Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 37716 del 01/12/2021

Cassazione civile sez. II, 01/12/2021, (ud. 07/09/2021, dep. 01/12/2021), n.37716

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. BERTUZZI Mario – rel. est. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rosanna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

Autosole s.r.l., con sede in (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante sig. P.G.D., rappresentata e difesa per

procura alle liti a margine del ricorso dagli Avvocati Giorgio

Orrico, Paola Dalla Valle, e Sergio Blasi, elettivamente domiciliata

presso lo studio di quest’ultimo in Roma, viale delle Milizie n. 38;

– ricorrente –

contro

ErreEffe Group s.p.a., con sede in (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante sig. Z.E., rappresentata e difesa per

procura alle liti in calce al controricorso dall’Avvocato Domenico

Giugni, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via

degli Scipioni n. 268 A;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1847 del 17 agosto 2016 della Corte di appello

di Venezia;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7

settembre 2021 dal consigliere Dott. Mario Bertuzzi.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione del 2006 la Autosole s.r.l. convenne in giudizio ErreEffe Group s.p.a. e la s.r.l. (OMISSIS) esponendo di avere acquistato da quest’ultima tre autoveicoli, che aveva poì rivenduto a propri clienti, e di avere successivamente appreso che essi erano stati oggetto di sequestro penale a seguito di denunzia della ErreEffe Group, a cui erano stati restituiti. Ciò premesso, chiese che fosse dichiarata la validità e legittimità del proprio acquisto e che la ErreEffe Group fosse condannata al risarcimento dei danni o, in subordine, che la s.r.l. (OMISSIS). fosse condannata a restituirle il prezzo versato. Intervenuto il fallimento di quest’ultima, il giudice di primo grado dichiarò l’improcedibilità di entrambe le domande proposte dalla attrice.

Interposto gravame, con sentenza L. 1847 del 17. 8. 2016 la Corte di appello di Venezia annullò la declaratoria di improcedibilità in relazione alla domanda avanzata nei confronti della ErreEffe Group s.pa. e, decidendola nel merito, la rigettò, affermando che la società istante non aveva dato prova di avere acquistato validamente dalla s.r.l. (OMISSIS). le tre autovetture, risultando dalle carte di circolazione e dai certificati di proprietà che esse erano rimaste nella titolarità della ErrreEffe Group, e precisando che, nella specie, trattandosi di beni registrati, la comparente non poteva nemmeno rivendicarne la proprietà quale acquirente a non domino in buona fede a mente della disposizione di cui all’art. 1153 c.c.

Con atto notificato il 23.12.2010 ricorre per la cassazione di questa sentenza la s.r.l. Autosole, sulla base di quattro motivi.

Resiste con controricorso la società ErreEffe Group.

La causa è stata avviata in decisione in adunanza camerale non partecipata.

Parte ricorrente ha depositato memoria, nmentre la società controricorrente ha depositato un mero foglio di conclusioni.

Il primo motivo di ricorso denunzia omesso esame di un fatto decisivo in relazione l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, lamentando che la Corte veneziana si sia limitata ad affermare l’inefficacia degli acquisti posti in essere dalla ricorrente sulla base della mera considerazione che dalla relativa documentazione degli autoveicoli risultava che i beni erano rimasti in proprietà della ErreEffe Group e non erano intestati alla propria dante causa (OMISSIS) e per non avere altresì provato che i contratti di compravendita da essa stipulati erano vincolanti per la Erreffe Group. Così argomentando la Corte ha però omesso di considerare che il rapporto intercorso tra la ErreEffe Group e la s.r.l. (OMISSIS) aveva i connotati tipici del contratto estimatorio. Assume al riguardo la ricorrente che l’esistenza di tale fattispecie negoziale era stata riconosciuta dalla stessa società convenuta, la quale nei propri scritti difensivi aveva ammesso di avere consegnato alla (OMISSIS) le tre vetture usate in conto vendita, con l’accordo che dopo la loro cessione a terzi e contestualmente al pagamento del prezzo convenuto essa avrebbe provveduto a trasferirne la proprietà ed a consegnare i relativi documenti. Sulla base di tali elementi di fatto, sostiene il ricorso, il rapporto contrattuale posto in essere dalle due suddette società avrebbe dovuto essere qualificato come contratto estimatorio, con l’effetto che la società (OMISSIS) era pienamente legittimata a vendere a terzi, nella specie alla Autosole, i beni consegnati dall’originario proprietario e che la circostanza che essa non ne avesse successivamente pagato il prezzo non poteva esercitare alcuna influenza sull’acquisto dei beni da parte della comparente.

