Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3770 del 15/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3770 Anno 2018
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: MOCCI MAURO

ORDINANZA
sul ricorso 24996-2016 proposto da:
COCCI ROBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.
PISANELLI 4, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE GIGLI,
che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato
GIUSEPPE PUGI;
– ricorrentecontro
AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– con troricorrente avverso la sentenza n. 605/17/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE della TOSCANA, depositata il
31/03/2016;

Data pubblicazione: 15/02/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
non partecipata del 09/01/2018 dal Consigliere Relatore Dott.
MAURO MOCCI.
Rilevato:
che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla

con motivazione semplificata;
che Roberto Cocci propone ricorso per cassazione nei confronti
della sentenza della Commissione tributaria regionale della
Toscana che aveva respinto il suo appello contro la decisione
della Commissione tributaria provinciale di Arezzo.
Quest’ultima, a sua volta, aveva rigettato l’impugnazione del
contribuente avverso un avviso di accertamento IRPEF, IVA e
IRAP, per l’anno 2007;
Considerato:
che il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale il
contribuente deduce violazione e falsa applicazione degli artt.
43 DPR n. 600/1973, 57 comma 10 DPR n. 633/1972, 2697
c.c. e 1 comma 132° I. n. 208/2015, ai sensi dell’art. 360 n. 3
c.p.c.: per un verso, la necessaria allegazione della copia del
rapporto penale sarebbe stata del tutto rilevante ed
imprescindibile ai fini dell’assolvimento dell’onere della prova e,
per altro verso, la legge n. 208/2015 avrebbe escluso, per i
periodi anteriori, il raddoppio ove la denuncia fosse stata
presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria;
che l’Agenzia si è costituita con controricorso;
che il motivo è infondato;
che, in tema di accertamento tributario, ai fini del raddoppio
dei termini previsti dall’art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973, nella
versione applicabile “ratione temporis”, rileva unicamente la
sussistenza dell’obbligo di presentazione di denuncia penale, a
Ric. 2016 n. 24996 sez. MT – ud. 09-01-2018
-2-

relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere

prescindere dall’esito del relativo procedimento e nonostante
l’eventuale prescrizione del reato, poiché ciò che interessa è
solo l’astratta configurabilità di un’ipotesi di reato, atteso il
regime di “doppio binario” tra giudizio penale e procedimento
tributario (Sez. 6-5, n. 9322 del 11/04/2017; Sez. 5, n. 26037

che, con riguardo agli avvisi di accertamento per i periodi
d’imposta precedenti a quello in corso alla data del 31
dicembre 2016 e già notificati, non incidono le modifiche
introdotte dall’art. 1, commi da 130 a 132, della I. n. 208 del
2015, attesa la disposizione transitoria ivi introdotta, che
richiama l’applicazione dell’art. 2 del d.lgs. n. 128 del 2015,
che fa salvi gli effetti degli avvisi già notificati (Sez. 5, n.
16728 del 09/08/2016);
che al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alla
rifusione delle spese processuali in favore della
controricorrente, nella misura indicata in dispositivo;
che, ai sensi dall’art. 13 comma 1 quater dei d.P.R. n. 115 dei
2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, va
dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da
parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma
1-bis, dello stesso articolo 13.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di
legittimità, che liquida, a favore dell’Agenzia delle Entrate, in
euro 4.000, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dall’art. 13 comma 1 quater dei d.P.R. n. 115 dei 2002,
inserito dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto
della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del
Ric. 2016 n. 24996 sez. MT – ud. 09-01-2018
-3-

del 16/12/2016);

ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis,
dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma il 9 gennaio 2018
Il Pre dente

Dr. MarcttbTacobellis

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