Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3769 del 14/02/2017

Cassazione civile, sez. III, 14/02/2017, (ud. 09/11/2016, dep.14/02/2017),  n. 3769

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al numero 1351 del ruolo generale dell’anno

2014, proposto da:

B.B. (C.F.: (OMISSIS)), E.R. (C.F.:

(OMISSIS)) in proprio e quali legali rappresentanti della figlia

minore B.H. (C.F.: non dichiarato) rappresentati e

difesi, giusta procura a margine del ricorso, dall’avvocato Vera

Peresson (C.F.: PRS VRE 68T65 F2050);

– ricorrenti –

nei confronti di:

AZIENDA OSPEDALIERA CITTA’ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO

(C.F.: (OMISSIS)), in persona del Direttore Generale, legale

rappresentante pro tempore, D.F.A. rappresentato e

difeso, giusta procura a margine del controricorso, dagli avvocati

Massimo Fossati (C.F.: FSS MSM 50T17 L219G) e Gian Luca Corleone

(C.F.: CRL GLC 62D15 H501S);

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza del della Corte di Appello di Torino

n. 1039/2013, depositata in data 15 maggio 2013;

udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 9

novembre 2016 dal consigliere Augusto Tatangelo;

uditi:

l’avvocato Gian Luca Corleone, per l’ente controricorrente;

il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale

dott. DE AUGUSTINIS Umberto, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso e l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

Fatto

FATTI E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I coniugi B.B. e E.R., in proprio e quali legali rappresentanti della figlia minore B.H., ricorrono, sulla base di due motivi, avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino che ha dichiarato improcedibile l’appello da essi proposto avverso la sentenza del Tribunale di Torino che aveva parzialmente accolto una loro domanda risarcitoria nei confronti dell’Azienda (OMISSIS).

Resiste con controricorso l’Azienda Ospedaliera Città della Salute e della Scienza di Torino.

Entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Va preliminarmente esaminata l’eccezione avanzata dall’azienda controricorrente nella memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c., secondo la quale il ricorso sarebbe inammissibile in quanto originariamente proposto dai genitori di B.H. quali legali rappresentanti della figlia minore, ma non seguito dalla costituzione in giudizio di quest’ultima, che ha nelle more raggiunto la maggiore età.

L’eccezione è infondata.

Il giudizio di legittimità non è soggetto ad interruzione per la perdita di capacità della parte. Dunque, essendo stata regolarmente conferita al difensore la procura speciale per il suddetto giudizio dai genitori legali rappresentanti della ricorrente, all’epoca minore, è irrilevante la circostanza che questa abbia raggiunto la maggiore età dopo la proposizione del ricorso.

Nè, in senso contrario, possono assumere decisivo rilievo le considerazioni della controricorrente in ordine alla ventilata (ma neanche dimostrata) sottoposizione della B. ad un (non specificato) istituto di tutela degli incapaci, e all’eventualità che il soggetto titolare di esso possa ritenere inopportuna la prosecuzione del presente giudizio. Non risulta infatti che sia intervenuta alcuna rinunzia al giudizio o revoca del mandato al difensore costituito.

2. Con il primo motivo del ricorso si denunzia “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2504 bis c.c. (nella formulazione antecedente le modifiche apportate dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, art. 6) e dei principi in materia di impugnazione proposta nei confronti di soggetti giuridici in corporati e estinti. Il tutto ex art. 360 c.p.c., n. 3”. Con il secondo motivo si denunzia “Violazione e falsa applicazione dell’art. 160 c.p.c., art. 164 c.p.c., commi 1 e 2 e art. 291 c.p.c. e dei principi in materia di sanatoria con effetti ex tunc, mediante rinnovazione, della nullità dell’atto di citazione in appello per vizi afferenti alla vocatio in ius. Il tutto ex art. 360 c.p.c., n. 3”.

I due motivi sono connessi e possono essere esaminati congiuntamente.

Essi sono fondati.

Anche a prescindere dalla possibilità di assimilare alla fusione per incorporazione il provvedimento normativo che ha disposto la successione dell’Azienda Ospedaliera Città della Salute e della Scienza di Torino all’Azienda (OMISSIS), e di applicare ad essa la disciplina prevista dall’art. 2504-bis c.c., risulta assorbente, ai fini della validità della notificazione dell’atto di appello, la considerazione che esso – come risulta dalla sentenza impugnata – risulta notificato presso il procuratore dell’ente costituito nel primo grado del giudizio, ai sensi dell’art. 330 c.p.c., comma 1.

Secondo i principi di diritto recentemente enunciati da questa Corte a Sezioni Unite, infatti, “la morte o la perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, dallo stesso non dichiarate in udienza o notificate alle altre parti, comportano, giusta la regola dell’ultrattività del mandato alla lite, che: a) la notificazione della sentenza fatta a detto procuratore, ex art. 285 c.p.c., è idonea a far decorrere il termine per l’impugnazione nei confronti della parte deceduta o del rappresentante legale di quella divenuta incapace; b) il medesimo procuratore, qualora originariamente munito di procura alla lite valida per gli ulteriori gradi del processo, è legittimato a proporre impugnazione – ad eccezione del ricorso per cassazione, per cui è richiesta la procura speciale – in rappresentanza della parte che, deceduta o divenuta incapace, va considerata, nell’ambito del processo, tuttora in vita e capace; c) è ammissibile la notificazione dell’impugnazione presso di lui, ai sensi dell’art. 330 c.p.c., comma 1, senza che rilevi la conoscenza “aliunde” di uno degli eventi previsti dall’art. 299 c.p.c. da parte del notificante” (Cass., Sez. U, Sentenza n. 15295 del 04/07/2014, Rv. 631467; conf.: Sez. 3, Sentenza n. 15724 del 27/07/2015, Rv. 636189).

La pronunzia impugnata certamente si discosta da tali principi nella parte in cui afferma la nullità assoluta, non suscettibile di sanatoria o di rinnovazione, della notificazione effettuata al difensore, con conseguente inammissibilità dell’impugnazione.

La notificazione dell’atto di appello avrebbe dovuto invece essere ritenuta regolare.

La sentenza di secondo grado va dunque cassata perchè si proceda all’esame del merito del gravame.

3. Il ricorso è accolto.

La sentenza impugnata è cassata in relazione, con rinvio alla Corte di Appello di Torino, in diversa composizione, per l’esame del merito del gravame, ed anche per le spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte:

accoglie il ricorso e cassa in relazione, con rinvio alla Corte di Appello di Torino, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 9 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA