Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3771 del 25/02/2016


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3771 Anno 2016
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI

ORDINANZA
I NTE R LOCOTORA A
sul ricorso 29110-2014 proposto da:
DE BENI LODOVICA, DE BENI EUGENIA, BASTOGI MARIA
VED. DE BENI, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA DEI
MONTI PARIOLI 48, presso lo studio dell’avvocato ULISSE
COREA, che le rappresenta e difende unitamente all’avvocato
PILADE E. FRATTINI, giusta procura a margine della seconda
pagina del ricorso;

– ricorrenti contro
CONSORZIO DI BONIFICA DELLA MEDIA PIANURA
BERGAMASCA, in persona del Presidente e legale rappresentante,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SICILIA 66, presso lo studio
dell’avvocato AUGUSTO FANTOZZI, che lo rappresenta e difende

‘03

Data pubblicazione: 25/02/2016

unitamente agli avvocati ANTONIO DI VITA, EDOARDO BELLI
CONTARINI giusta procura speciale in calce al controricorso;

contro ricorrente

avverso la sentenza n. 14410/2014 della CORrli SUPREMA DI
CASSAZIONE di ROMA del 6/05/2014, depositata il 25/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
03/02/2016 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI;
udito l’Avvocato Ulisse Corea difensore delle ricorrenti che si riporta
agli scritti.
In fatto e in diritto
De Beni Mario chiedeva il rimborso della somma corrisposta al consorzio di
bonifica della Media Pianura Bergamasca relativamente alla quota consortile
per l’anno 2004, e proponeva ricorso avverso il silenzio-rifiuto.
La CTR della Lombardia, sez. dist. di Brescia, adita con appello del consorzio
avverso la sentenza di primo grado favorevole al contribuente, dichiarava
inammissibile l’originario ricorso del contribuente per inesistenza della relativa
notificazione, essendo stato l’atto consegnato personalmente dalla parte
ricorrente a mani di un impiegato del consorzio. Il successivo giudizio di
revocazione proposto dal contribuente innanzi alla CTR della Lombardia
veniva accolto con sentenza in data 23 marzo 2009, ma il medesimo giudice, in
sede rescissoria, accoglieva l’appello proposto avverso la sentenza di primo
grado. Questa Corte di Cassazione, con sentenza n.14708/2014, depositata il 27
giugno 2014, ha confermato la sentenza di appello rigettando il ricorso proposto
dal contribuente.
Bastogi Maria, De Beni Lodovica e De Beni Eugenia, n.q. di eredi di De Beni
Mario, hanno proposto ricorso per revocazione della sentenza n.14708/2014 di
questa Corte affidato ad un motivo deducendo poi, per l’eventuale fase
rescissoria, ulteriori mezzi di gravame.
Il Consorzio di bonifica della media pianura bergamasca, costituitosi con
controricorso, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso per revocazione e
nel merito insistendo per l’infondatezza degli ulteriori motivi di doglianza
proposti dalle parti ricorrenti. Il controricorrente ha pure depositato memoria.
I ricorrenti prospettato il mancato esame da parte della sentenza resa da questa
Corte della questione relativa al giudicato esterno formatosi, nel corso del
giudizio di Cassazione, per effetto del passaggio in giudicato della sentenza resa
dalla Corte di appello di Brescia n.59/07, concernente le cartelle relative ai
contributi consortili per gli anni 1994, 1997, 1998 e 1999, rispetto alla quale era
stato rigettato il ricorso per cassazione proposto dal Consorzio di bonifica della
media pianura bergamasca con sentenza di questa Corte n.2954/2014.
Deducono i ricorrenti che tale questione era stata posta in seno alla memoria ex
art 378 c.p.c. e mai esaminata dalla sentenza n.14708/2014.
Ric. 2014 n. 29110 sez. MT- ud. 03-02-2016
-2-

o

Il Consorzio di Bonifica della Media Pianura bergamasca ha dedotto
l’inammissibilità del ricorso, teso a rimettere in discussione per il mezzo dello
strumento revocatorio, il giudizio già definito che i ricorrenti avevano.
Evidenzia, in particolare, che la sentenza oggetto di impugnazione si era già
occupata della questione relativa alla sussistenza o meno del beneficio diretto
per il consorziato derivante dalle opere idrauliche del Consorzio, nè la
revocazione potendo investire l’errore sull’interpretazione di norme giuridiche.
Occorre preliminarmente rilevare la tempestività del controricorso che era stato
inizialmente indirizzato, in data 12.1.2015, alla parte ricorrente indicando
quando indirizzo il Viale Parioli 48, Roma, anziché la Via Monte Parioli n.48,
indirizzo al quale si è provveduto a nuova notifica in data 20.2.2015. Orbene,
intendendo dare continuità ai principi espressi da questa Corte secondo i quali
l’erronea indicazione del solo numero civico dell’indirizzo del difensore
costituito destinatario dell’atto, che abbia determinato l’esito negativo della
notificazione e, conseguentemente, il superamento del termine di decadenza per
la sua proposizione, costituisce mero errore materiale e non provoca
l’inammissibilità dell’impugnazione qualora la seconda notifica vada a buon fine
entro un termine ragionevole, come è accaduto nel caso di speciecfi-.Cass.n.14337/2014- deve ritenersi la tempestività della notifica del
controricorso.
Ciò posto, il ricorso è fondato.
Giova rammentare che secondo la giurisprudenza di questa Corte costituisce
errore di fatto revocatorio, ai fini degli artt. 391 bis e 395, n. 4, cod proc. civ.,
la pretermissione, da parte della Corte di cassazione, di una doglianza di
giudicato esterno fondata su una sentenza di legittimità intervenuta dopo la
proposizione del ricorso, ove tale questione sia stata oggetto di specifica
eccezione proposta nella memoria depositata ex art. 378 cod. proc. civ. e non
presa in considerazione nella disamina del ricorso-cfr.Cass. n. 15608 del
24/07/2015- .
A tale indirizzo, al quale il Collegio ritiene di aderire superando i rilievi
difensivi esposti dalla parte controricorrente in memoria, determina la piena
ammissibilità del ricorso per revocazione, non avendo la sentenza impugnata
esaminato il giudicato prodottosi per effetto di Cass.n.2954/2014, sicuramente
rilevante rispetto al giudizio in quanto relativo ai contributi consortili pretesi dal
consorzio per altre annualità nei confronti del medesimo contribuente che la
Corte di appello di Brescia aveva ritenuto non dovuto escludendo l’esistenza di
un vantaggio diretto dell’immobile del consorziato in relazione alle opere di
bonifica realizzate dal Consorzio.
PQM
La Corte, visti gli artt.375 e 380 bis c.p.c.
Dispone la trasmissione degli atti alla sezione Quinta di questa Cort per la
trattazione in pubblica udienza.
Così deciso il 3.2.2016 nella camera di consiglio della sesta sezione ivile i

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