Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3770 del 15/02/2011
Cassazione civile sez. III, 15/02/2011, (ud. 13/01/2011, dep. 15/02/2011), n.3770
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –
Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –
Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 18522/2009 proposto da:
F.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avv.
GIULIANI Roberto, giusta mandato a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
M.R., M.L., G.M., M.M.,
M.S.;
– intimate –
avverso l’ordinanza R.G. 95/08 del TRIBUNALE di SIRACUSA del 15.4.09,
depositata il 16.4.09;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
13/01/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. PIERFELICE
PRATIS.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
quanto segue:
p. 1. F.M. ha proposto ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, contro l’ordinanza del 16 aprile 2009, con la quale il Tribunale di Siracusa ha accolto il reclamo ai sensi dell’art. 669 terdecies c.p.c. proposto da G.M., M.M., M.R., M.S. e M. L. avverso l’ordinanza con cui il Giudice dell’Esecuzione presso lo stesso Tribunale aveva disposto la sospensione dell’esecuzione forzata per rilascio iniziata nei suoi riguardi dalle medesime.
Le intimate non hanno resistito al ricorso.
p. 2. Essendo il ricorso soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006 e prestandosi ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c., nel testo anteriore alla L. n. 69 del 2009, è stata redatta relazione ai sensi di detta norma, che è stata notificata all’avvocato del ricorrente e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
quanto segue:
p. 1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., si sono svolte le seguenti considerazioni:
“(…) 3. – Il ricorso appare inammissibile perchè proposto avverso un provvedimento che non può considerarsi sentenza in senso sostanziale agli effetti dell’art. 11 Cost., comma 7, e, quindi, giustificare l’accesso al rimedio del ricorso straordinario.
Ciò è stato più volte affermato dalla Corte.
Si vedano: Cass. (ord.) n. 22486 del 2009, secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, contro l’ordinanza con cui il tribunale, ai sensi dell’art. 624 cod. proc. civ., comma 2, nel testo sostituito dal D.L. n. 35 del 2005, art. 2, comma 3, lett. e), convertito nella L. n. 80 del 2005 e poi modificato dalla L. n. 52 del 2006, art. 18, accolga il reclamo avverso l’ordinanza di sospensione dell’esecuzione adottata dal giudice dell’esecuzione (nella specie, immobiliare) a seguito di un’opposizione all’esecuzione, trattandosi di provvedimento di natura cautelare e provvisoria e, perciò, privo di natura definitiva e decisoria; Cass. (ord.) n. 22488 del 2009, con riferimento alla sospensione dell’esecutività conseguente ad opposizione a precetto; adde: Cass. (ord.) n. 11423 del 2010; Cass. (ord.) n. 17266 del 2009, secondo cui il provvedimento con cui, in sede di reclamo ai sensi dell’art. 669 terdecies cod. proc. civ., ed in forza dell’art. 624 cod. proc. civ., comma 2, come sostituito dal D.L. n. 35 del 2005, art. 2, comma 3, lett. e), convertito con modificazioni nella L. n. 80 del 2005, e modificato dalla L. n. 52 del 2006, art. 18, il tribunale disponga la revoca di un’ordinanza di sospensione dell’esecuzione, ha natura cautelare e provvisoria ed è, per tale ragione, privo di natura definitiva e decisoria; esso è, quindi, insuscettibile di ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., che l’ultimo inciso del nuovo art. 616 cod. proc. civ. (anteriormente alla sua soppressione per effetto della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 49, comma 2) ammetteva implicitamente (sancendo la non impugnabilità della sentenza) soltanto avverso la sentenza che chiude il giudizio di opposizione all’esecuzione. Pertanto, nemmeno la circostanza che con esso sia stata disposta la condanna alle spese vale ad attribuire al detto provvedimento carattere di decisorietà e di definitività ai fini dell’esperimento del citato ricorso straordinario, neppure limitatamente alla statuizione sulle spese”.
p. 2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quali nulla è necessario aggiungere.
Il ricorso è, dunque, dichiarato inammissibile.
Non è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 13 gennaio 2011.
Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2011