Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3768 del 14/02/2017


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Cassazione civile, sez. III, 14/02/2017, (ud. 09/11/2016, dep.14/02/2017),  n. 3768

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 461-2014 proposto da:

P.G.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA L. SETTEMBRINI 28, presso lo studio dell’avvocato MARCO

FERRETTI, rappresentato e difeso dall’avvocato BARBARA ARMANINI

giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PI.FA., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA RODI 32, presso

lo studio dell’avvocato MARTINO UMBERTO CHIOCCI, rappresentato e

difeso dagli avvocati GIOVANNI MATTERI, FABIO GUALDI giusta procura

speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3607/2012 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 13/11/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/11/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA;

udito l’Avvocato RINALDO GEREMIA per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Don. DE

AUGUSTINIS UMBERTO che ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

P.G.M.G. ha proposto ricorso per cassazione, basato su un unico motivo e illustrato da memoria, avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, depositata il 13 novembre 2012, di rigetto dell’impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale di Milano, depositata il 18 dicembre 2007, con la quale, in accoglimento della domanda proposta da Pi.Fa., il primo giudice aveva condannato P.G., notaio, al risarcimento dei danni correlati all’inadempimento professionale, in favore del Pi., per aver omesso di presentare all’UTE e all’Ufficio del Registro di Como l’istanza per l’attribuzione del classamento dei beni caduti in successione, ai sensi della L. n. 154 del 1988, art. 12 nei sessanta giorni successivi alla registrazione della dichiarazione di successione contenente la dichiarazione del Pi. di volersi avvalere della valutazione automatica dei predetti immobili.

Ha resistito con controricorso, pure illustrato da memoria Pi.Fa..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Va disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso all’esame ex art. 366 c.p.c., n. 3 sollevata dal controricorrente, in quanto, sia pure in estrema sintesi, risultano sommariamente esposti nel predetto atto, considerato nel suo complesso, i fatti della causa.

2. Con l’unico motivo di ricorso, lamentando violazione e falsa applicazione della L. 13 maggio 1988, n. 154, art. 12 la ricorrente sostiene che l’espressione “la parte intende avvalersi delle disposizioni di cui alla L. 13 maggio 1988, n. 154, art. 12 che ha convertito con modificazioni il D.L. 14 marzo 1988, n. 70” non equivarrebbe ad una richiesta di classamento quando la rendita già oggettivamente esiste ma corrisponderebbe ad una richiesta all’Ufficio del Registro, ora Agenzia delle Entrate, di valutare i beni non in base ai valori in comune commercio ma in base ai calcoli tabellari, cioè ad una richiesta di tassazione automatica.

Il fatto che le rendite degli immobili successivamente alla dichiarazione di successione vengano variate d’ufficio dall’Agenzia del Territorio sarebbe – ad avviso di P.G. – fatto irrilevante nella fattispecie di cui si discute, in quanto trattasi di mera politica legislativa di revisione degli estimi. Secondo la ricorrente, il bene dovrebbe ritenersi privo di rendita catastale e sarebbe necessario chiedere l’attribuzione di nuova rendita solo qualora siano intervenute modifiche sostanziali che abbiano alterato la consistenza del bene ma non certamente nei casi come quello all’esame, in cui, nel 1986, non sarebbero intervenute modifiche sostanziali ma si sarebbe “realizzato un frazionamento – fusione del bene” e si sarebbe “realizzata una semplice conseguente diversa distribuzione degli spazi interni del compendio immobiliare”.

Sostiene, inoltre, il P.G. che le variazioni eseguite dal Pi. successivamente alla dichiarazione di successione del 1993 non potrebbero riguardare in alcun modo l’oggetto della presente vertenza.

2. Il motivo è infondato, atteso che la stessa ricorrente a p. 8 del ricorso fa riferimento a modifiche comunque intervenute nel 1986 che avevano determinato un frazionamento del bene.

Tali modifiche, come accertato dai giudici del merito (v. p. 8 e 10 della sentenza impugnata), avevano peraltro comportato la necessità di chiedere una variazione catastale ed infatti era stata presentata istanza al riguardo, sicchè correttamente la Corte di merito ha reputato che i beni caduti in successione erano privi di rendita catastale certa alla data di apertura della successione (1993), essendo ancora pendente la predetta istanza (Cass. 18/07/2003, n. 11279; Cass. 12/05/2003, n. 7228; Cass. 8/02/2006, n. 2784 proprio in tema di frazionamento; Cass. 14/05/2008, n. 12021) e, conseguentemente, ha ritenuto sussistente la responsabilità professionale della ricorrente per aver la stessa, incaricata della redazione della successione ereditaria del de cuius Attilio Pi., omesso di presentare istanza per l’attribuzione della rendita catastale di cui al D.L. 14 marzo 1988, n. 70, art. 12 convertito con modificazioni dalla L. 13 maggio 1988, n. 154, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di successione contenente la dichiarazione del Pi. di volersi avvalere della valutazione automatica degli immobili caduti in successione ai sensi della norma sopra richiamata (v. Cass. 26/03/2008, n. 7857).

3. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.

4. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

5. Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 7.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori, come per legge; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 9 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2017

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