Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3771 del 17/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 17/02/2010, (ud. 13/01/2010, dep. 17/02/2010), n.3771

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

S.G. F.LLI TORRISI s.n.c., domiciliata in Roma, via Mazzini n. 6,

presso l’Avv. Vitale Elio, rappresentata e difesa dall’Avv. Caudini

Rosario, come da procura in atti;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12,

presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

e contro

Ministero delle Finanze;

– intimato –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Sicilia — sez. staccata di Catania – n. 169/17/06

depositata il 19 ottobre 2006;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 13/1/2010 dal Consigliere Relatore Dott. IACOBELLIS Marcello;

viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale, Dott. VELARDI Maurizio, che ha concluso aderendo alla

relazione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La S.G. F.lli Torrisi ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe con la quale la Commissione tributaria regionale della Sicilia ha dichiarato inammissibile l’appello della contribuente proposto avverso la sentenza di primo grado. Resiste l’Agenzia delle Entrate con controricorso. L’intimato Ministero non ha svolto difese.

Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 2/12/2009 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. La ricorrente ha depositato memoria. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente affermata la inammissibilita’ del ricorso proposto nei confronti del Ministero delle Finanze che non e’ stato parte nel giudizio di appello. Con primo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53 per avere la Commissione tributaria regionale ritenuto inammissibile l’appello per mancato deposito presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale.

La censura e’ manifestamente infondata. Premesso che non vi e’ contestazione in ordine al mancato deposito della copia dell’appello presso la segreteria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata benche’ l’impugnazione non fosse stata notificata a mezzo ufficiale giudiziario, non puo’ che prendersi atto del chiaro disposto dell’art. 53 che tale adempimento impone a pena di inammissibilita’. Ne’ puo’ farsi questione, nella fattispecie, della dedotta insussistenza di un termine entro il quale l’adempimento deve essere effettuato, posto che non risulta dall’impugnata decisione ne’ e’ stato sostenuto che il deposito, sia pure all’udienza di discussione, sia intervenuto.

Il secondo motivo con il quale si ripropongono le censure all’atto impositivo ne risulta assorbito.

Manifestamente infondato e’ anche il terzo motivo con il quale si deduce l’incostituzionalita’ della norma applicata per la diversita’ degli incombenti gravanti su chi opta per forme diverse dalla notificazione a mezzo di ufficiale giudiziario in quanto non si vede quale illogica disparita’ di trattamento tra i cittadini comporti l’onere in questione, dal momento che le diverse modalita’ di proposizione dell’appello sono frutto di una scelta volontaria ed appartiene alla discrezionalita’ del legislatore stabilire per ogni forma di appello particolari adempimenti ritenuti idonei al raggiungimento dello scopo.

Irrilevante ai fini della decisione di questa Corte e’ il sopravvenuto parziale pagamento del debito fiscale, come esposto dalla ricorrente in memoria. Consegue da quanto sopra il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alla rifusione, in favore dell’Amministrazione Finanziaria, delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 1.200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre accessori di legge.

PQM

LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso proposto nei confronti del Ministero delle Finanze, rigetta il ricorso proposto nei confronti dell’Agenzia dell’Entrate e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore dell’Amministrazione Finanziaria, delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 1.200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre accessori di legge.

Cosi’ deciso in Roma, il 13 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2010

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