Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3770 del 12/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 12/02/2021, (ud. 02/12/2020, dep. 12/02/2021), n.3770

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. – rel. Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9569-2020 proposto da:

I.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE G. MAZZINI n.

6, presso lo studio dell’avvocato MANUELA AGNITELLI, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO PROTEZIONE

INTERNAZIONALE DI FIRENZE SEZ. (OMISSIS);

– intimato –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 575/2019 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 17/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 02/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. UMBERTO

LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA e RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte, rilevato che:

con ordinanza del 21/1/2019 il Tribunale di Perugia ha rigettato la richiesta di protezione internazionale ed umanitaria proposta da I.S., cittadino del Bangladesh;

il richiedente aveva narrato di aver lasciato il Bangladesh a causa dei debiti contratti per fronteggiare le difficoltà economiche della sua famiglia e per pagarsi il viaggio in Libia e aveva sostenuto di correre seri rischi per la sua vita in caso di ritorno in patria senza aver pagato i debiti; con sentenza del 17/9/2019 la Corte di appello di Perugia ha rigettato l’appello proposto da I.S. con aggravio delle spese del grado; avverso la predetta sentenza, non notificata, ha proposto ricorso per cassazione I.S. con atto notificato il 17/3/2020 svolgendo quattro motivi, al quale ha resistito il Ministero dell’Interno con memoria del 13/5/2020, depositata al fine di prender parte ad eventuale discussione orale; è stata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la trattazione in camera di consiglio non partecipata.

Diritto

RITENUTO

che:

con il primo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2 e 11, lett. e) ed f), nonchè illogica, contraddittoria e apparente motivazione perchè la Corte di appello aveva rigettato la richiesta dello status di rifugiato, non riuscendo a individuare persecuzioni per tendenze o stili di vita;

il motivo, volto a denunciare una pretesa motivazione apparente circa il diniego dello status di rifugiato, appare inammissibile perchè non rivolto in modo specifico contro la concorrente ratio decidendi addotta dalla Corte di appello (oltre a quella basata sulla genericità delle deduzioni) in ordine alla ravvisata non configurabilità nella fattispecie di atti persecutori, autonomamente idonea a sorreggere il decisum;

con il secondo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, il ricorrente denuncia violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, comma 1, lett. c) e, comma 3, lett. a), degli artt. 2, 3, 5, 8, 9 CEDU, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 27, comma 1, bis, dal momento che la richiesta di protezione sussidiaria è stata rigettata senza alcuna valutazione circa la sussistenza di danno grave e l’impossibilità di ricevere protezione dalle autorità statuali, con difetto di istruttoria;

quanto alla prima parte della censura, inerente la richiesta di protezione sussidiaria, volta a denunciare il difetto di istruttoria officiosa circa il rischio di danno grave di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b), e l’impossibilità di ricevere aiuto dalle autorità statuali, il motivo appare inammissibile perchè la doglianza è espressa in modo assolutamente generico e non è accompagnata dalla indicazione dello specifico rischio individuale paventato dal ricorrente, tanto più necessaria a fronte dell’addebito di genericità mosso dalla Corte di appello;

secondo la giurisprudenza del tutto consolidata di questa Corte, non si deve confondere il profilo della prova con quello dell’allegazione (onere questo del tutto estraneo al tema della cosiddetta cooperazione istruttoria: Sez. 1, n. 10286 del 29/05/2020, Rv. 657711 – 01; Sez. 1, n. 15794 del 12/06/2019, Rv. 654624 – 01; Sez. 1, n. 13403 del 17/05/2019, Rv. 654166 – 01);

la seconda parte della censura contenuta nel secondo motivo inerisce alla protezione sussidiaria e lamenta difetto di istruttoria officiosa circa il rischio di esposizione a violenza generalizzata derivante da conflitto armato interno di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b), e si connette così al terzo motivo di ricorso, con il quale va esaminata congiuntamente;

infatti con il terzo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, il ricorrente denuncia violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, e degli artt. 3 e 7 CEDU, poichè il rigetto della protezione sussidiaria era stato emesso sulla base di un giudizio prognostico, futuro e incerto, non rivolto allo stato effettivo e attuale del Paese di origine, così escludendo che in Bangladesh vi fosse una situazione di pericolo generalizzato;

