Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3771 del 15/02/2011

Cassazione civile sez. trib., 15/02/2011, (ud. 15/12/2010, dep. 15/02/2011), n.3771

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui

uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12, è domiciliata;

– ricorrente –

CONTRO

TP SRL con sede in (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore, rappresentata e difesa, giusta delega in calce al

controricorso, dall’Avv. MAURIZIO LEO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 27/25/2006 della Commissione Tributaria

Regionale di Venezia, Sezione n. 25, in data 05.06.2006, depositata

il 13 giugno 2006.

Udita la relazione, svolta nella Camera di Consiglio del 15.12.2010

dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

Presente il Procuratore Generale Dott. Raffaele Ceniccola.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte:

Considerato che nel ricorso iscritto al n. 22006/2007 R.G. è stata depositata la seguente relazione:

“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 27/25/2006, pronunziata dalla C.T.R. di Venezia, Sezione n. 25, il 05.06.2006 e DEPOSITATA il 13 giugno 2006.

Con tale decisione, la C.T.R. ha accolto parzialmente l’appello della contribuente, ritenendo e dichiarando che, trattandosi di trasferimento di immobili di valore storico artistico, ai fini dell’imposta di registro, l’imponibile andava determinato con riferimento alla più bassa delle tariffe d’estimo della zona, e riconoscendo, d’altronde, agli effetti delle imposte ipotecarie e catastali, la corretta liquidazione operata dall’ufficio.

2 – Il ricorso di che trattasi, che riguarda impugnazione dell’avviso di liquidazione dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale, censura l’impugnata decisione per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 43, 51 e 52.

3 – L’intimata, non ha svolto difese in questa sede.

4 – La questione posta dal ricorso sembra possa essere definita in base ai seguenti principi:

– “In tema di imposta di registro, il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, comma 4, non attribuisce al contribuente il diritto di ottenere, in ogni caso, la determinazione della base imponibile tramite il meccanismo di calcolo di cui al combinato disposto degli artt. 51 e 52 del citato D.P.R., atteso che la norma sopra citata non ha inteso individuare, per gli immobili, una base imponibile diversa dal valore venale del bene, ma ha introdotto, per converso al fine di ridurre le controversie tra Amministrazione finanziaria e contribuenti, – una mera preclusione al potere di accertamento dell’Amministrazione stessa qualora nell’atto venga indicato almeno un valore non inferiore a quello ottenibile con il procedimento di valutazione cosiddetto automatica. Ne consegue che, se il contribuente indichi un valore superiore, non può poi legittimamente richiedere che l’imposta venga commisurata al valore individuale attraverso il procedimento automatico predetto (Cass. n. 12448/2004, Cfr. Corte Cost., oro, n. 285 del 2000, Cass. n. 18150/2004, n. 7504/1996).

In tema di regime fiscale degli edifici riconosciuti di interesse storico o artistico ai sensi della L. 1 giugno 1939, n. 1089, art. 3, la particolare disciplina per la determinazione del reddito prevista dalla L. 39 dicembre 1991, n. 413, art. 11, ancorchè gli immobili siano concessi in locazione, trova applicazione solo nell’ambito della materia per la quale è stata dettata, e cioè per le imposte sui redditi, considerato anche la sua natura derogatoria rispetto al principio generale, stabilito dall’art. 53 Cost., di assoggettamento ai tributi delle manifestazioni della capacità contributiva. Essa non può pertanto applicarsi ai fini della determinazione dell’imposta di registro in occasione del trasferimento di tali beni, della cui assoluta peculiarità il legislatore ha comunque tenuto conto, alla luce dell’art. 9 Cost., prevedendo all’art. 1, comma terzo, della tariffa, parte prima, del D.P.R. 24 aprile 1986, n. 131, un’aliquota agevolata (e prevedendo analogo beneficio per il venditore di tali immobili ai fini dell’INVIM al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, art. 25, comma 4) Cass. n. 17152/2004, n. 15671/2004.

5 – La decisione impugnata non appare in linea con tali principi.

6 – Si propone, dunque, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., che il ricorso venga trattato in camera di consiglio ed accolto per manifesta fondatezza.

Il Relatore Cons. Dott. Antonino Di Blasi”.

Vista la relazione, il ricorso, il controricorso, nonchè gli altri atti causa;

Considerato che in esito alla discussione, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio, nel condividere i motivi, in fatto ed in diritto, esposti nella relazione, è dell’avviso che, alla relativa stregua, l’impugnazione vada accolta, a diverso opinamento non inducendo le argomentazioni svolte dalla contribuente con il controricorso;

Considerato, per l’effetto, che – cassata l’impugnata decisione – il Giudice del rinvio, che sì designa in altra sezione della CTR del Veneto, procederà al riesame e quindi, adeguandosi ai richiamati principi, deciderà nel merito ed anche sulle spese del presente giudizio di cassazione, motivando congruamente;

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa l’impugnata decisione e rinvia, anche per la pronuncia sulle spese, ad altra sezione della. CTR del Veneto.

Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2011

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