichiarando la nullità dell’atto impositivo per avere l’Ufficio esercitato la pretesa fiscale dopo la scadenza del prescritto termine decadenziale.

2 – Il ricorso di che trattasi, che riguarda impugnazione dell’avviso di liquidazione a seguito di revoca dei benefici goduti ai sensi della L. n. 549 del 1995, è affidato a più mezzi, con cui si deduce violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, art. 112 c.p.c., art. 2696 c.c., del complesso normativo di riferimento in tema di agevolazioni fiscali per l’acquisto della prima abitazione, nonchè per omessa ed insufficiente motivazione su fatto controverso e decisivo.

3 – L’intimato, non ha svolto difese in questa sede.

4 – La C.T.R. ha accolto l’eccezione, sollevata dal contribuente in sede di appello, secondo la quale l’Amministrazione finanziaria era a ritenersi decaduta dalla pretesa impositiva, per non averla esercitata entro il perentorio termine di tre anni, a decorrere dalla registrazione dell’atto.

5 – Al quesito formulato con il primo mezzo, deve rispondersi richiamando i pertinenti principi, desumibili da pregresse pronunce.

E’ stato, infatti, affermato che il giudizio tributario, anche in base alla disciplina dettata dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 18, comma 2, art. 19 e art. 24, comma 2, è caratterizzato da un meccanismo di instaurazione di tipo impugnatorio, circoscritto alla verifica della legittimità della pretesa effettivamente avanzata con l’atto impugnato, alla stregua dei presupposti di fatto e di diritto in esso atto indicati, ed ha un oggetto rigidamente delimitato dalle contestazioni mosse dal contribuente con i motivi specificamente dedotti nel ricorso introduttivo, in primo grado, onde delimitare sin dalla nascita del rapporto processuale tributario le domande e le eccezioni proposte dalle parti; da ciò consegue che nuove censure del contribuente, introdotte in appello, sono inammissibili perchè comportano l’esame di una nuova causa pretendi (Cass. n. 9754/2003, n. 11265/2003, n. 8352/2002).

Si è, pure, ritenuto che il termine di decadenza sostanziale stabilito in favore del contribuente non può ritenersi indisponibile, con la conseguenza che, da un lato, non trova applicazione, ai sensi dell’art. 2969 c.c., la disciplina della rilevabilità d’ufficio, prevista da detta norma per il caso di materia sottratta alla disponibilità delle parti, e dall’altro, non è consentita una deduzione della violazione del menzionato termine per la prima volta in sede di legittimità, restando soggetta la relativa eccezione alla disciplina del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57, che ne impone la formulazione nel giudizio tributario di primo grado (Cass. n. 2552/2003, n. 5634/1999) e non anche in appello (Cass. n. 11521/2004, n. 8352/2002).

6 – Gli altri mezzi vanno esaminati, tenendo conto del fatto che la decisione non da adeguata contezza delle ragioni per le quali ha ritenuto inidoneo alla bisogna e non abitabile, il fabbricato oggetto del precedente acquisto, avendo omesso di indicare gli elementi, desunti dalla certificazione del Comune di Telese, utilizzati nel percorso decisionale e, quindi, sembra aver fatto malgoverno del principio secondo cui è configurabile il vizio di omessa motivazione, quando il giudice di merito omette di indicare nella sentenza gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indica tali elementi senza una approfondita disamina logico- giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento (Cass. n. 890/2006, n. 1756/2006, n. 16762/2006, n. 1754/2007).

7 – Si propone, dunque, poichè la decisione impugnata, non sembra in linea con i richiamati principi, che, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., il ricorso sia trattato in camera di consiglio ed accolto, per manifesta fondatezza del primo e del terzo motivo, assorbito il secondo.

Il Relatore Cons. Dott. Antonino Di Blasi”.

Vista la relazione, il ricorso e gli altri atti causa;

Considerato che in esito alla discussione del ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio, nel condividere i motivi, in fatto ed in diritto, esposti nella relazione, è dell’avviso che, alla relativa stregua, l’impugnazione vada accolta e, per l’effetto, cassa l’impugnata decisione;

Considerato, altresì, che il Giudice del rinvio, che si designa in altra sezione della CTR della Campania, procederà al riesame e quindi, adeguandosi ai richiamati principi, deciderà nel merito ed anche sulle spese del presente giudizio di cassazione, motivando congruamente;

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa l’impugnata decisione e rinvia, anche per la pronuncia sulle spese, ad altra sezione della CTR della Campania.

Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2011

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