le censure così sintetizzate sono manifestamente fondate;

la Corte di appello ha negato la situazione di rischio di esposizione a violenza indiscriminata in modo apodittico (pag. 4 “…che non si ravvisano nel caso di specie”), senza procedere alla doverosa istruttoria officiosa e senza citare le fonti del proprio convincimento;

la Corte di appello non ha riferito di aver consultato fonti informative, nè le ha citate, rendendo quindi impossibile verificare fonte e contenuto dell’informazione;

nei giudizi di protezione internazionale, a fronte del dovere del richiedente di allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, la valutazione delle condizioni sociopolitiche del Paese d’origine del richiedente deve avvenire, mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l’apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche di cui si dispone pertinenti al caso, aggiornate al momento dell’adozione della decisione, sicchè il giudice del merito non può limitarsi a valutazioni solo generiche come pure omettere di individuare le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte, in tale ipotesi incorrendo la pronuncia nel vizio di motivazione apparente (Sez. 1, n. 13255 del 30/06/2020, Rv. 658130 – 01; Sez. 1, n. 13897 del 22/05/2019, Rv. 654174 – 01; Sez. 2, n. 9230 del 20/05/2020, Rv. 657701 – 01; Sez. 3, n. 22528 del 16/10/2020, Rv. 659032 – 01);

in particolare, in tema di protezione sussidiaria dello straniero, ai fini dell’accertamento della fondatezza di una domanda proposta sulla base del pericolo di danno di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), una volta che il richiedente abbia allegato i fatti costitutivi del diritto, il giudice del merito è tenuto, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, a cooperare nell’accertare la situazione reale del paese di provenienza mediante l’esercizio di poteri-doveri officiosi d’indagine e di acquisizione documentale in modo che ciascuna domanda venga esaminata alla luce di informazioni aggiornate sul Paese di origine del richiedente; al fine di ritenere adempiuto tale onere, il giudice è tenuto ad indicare specificatamente le fonti aggiornate in base alle quali abbia svolto l’accertamento richiesto (Sez. 6-1, n. 11312/2019, Rv. 653608-01; Sez. 1, n. 13897 del 22/05/2019, Rv. 654174 -01; Sez. 1, n. 13449 del 17/05/2019, Rv. 653887 – 01; Sez. 2, n. 9230 del 20/05/2020, Rv. 657701 – 01; Sez. 6 – 1, n. 11312 del 26/04/2019, Rv. 653608 – 01; Sez. 1, n. 11096 del 19/04/2019, Rv. 656870 – 01);

alla luce del dovere di approfondimento istruttorio, non può ritenersi corretta e adeguata la decisione del giudice del merito che, nel respingere la richiesta di protezione, si limiti a fornire indicazioni generiche e approssimative sulla situazione del Paese interessato dalla domanda del richiedente;

l’assolvimento del dovere comporta, invece, l’assunzione di informazioni specifiche, attendibili e aggiornate, non risalenti rispetto al tempo della decisione e la necessità di riportare, nel contesto della motivazione svolta, le fonti di informazione utilizzate a fondamento e giustificazione del convincimento espresso dal giudice;

non possono ritenersi fatti di comune e corrente conoscenza quelli verificatisi in progresso di tempo nei Paesi estranei a quelli della Unione Europea; la mancata indicazione delle fonti specificamente utilizzate dal giudice per fondare la decisione assunta implica, in buona sostanza, che quest’ultima esprima una valutazione meramente soggettiva e comporta conseguentemente un difetto di motivazione o una motivazione meramente apparente;

il quarto motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, in tema di protezione umanitaria, per denunciare violazione di legge e motivazione illogica, contraddittoria e meramente, resta assorbito per effetto dell’accoglimento del secondo e terzo motivo di ricorso;

ritenuto pertanto che il ricorso debba essere accolto con riferimento a tali motivi, assorbito il quarto, con la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla Corte di appello di Perugia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte:

accoglie il secondo, nei sensi di cui in motivazione, e il terzo motivo, inammissibile il primo e assorbito il quarto, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di appello di Perugia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2021

 

 

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