Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3771 del 15/02/2018
Civile Ord. Sez. 6 Num. 3771 Anno 2018
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: MOCCI MAURO
ORDINANZA
sul ricorso 25042-2016 proposto da:
PIZZATI SERTORELLI MAURO, elettivamente
domiciliato in
ROMA, V.LE REGINA MARGHERITA, 262/264, presso lo studio
dell’avvocato LUCA STEVANATO, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato ANTONIO DIMICHELE;
– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE (C.E. 06363391001), in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente avverso la sentenza n. 1747/42/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA
29/03/2016;
REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il
Data pubblicazione: 15/02/2018
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
non partecipata del 09/01/2018 dal Consigliere Relatore Dott.
MAURO MOCCI.
Rilevato:
che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla
con motivazione semplificata;
che Mauro Pizzatti Sertorelli propone ricorso per cassazione nei
confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale
della Lombardia che aveva respinto il suo appello contro la
decisione della Commissione tributaria provinciale di Sondrio.
Quest’ultima, a sua volta, aveva respinto l’impugnazione del
contribuente avverso un avviso di accertamento per IRPEF per
l’anno 2008;
Considerato:
che il ricorso è affidato a tre motivi;
che, col primo, il contribuente (dopo aver rilevato che la CTR
lombarda aveva accolto un suo distinto ricorso relativo alle
annualità 2005, 2006 e 2007) invoca un vizio in procedendo,
relativamente alla mancata sottoscrizione dell’atto da parte di
un dirigente;
che, col secondo, il ricorrente assume la violazione e falsa
applicazione dell’art. 7 della I. n. 212/2000: la sentenza
impugnata avrebbe erroneamente ritenuto che l’avviso di
accertamento avesse sviluppato le ragioni di imputazione al
ricorrente degli elementi positivi di reddito;
che, col terzo, il Pizzatti Sertorelli denuncia violazione e falsa
applicazione dell’art. 12 I. n. 212/2000, nonché omessa ed
inesistente motivazione, giacché, a fronte delle memorie
difensive opposte al PVC, l’Agenzia non ne aveva tenuto
Ric. 2016 n. 25042 sez. MT – ud. 09-01-2018
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relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere
minimamente conto e la motivazione aveva in tal modo leso il
diritto di difesa ex art. 24 Cost;
che l’Agenzia si è costituita con controricorso;
che il primo motivo è infondato, posto che la questione relativa
all’inesistenza dell’avviso di accertamento, perché sottoscritto
per la prima volta in sede di appello ma, per la particolare
natura del processo tributario, deve trovare ingresso solo con
l’originario ricorso (Sez. 6-5, n. 9602 del 13/04/2017);
che il secondo motivo è infondato;
cha la violazione di legge è insussistente, né risulta contestata
dal ricorrente la mancata notifica dell’atto alla società, tanto
più che la CTR ha chiarito come “vi è, fra i documenti versati in
atti, una memoria difensiva dell’avv. Antonio Dimichele, con
data 9.3.2010, la quale prende espressamente posizione
rispetto al p.v.c. emesso nei confronti della Garden Club” (pag.
2 sentenza impugnata);
che il terzo rilievo è inammissibile, giacché s’infrange contro la
considerazione che il motivo di ricorso con cui si
denuncia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione,
deve specificamente indicare il “fatto” controverso o decisivo in
relazione al quale la motivazione si assume carente, dovendosi
intendere per “fatto” non una “questione” o un “punto” della
sentenza, ma un fatto vero e proprio e, quindi, un fatto
principale, ex art. 2697 c.c., (cioè un fatto costitutivo,
modificativo, impeditivo o estintivo) od anche un fatto
secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un
fatto principale), purché controverso e decisivo (Sez. 1, n.
17761 del 08/09/2016);
che il ricorso è carente di tale indicazione;
Ric. 2016 n. 25042 sez. MT – ud. 09-01-2018
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da un funzionario incompetente, non può essere prospettata
che al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alla
rifusione delle spese processuali in favore della
controricorrente, nella misura indicata in dispositivo;
che, ai sensi dall’art. 13 comma 1 quater dei d.P.R. n. 115 dei
2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, va
parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma
1-bis, dello stesso articolo 13.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di
legittimità, che liquida, a favore dell’Agenzia delle Entrate, in
euro 3.000, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dall’art. 13 comma 1 quater dei d.P.R. n. 115 dei 2002,
inserito dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto
della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello dovuto per il ricorso, a norm del comma 1-bis,
dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma il 9 gennaio 2018
Il PreiJente
dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da