Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3769 del 15/02/2011

Cassazione civile sez. III, 15/02/2011, (ud. 13/01/2011, dep. 15/02/2011), n.3769

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 7716/2009 proposto da:

S.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA CONCILIAZIONE 44, presso lo studio dell’avvocato

PERILLI MARIA ANTONIETTA, rappresentato e difeso dall’avvocato

COPPOLA Pietro, giusta mandato in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

HDI ASSICURAZIONI SPA (OMISSIS), in persona del responsabile

della Direzione Sinistri, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

COSTANTINO MORIN 4, presso lo studio dell’avvocato MICHELE ARDITI di

CASTELVETERE, rappresentata e difesa dall’avvocato BENINCASA Giovanni

Maria, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1740/2008 del TRIBUNALE di NOCERA INFERIORE,

depositata il 30/12/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/01/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;

udito per la controricorrente l’Avvocato BENINCASA GIOVANNI MARIA che

si riporta agli scritti;

è presente il Procuratore Generale in persona del Dott. PIERFELICE

PRATIS che concorda con la relazione scritta.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

p. 1. S.G. ha proposto ricorso per cassazione contro la Società HDI Assicurazioni s.p.a. avverso la sentenza del 30 dicembre 2008, con la quale il Tribunale di Nocera Inferiore, in riforma della sentenza resa in primo grado inter partes dal Giudice di Pace di Nocera Inferiore ha rigettato le domande proposte da esso ricorrente con gravame delle spese di entrambi i gradi.

Al ricorso ha resistito con controricorso la società intimata.

p. 2. Essendo il ricorso soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006 e prestandosi ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c., nel testo anteriore alla L. n. 69 del 2009, è stata redatta relazione ai sensi di detta norma, che è stata notificata agli avvocati delle parti e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

p. 1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., si sono svolte le seguenti considerazioni:

“(…) 3. Il ricorso appare gradatamente inammissibile e manifestamente infondato.

La ragione di inammissibilità discende dall’inosservanza del requisito di ammissibilità del ricorso di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6.

Il ricorso, infatti, prospetta come unico motivo che la sentenza del Giudice di Pace di Nocera Inferiore sarebbe stata ricorribile in cassazione e non appellabile ai sensi dell’art. 339 c.p.c. – evidentemente nel testo anteriore alla riforma di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006 – in quanto la controversia rientrava nel limite della giurisdizione equitativa del giudice di pace. Al riguardo il ricorso si fonda sul tenore della domanda introduttiva del giudizio di primo grado, ma non indica se e dove la relativa citazione sia stata prodotta in questa sede di legittimità, siccome imponeva l’art. 366 c.p.c., n. 6 (in termini, per quanto attiene agli atti processuali, si veda Cass. n. 4201 del 2010).

La ragione di infondatezza emerge dallo stesso tenore delle deduzioni del ricorso, sia perchè, vertendosi in tema di controversia avente ad oggetto una pretesa fondata su un rapporto assicurativo ed avendo il ricorrente introdotto la domanda con citazione del 9 luglio 2004, la causa era a decisione secondo diritto vertendosi in tema di c.d.

contratto di massa, sia, comunque, anche ove così non fosse stato, perchè era stato proposto un cumulo di domande, fra cui quella di risarcimento danni (condannare la società al pagamento di una somma di denaro da determinarsi in via equitativa) si ragguagliava alla differenza fra la richiesta di condanna al pagamento delle due somme indebite ed il massimo della competenza per valore del giudice adito.

Non solo la domanda di condanna al ripristino della classe di merito anch’essa, ai sensi dell’art. 14 c.p.c., andava cumulata e verosimilmente avrebbe addirittura determinato l’esorbitanza dalla competenza mobiliare dello stesso giudice di pace. E’ appena il caso di rilevare che priva di rilievo ai fini della determinazione della competenza era l’indicazione del valore della causa ai fini del contributo (si veda, in termini, Cass. (ord.) n. 15714 del 2007, secondo cui la circostanza che il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 14, comma 2, esclude la rilevanza degli interessi per la individuazione del valore ai fini del contributo unificato, mentre essi sono considerati dall’art. 10 cod. proc. civ., comma 2, rilevanti ai fini dell’individuazione del valore della domanda ed il fatto che la dichiarazione della parte in funzione della determinazione del contributo unificato è indirizzata al funzionario di cancelleria, cui compete il relativo controllo, escludono decisamente ogni possibile partecipazione di tale dichiarazione di valore alle conclusioni della citazione, cui allude il n. 4 dell’art. 163 e, quindi, la possibilità di considerare la dichiarazione come parte della domanda, nel senso cui vi allude il comma 1, dell’art. 10 citato, quando dice che il valore della causa, ai fini della competenza, si determina dalla domanda a norma delle disposizioni seguenti e fra queste dell’art. 14 cod. proc. civ. (Sulla base di tale principio – espressamente dichiarato valido anche in relazione al regime di cui alla L. n. 488 del 1999, art. 9 – la Suprema Corte ha escluso che la dichiarazione di valore per il contributo fosse valsa a ricondurre il valore della causa, relativa a somma di danaro, nel limite della competenza per valore secondo equità del giudice di pace in funzione – anteriormente al D.Lgs. n. 40 del 2006 – della ricorribilità in cassazione e non dell’appellabilità, in presenza di una domanda proposta con richiesta di una somma di valore indeterminato e, quindi, corrispondente, ai sensi dell’art. 14 cod. proc. civ., al massimo della competenza del giudice di pace adito);

si tratta di principio consolidato)”.

p. 2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quali nulla è necessario aggiungere.

Il ricorso, avendo prevalenza la causa di inammissibilità, è dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione alla resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro novecento, di cui duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 13 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2011

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