Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3768 del 25/02/2016


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3768 Anno 2016
Presidente: ARMANO ULIANA
Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA

ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 25984-2014 proposto da:
DITTA BORTOLATO UGO, in persona del titolare Bartolato Ugo,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA N. MARCHESE 10, presso
lo studio dell’avvocato GIUSEPPE DE FELICE, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato DONATO BRUNO giusta procura
speciale a margine del ricorso;
– ricorrente contro
COSTANTINI CLAUDIO;
– intimato avverso la sentenza n. 1838/2013 della CORTE D’APPELLO di
VENEZIA” sclel 25/02/2013, depositata il 26/08/2013;

54.2,

Data pubblicazione: 25/02/2016

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
21/01/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO MARIA
CIRILLO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
È stata depositata la seguente relazione.

Claudio Costantini il pagamento della somma di euro 16.390 in favore
di Ugo Bortolato, a titolo di prestazioni d’opera di cui alla fattura in
atti.
Il Costantini propose opposizione al decreto e il Bortolato si costituì
chiedendo il rigetto dell’opposizione.
il Tribunale accolse l’opposizione, annullò il decreto ingiuntivo e
condannò il Bortolato al pagamento delle spese di giudizio.
2. La pronuncia è stata appellata dall’opposto soccombente e la Corte
d’appello di Venezia, con sentenza del 26 agosto 2013, ha rigettato il
gravame, confermando la sentenza di primo grado e condannando
l’appellante alla rifusione delle ulteriori spese del grado.
3. Contro la sentenza d’appello ricorre Ugo Bortolato, nella qualità di
titolare dell’impresa omonima, con atto affidato a due motivi.
4. Osserva il relatore che il ricorso può essere trattato in camera di
consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ.,
in quanto appare destinato ad essere dichiarato inammissibile.
5. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360,
primo comma, n. 4), cod. proc. civ., nullità della sentenza per error in
procedendo in relazione all’art. 112 cod. proc_ civ., osservando che la
Corte di merito avrebbe deciso la causa “inventando” un elemento che
non costituiva oggetto di accertamento; in particolare, la sentenza
avrebbe accertato «indebitamente un distinto, ulteriore ed inesistente
pagamento rispetto a quello oggetto dell’eccezione formulata dalla
Ric. 2014 n. 25984 sez. M3 – ud. 21-01-2016
-2-

«1. Il Tribunale di Venezia, Sezione distaccata di Dolo, ingiunse a

difesa del Costantini», con conseguente ultrapetizione; con il secondo
motivo si lamenta, in relazione all’art. 132, n. 4), cod. proc. civ.,
omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di
discussione tra le parti.
5.1. Il primo motivo è inammissibile in quanto — a prescindere dal fatto

traduce in ultrapetizione ed in

error in procedendo — prospetta

chiaramente un vizio revocatorio (art. 395, n. 4, cod. proc. civ.) in
quanto ipotizza un errore percettivo, e cioè che la Corte veneziana
abbia deciso l’appello considerando eseguito, da parte del Costantini,
un pagamento inesistente.
Questa Corte ha infatti stabilito che l’errore di fatto previsto dall’art.
395, n. 4, cod. proc. civ., idoneo a costituire motivo di revocazione, si
configura come una falsa percezione della realtà, una svista
obiettivamente e immediatamente rilevabile, la quale abbia portato ad
affermare o supporre l’esistenza di un fatto decisivo
incontestabilrnente escluso dagli atti e documenti, ovvero l’inesistenza
di un fatto decisivo che dagli atti o documenti stessi risulti
positivamente accertato (sentenze 19 giugno 2007, n. 14267, e 3 aprile
2009, n. 8180).
5.2. Il secondo motivo — anche trascurando l’evidente improprietà del
richiamo all’art. 132, n. 4), cod. proc. civ. — non ha autonomia logica
rispetto al primo e rappresenta come omesso esame di un fatto
decisivo quello che sarebbe, nell’assunto del ricorrente, un errore di
valutazione delle prove che si risolve, in sostanza, nell’indebito
tentativo di sollecitare la Corte ad un nuovo esame del merito.
6. Si ritiene, pertanto, che il ricorso vada trattato in camera di consiglio
per essere dichiarato inammissibile».

MOTIVI DELLA DECISIONE
rUc. 2014 n. 25984 sez. M3 – ud. 21-01-2016
-3-

che la considerazione e valutazione di un elemento inesistente non si

e

La parte ricorrente ha depositato una memoria alla trascritta relazione,
insistendo per l’accoglimento del ricorso.
A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio,
ritiene il Collegio che, in considerazione della necessità di una
trattazione approfondita della vicenda, in ordine ai rispettivi pagamenti

opportuna la trattazione del ricorso in udienza pubblica presso la Terza
Sezione Civile di questa Corte.
Per questi motivi
La Corte rimette la decisione del ricorso alla pubblica udienza della
Terza Sezione Civile di questa Corte.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione
Civile —3, 1121 gennaio 2016.

Kr,3,P

intercorsi tra le parti ed alla natura delle censure proposte, sia

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