Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3768 del 15/02/2011

Cassazione civile sez. III, 15/02/2011, (ud. 13/01/2011, dep. 15/02/2011), n.3768

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 6175/2009 proposto da:

G.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 96, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE

APRILE, rappresentato e difeso dall’avvocato PIZZOLLA Prospero,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

GENERALI ASSICURAZIONI SPA, F.M.;

– intimate –

avverso la sentenza n. 591/2008 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del 2

8/12/08, depositata il 14/02/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/01/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;

è presente il Procuratore Generale in persona del Dott. PIERFELICE

PRATIS.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

p. 1. G.S. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 14 febbraio 2008, con la quale la Corte d’Appello di Napoli, investita da esso deducente dell’appello avverso la decisione del Tribunale di Napoli che aveva parzialmente accolto la sua domanda di risarcimento danni da sinistro stradale contro F. M., nella qualità di assicurata per la r.c.a. e la Generali Assicurazioni s.p.a., nella qualità di sua assicuratrice per la r.c.a., ha dichiarato improcedibile l’appello perchè la sua costituzione era avvenuta oltre il decimo giorno dalla consegna all’ufficiale giudiziario dell’atto di appello, avvenuta per entrambi gli appellati il 6 novembre 2003.

Gli intimati non hanno resistito al ricorso.

p. 2. Essendo il ricorso soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006, e prestandosi ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c. nel testo anteriore alla L. n. 69 del 2009, è stata redatta relazione ai sensi di detta norma, che è stata notificata all’avvocato del ricorrente e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

Parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN FATTO

quanto segue:

p. 1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., si sono svolte le seguenti considerazioni:

“(…) 3. – Con l’unico motivo di ricorso, concluso da idoneo quesito di diritto, si denuncia la violazione e falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 149 e 165 c.p.c., art. 347 c.p.c., comma 1 e art. 348 c.p.c., comma 1; insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia: art. 360 n. 3 e 5 c.p.c., adducendosi che erroneamente e fraintendendo la giurisprudenza di questa Corte conseguente alle decisioni della Corte costituzionale – a partire dalla sentenza n. 477 del 2002 – in ordine alla scissione del momento di perfezionamento della notificazione per il notificante e per il destinatario, la Corte territoriale avrebbe ritenuto che il termine per la costituzione (ai sensi dell’art. 165 c.p.c.) fosse decorso dalla consegna dell’atto di appello per la notificazione (6 novembre 20039 anzichè dal momento del perfezionamento della prima notificazione per i destinatari, cioè dal 10 novembre successivo, data di perfezionamento della notificazione per la F., essendo il perfezionamento per l’altra appellata avvenuto il successivo giorno 11.

3.1. – Il motivo appare fondato.

Lo è sulla base del seguente consolidato principio di diritto, che rappresenta nient’altro che la corretta applicazione dei principi sanciti dalla Corte costituzionale con la sentenza interpretativa di rigetto n. 28 del 2004, seguita alla sentenza n. 477 del 2002: La distinzione dei momenti di perfezionamento della notifica per il notificante e il destinatario dell’atto, risultante dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, trova applicazione solo quando dall’intempestivo esito del procedimento notificatorio, per la parte di questo sottratta alla disponibilità del notificante, potrebbero derivare conseguenze negative per il notificante, quale la decadenza conseguente al tardivo compimento di attività riferibile all’ufficiale giudiziario, non anche quando la norma preveda che un termine debba decorrere o un altro adempimento debba essere compiuto dal tempo dell’avvenuta notificazione, come per la costituzione dell’appellante o il deposito del ricorso per cassazione, dovendo essa in tal caso intendersi per entrambe le parti perfezionata, come si ricava dal tenore testuale degli artt. 165 e 369 cod. proc. civ., al momento della ricezione dell’atto da parte del destinatario, contro cui l’impugnazione è rivolta. (Nella specie, il termine previsto dagli artt. 165 e 347 cod. proc. civ. è stato ritenuto dalla S.C. decorrente dalla data di ricezione della notifica dell’atto di appello e non dalla data di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario), (Cass. n. 10837 del 2007).

Successivamente, in senso conforme: Cass. n. 11783 del 2007; n. 4996 del 2008; n. 9329 del 2010.

La sentenza impugnata sembra, dunque, doversi cassare con prescrizione al giudice di rinvio di dover considerare procedibile l’appello principale”.

p. 2. Il Collegio condivide le: argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quali nulla è necessario aggiungere.

Il ricorso è, dunque, accolto e la sentenza impugnata è cassata con rinvio sul punto in cui ha ritenuto improcedibile l’appello principale. Il rinvio è disposto ad altra Sezione della Corte d’Appello di Napoli, comunque in diversa composizione, che si atterrà al principio di diritto su indicato e provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il motivo di ricorso. Cassa la sentenza impugnata in relazione e rinvia ad altra Sezione della Corte d’Appello di Napoli, comunque in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 13 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2011

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