Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 37705 del 01/12/2021

Cassazione civile sez. VI, 01/12/2021, (ud. 15/07/2021, dep. 01/12/2021), n.37705

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 24539 del dell’anno 2019, proposto da:

I.V. (C.F.: (OMISSIS)) rappresentato e difeso dall’avvocato

Giovanni Palermo (C.F.: PLRGNN55S29L331F);

– ricorrente –

nei confronti di:

IMMOBILIARE ANTONY S.r.l. (C.F.: (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore;

BANCO BPM S.p.A. (C.F.: (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore;

– intimati –

per la cassazione della sentenza del Tribunale di Trapani n.

168/2019, pubblicata in data 12 febbraio 2019;

udita la relazione svolta nella Camera di consiglio in data 15 luglio

2021 dal consigliere Augusto Tatangelo.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Nel corso di una procedura di esecuzione forzata per espropriazione immobiliare, il giudice dell’esecuzione ha dichiarato decaduto l’aggiudicatario di uno dei lotti posti in vendita, ai sensi dell’art. 587 c.p.c., per il mancato versamento del saldo del prezzo nel termine di centoventi giorni dall’aggiudicazione, disponendo contestualmente l’incameramento della cauzione versata.

L’aggiudicatario I.V. ha proposto opposizione agli atti esecutivi.

Il Tribunale di Trapani ha rigettato l’opposizione.

Ricorre l’ I., sulla base di un unico motivo.

Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati. E’ stata disposta la trattazione in Camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375,376 e 380 bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato manifestamente fondato.

E’ stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della proposta.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo del ricorso si denunzia “Violazione e falsa applicazione degli art. 1175,1176 e 1375 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.

Il ricorrente sostiene che nel provvedimento di aggiudicazione del professionista delegato alla vendita era espressamente precisato che il termine per il versamento del saldo del prezzo era quello da lui stesso indicato nella propria offerta, cioè otto mesi, non quello di centoventi giorni previsto dalla legge, onde egli, avendo fatto riferimento al termine fissato in sede di aggiudicazione, non poteva ritenersi decaduto dalla stessa, alla data in cui era stato emesso il decreto impugnato (1 giugno 2017, a fronte di aggiudicazione avvenuta in data 16 dicembre 2016), vale a dire dopo soli sei mesi.

Il ricorso è manifestamente fondato.

La decisione impugnata risulta argomentata sul rilievo del pacifico carattere perentorio del termine per il versamento del prezzo di vendita, nonché della previsione dell’art. 569 c.p.c., comma 3, in base alla quale tale termine non deve essere, di regola, superiore a centoventi giorni dall’aggiudicazione (pur essendo, in verità, possibile che venga disposto il versamento rateale del prezzo in un termine più lungo, fino a dodici mesi, in caso di giustificati motivi).

Nella stessa sentenza di primo e unico grado, peraltro, viene espressamente dato atto che nell’avviso di vendita era stato previsto che il termine per il versamento del prezzo sarebbe stato di centoventi giorni “in mancanza di indicazione”, nonché, ancor più specificamente, che “in caso di aggiudicazione, l’offerente è tenuto al versamento del saldo prezzo nel termine indicato in offerta, ovvero, in caso di mancata indicazione, nel termine di centoventi giorni dall’aggiudicazione”.

Non è in discussione che nella sua offerta l’ I. abbia chiaramente indicato il termine di otto mesi per il versamento del prezzo di aggiudicazione, che il professionista delegato abbia esplicitamente richiamato proprio tale termine di otto mesi nel provvedimento di aggiudicazione (come comunque emerge dagli atti in questione, il cui contenuto è specificamente richiamato nel ricorso) e che né la regolarità dell’offerta né il provvedimento di aggiudicazione siano stati oggetto di reclamo e/o impugnazione.

Contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale, al carattere perentorio del termine per il versamento del prezzo, dunque, nella specie non può attribuirsi alcun rilievo ai fini della presente controversia, discutendosi in realtà della esatta individuazione di tale termine.

Ne’ può attribuirsi rilievo alla questione relativa alla legittimità della fissazione (anche in mancanza di rateizzazione) di un termine per il versamento del saldo prezzo superiore a centoventi giorni dall’aggiudicazione, dal momento che, nella specie, tale più ampio termine era stato di fatto concesso all’aggiudicatario con il provvedimento di aggiudicazione, non impugnato, né espressamente revocato dal giudice dell’esecuzione, peraltro in conformità all’avviso di vendita pubblicato ed all’offerta in concreto avanzata dallo stesso aggiudicatario.

Onde valutare la legittimità del decreto di dichiarazione di decadenza dell’aggiudicatario pronunciato dal giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 587 c.p.c., deve in realtà attribuirsi esclusivo rilievo all’avvenuta decorrenza, o meno, al momento del decreto stesso, del termine in concreto assegnato per il versamento del saldo prezzo (che, come già visto, era nella specie di otto mesi e non di centoventi giorni), mentre l’eventuale illegittimità dei provvedimenti con i quali era stato assegnato un termine superiore a quello consentito dalla legge avrebbe certamente potuto consentire alle parti l’impugnazione degli stessi, secondo le modalità consentite dall’ordinamento (impugnazione che peraltro non risulta affatto intervenuta) e/o, al più, avrebbe eventualmente potuto giustificare un provvedimento del giudice dell’esecuzione di revoca dell’aggiudicazione stessa, ma non la dichiarazione di decadenza dell’aggiudicatario (con incameramento della cauzione) per mancato tempestivo versamento del prezzo, in relazione ad un termine diverso da quello allo stesso assegnato sulla base di provvedimenti non impugnati.

Il provvedimento contestato con l’opposizione dell’ I. deve pertanto ritenersi effettivamente illegittimo ed il presente ricorso va, conseguentemente, accolto.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto (anche in considerazione del carattere meramente rescindente dell’opposizione agli atti esecutivi di cui all’art. 617 c.p.c.), la controversia può essere decisa nel merito, con l’annullamento di detto provvedimento del giudice dell’esecuzione (restando a quest’ultimo riservata la valutazione delle ulteriori conseguenze in relazione al prosieguo della procedura).

2. Il ricorso è accolto.

La sentenza impugnata è cassata e, decidendo nel merito, il provvedimento impugnato è annullato.

Le spese del giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti, sussistendo motivi sufficienti a tal fine, in considerazione della peculiarità e della novità degli aspetti di diritto della vicenda processuale, nonché dell’andamento del procedimento, in sede esecutiva e di merito.

P.Q.M.

La Corte:

– accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, annulla il provvedimento del giudice dell’esecuzione impugnato;

– dichiara integralmente compensate tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2021

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