Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3770 del 17/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 17/02/2010, (ud. 13/01/2010, dep. 17/02/2010), n.3770

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12,

presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

P.C.A., elett.te dom.to in Roma, alla via Parioli

47 presso lo studio dell’avv. Pio Corti, dal quale e’ rapp.to e

difeso, giusta procura in atti;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale della Lombardia n. 100/38/06 depositata il 17 luglio 2006;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 13/1/2010 dal Consigliere Relatore Dott. IACOBELLIS Marcello;

viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale, dott. VELARDI Maurizio, che ha concluso aderendo alla

relazione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Amministrazione ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe con la quale la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, confermando la decisione di primo grado, ha accolto il ricorso della contribuente avverso la cartella di pagamento n. (OMISSIS) per sanzioni IRAP, IVA e IRPEG relative all’anno 1998. Resiste con controricorso il contribuente. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 13/1/2010 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P. ha depositato memoria. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con primo motivo di ricorso l’Amministrazione deduce la carenza di motivazione in ordine al fatto controverso costituito dall’avvenuto perfezionamento della notifica dell’avviso di accertamento in base al quale e’ stata emessa la cartella la cui impugnazione e’ oggetto del presente giudizio.

La censura e’ fondata, posto che la Commissione tributaria regionale si e’ limitata ad affermare che “non risulta provato che da parte dell’Agenzia delle Entrate che la notifica del provvedimento accertativo (di cui si afferma la definitivita’, poiche’ non opposto, e dal quale e’ scaturita l’iscrizione a ruolo impugnata) sia avvenuta legittimamente nei confronti del Sig. P.C.A. (intestatario della cartella esattoriale notificata)” senza minimamente motivare in ordine alla rilevanza della documentazione prodotta dall’ufficio in base alla quale risulta che l’accertamento e’ stato consegnato a tale Salvatore Lega qualificato “incaricato al ritiro degli atti” e rinvenuto nello stesso immobile in cui aveva l’abitazione il destinatario della notifica. Ugualmente manifestamente fondato e’ il secondo motivo di ricorso con il quale si deduce violazione dell’art. 139 c.p.c. per avere il giudice d’appello ritenuto che fosse onere dell’ufficio dare la prova della legittimita’ della notifica.

Premesso invero che non appare contestata la modalita’ di notificazione sopra riportata, se la motivazione della Commissione tributaria regionale deve intendersi nel senso che l’ufficio non ha fornito la prova della rispondenza alla realta’ della qualificazione della persona che ha materialmente ritirato l’atto, l’erroneita’ della decisione emerge dal principio affermato dalla Corte secondo cui “In caso di notificazione ai sensi dell’art. 139 c.p., comma 2, e, la qualita’ di persona di’ famiglia o di addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda di chi ha ricevuto l’atto si presume iuris tantum dalle dichiarazioni recepite dall’ufficiale giudiziario nella relata di notifica, incombendo sul destinatario dell’atto, che contesti la validita’ della notificazione, l’onere di fornire la prova contraria e, in particolare, di allegare e provare l’inesistenza di alcun rapporto con il consegnatario, comportante una delle qualita’ su indicate, ovvero la occasionalita’ della presenza dello stesso consegnatario” (Cassazione civile, sez. trib., 28 ottobre 2003, n. 16164), nonche’ da quello secondo cui “In caso di notificazione effettuata a norma dell’art. 139 c.p.c., comma 2, con consegna dell’atto a persona qualificatasi quale dipendente del destinatario o addetto all’azienda, all’ufficio o allo studio del medesimo o comunque di incaricato addetto alla ricezione degli atti;

l’intrinseca veridicita’ di’ tali dichiarazioni la validita’ della notificazione non possono essere contestate sulla base del solo difetto di un rapporto di lavoro subordinato tra i predetti soggetti essendo sufficiente che esista una relazione tra consegnatario e destinatario idonea a far presumere che il primo porti a conoscenza del secondo l’atto ricevuto, come lascia ritenere l’impiego da parte della disposizione citata della generica qualifica di addetto. Non puo’ quindi ritenersi sufficiente a vincere la presunzione che il consegnatario sia incaricato della ricezione degli atti diretti al destinatario della notifica la prova da parte di quest’ultimo dell’esistenza di rapporto di lavoro subordinato del consegnatario alle dipendenze esclusive di altro soggetto, se non accompagnata dalla prova che il medesimo consegnatario non era addetto nei medesimi locali ad alcun incarico per conto o nell’interesse del destinatario. (Cassazione civile, sez. 1^, 17 dicembre 2007, n. 26572). Il terzo motivo e’ assorbito.

Vanno pertanto disattese le argomentazioni espresse dal P. con la propria memoria, con conseguente cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della Lombardia.

P.Q.M.

LA CORTE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della Lombardia.

Cosi’ deciso in Roma, il 13 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2010

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