Il secondo motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1556 e 1558 c.c. e dell’art. 2697 cit. codice, evidenziando che nel disconoscere l’esistenza del contratto estimatorio tra le società ErreEffe Group e la s.r.l. (OMISSIS) e dei suoi effetti nella presente controversia la Corte veneziana ha altresì violato tali disposizioni, nonché erroneamente applicato la regola sull’onere della prova, che ha illegittimamente posto a fondamento del rigetto della domande della Autosole.

I primi due motivi di ricorso, che possono esaminarsi congiuntamente in ragione della loro connessione oggettiva, sono infondati.

Dalla ricostruzione dei rapporti tra le parti effettuata dallo stesso ricorso risulta che il rapporto tra la ErreEffe Group e la (OMISSIS) era il seguente: la prima consegnava le autovetture usate in conto vendita alla (OMISSIS), con l’accordo che quest’ultima, una volta cedute ai propri clienti, ne pagava il prezzo convenuto e, contestualmente, la ErreEffe Group provvedeva al passaggio di proprietà ed a consegnare la relativa documentazione.

Sulla base di tali elementi, il rapporto tra le società ErreEffe Group e (OMISSIS) va ricostruito e qualificato in termini di mandato a vendere senza rappresentanza e non di contratto estimatorio, atteso che, come risulta pacificamente in atti, la cessione del bene ad opera della (OMISSIS) non era vincolante per la ErreEffe Group, restando condizionata, dietro pagamento del prezzo, al trasferimento del bene da parte della stessa ed alla trascrizione della sua intestazione in favore dell’acquirente. In particolare, la previsione circa la necessiti del trasferimento del bene da parte della proprietaria ErreEffe Group sta ad indicare che la (OMISSIS), diversamente da quanto affermato dalla ricorrente, sulla base dell’accordo commerciale intrattenuto, non acquistava il bene in forza della sua consegna e che pertanto la vendita dalla stessa effettuata a terzi non era vincolante per la ErreEffe Group e quindi non produceva il suo effetto traslativo fino a quando, ricevuto il prezzo, essa non provvedeva alla consegna della carta di circolazione dell’autoveicolo e del certificato di proprietà. La figura del contratto estimatorio, che trova applicazione per i beni di uso quotidiano e per ovvie ragioni mal si adatta alla vendita di beni soggetti a pubblicità legale, deve essere altresì esclusa in quanto non risulta dedotta l’esistenza della clausola in forza della quale la parte che riceveva in consegna i beni avesse facoltà di restituire l’invenduto, che costituisce invece un elemento essenziale del contratto estimatorio, caratterizzandone la causa (Cass. n. 11504 del 1991; Cass. n. 4000 del 1991; Cass. n. 3485 del 1990).

Il terzo motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione del principio di correttezza e buona fede di cui all’art. 1375 c.c., anche in relazione al successivo art. 1393, lamentando che la Corte territoriale non abbia sanzionato il comportamento della convenuta, che, avvalendosi del mero dato formalistico della intestazione a suo nome dei tre autoveicoli, aveva adottato scientemente iniziative per ottenerne la coattiva restituzione, nonostante fosse consapevole sia della natura del rapporto intrattenuto con la (OMISSIS), che dell’incolpevole affidamento della Autosole.

Il mezzo è infondato, tenuto conto che tra le odierne parti non è pacificamente intervenuto alcun rapporto contrattuale, avendo entrambe avuto contatti con la società (OMISSIS) e non tra loro. Ne discende l’inapplicabilità dell’art. 1375 c.c., che nell’imporre l’obbligo di correttezza e buona fede nell’esecuzione del rapporto contrattuale trova applicazione esclusivamente alle parti dello stesso e non nei confronti dei terzi.

Il quarto motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 1153 c.c., assumendo che erroneamente la sentenza impugnata ha escluso l’applicabilità di detta disposizione sulla base del mero rilievo che i beni oggetto di acquisto erano mobili registrati, senza considerare che per il trasferimento anche di tali beni è sufficiente il consenso e la registrazione ha semplice finalità dichiarativa e non costitutiva.

Il mezzo è infondato, atteso che nel caso di acquisto a non domino di beni mobili iscritti in pubblici registri, laddove la registrazione sia avvenuta, non trova applicazione l’art. 1153 c.c., che prevede, in presenza delle altre condizioni richieste dalla legge, l’acquisto della proprietà in forza del solo possesso, ma l’art. 1162 c.c., che consente l’acquisto della proprietà compiuto a non domino in forza della c.d. usucapione abbreviata (Cass. n. 16235 del 2011; Cass. n. 294 del 1994).

Il ricorso va pertanto respinto.

Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in Euro 5.800,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali. Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 7 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2021

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