Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3769 del 15/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3769 Anno 2018
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: MOCCI MAURO

ORDINANZA
sul ricorso 24822-2016 proposto da:
PERBOFLOR SRL in persona del suo liquidatore e legale
rappresentante pro tempore, BORRIELLO MICHELE,
SALVATORE PERNA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
DELLA GIULIANA 35, presso lo studio dell’avvocato TIZIANA
APUZZO, rappresentati e difesi dall’avvocato GIUSEPPE
BALSAMO;
– ricorrenti contro
AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– con troricorrente –

Data pubblicazione: 15/02/2018

avverso la sentenza n. 2778/31/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il
21/03/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
non partecipata del 09/01/2018 dal Consigliere Relatore Dott.

Rilevato:
che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla
relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere
con motivazione semplificata;
che la s.r.l. Per.Bo.Flor nonché i soci Salvatore Perna e Michele
Borriello propongono ricorso per cassazione nei confronti della
sentenza della Commissione tributaria regionale della
Campania che aveva respinto il loro appello contro la decisione
della Commissione tributaria provinciale di Napoli.
Quest’ultima, a sua volta, aveva rigettato l’impugnazione dei
contribuenti avverso un avviso di accertamento per IRPEF, IVA
e IRAP per l’anno 2003;
Considerato:
che il ricorso è affidato a due motivi;
che, col primo, i contribuenti si dolgono della violazione degli
artt. 2697 e 2729 c.c. nonché 39 comma 10 lett. d) DPR n.
600/1973, 101, 115, 116, 132 comma 2° n. 4, 345 c.p.c., 24
comma 2°, 53, 11 Cost., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.: la
CTR avrebbe erroneamente fatto ricorso alle presunzioni,
ritenendone la gravità, precisione e concordanza, senza
neppure tenere conto di un macroscopico ed evidenziato errore
di calcolo, commesso dai verbalizzanti nel PVC, stante
l’impossibilità di adottare come parametro la stessa
percentuale di ricarico per ogni tipo di foglia venduta;

Ric. 2016 n. 24822 sez. MT – ud. 09-01-2018
-2-

MAURO MOCCI.

che, col secondo, i ricorrenti assumono la violazione degli artt.
101, 112, 115, 116, 132 comma 2° n. 4, 345 c.p.c., 24 comma
2°, 53 e 111 Cost., in relazione all’art.360 n. 4 c.p.c.: la CTR
non avrebbe offerto alcuna risposta alle censure ed alle
contestazioni dei ricorrenti;

che il primo motivo è infondato;
che la CTR campana ha diligentemente dato conto
riprendendole dalla pronunzia di primo grado – delle ragioni
per le quali l’accertamento risultava sorretto da presunzioni
gravi, precise e concordanti (rinvenimento di documentazione
extracontabile, mancata contabilizzazione del valore delle
rimanenze, mancata indicazione del prezzo di acquisto nel
registro dei beni ammortizzati, mancanza di rimanenze iniziali
dal bilancio 2003 e tuttavia vendita di quantitativi di merce
superiori a quelli acquistati, effettuazione di ingenti pagamenti
in contanti);
che il secondo motivo è per converso fondato;
che, infatti, con particolare riguardo al problema della
percentuale di ricarico, asseritamente calcolata senza tener
conto dell’attività di selezione delle foglie – posto con il quarto
motivo di appello – la CTR ha omesso di prendere posizione e

dunque di delibare la relativa doglianza;
che, pertanto, in accogliniento del ricorso la sentenza

va

cassata ed il giudizio rinviato alla CTR Campania, in diversa
composizione, affinché valuti la censura di cui sopra e si
pronunzi altresì con riguardo alle spese del giudizio di
cassazione
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo,
cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione
Ric. 2016 n. 24822 sez. MT – ud. 09-01-2018
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che l’Agenzia si è costituita con controricorso;

Regionale della Campania, in diversa composizione, cui
demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di
legittimità.
Così deciso in Roma il 9 gennaio 2018
Il P sidente

Dr. MarÈelftolacobellis

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