Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3768 del 12/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 12/02/2021, (ud. 05/11/2020, dep. 12/02/2021), n.3768

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18757-2019 proposto da:

S.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI

GROTTAROSSA 50 A, presso lo studio dell’avvocato MORI GIORGIO, che

lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 170/2019 della CORTE D’APPELLO di

CALTANISSETTA, depositata l’11/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. SCOTTI

UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA e RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte:

rilevato che:

con ricorso D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35 depositato il 21/1/2016 S.M., cittadino del Pakistan, ha adito il Tribunale di Caltanissetta impugnando il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ha respinto la sua richiesta di protezione internazionale, nelle forme dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria;

il ricorrente, cittadino pakistano, proveniente da G.M. nel distretto di Sialkot nel Punjab, di religione musulmano-sunnita, ha dichiarato di aver lasciato il proprio Paese nel dicembre 2014 perchè era stata emessa contro di lui una fatwa perchè si era innamorato di una ragazza cristiana; che la cosa era stata riferita all’imam che aveva convocato il padre perchè lui fosse messo in una fossa e lapidato; che il padre lo aveva avvertito e indotto a fuggire con l’aiuto di un amico in una casa di campagna; che, appresa da un giornale l’emissione della fatwa, aveva deciso di lasciare il Pakistan;

il Tribunale ha respinto il ricorso, ritenendo che non sussistessero i presupposti per il riconoscimento di ogni forma di protezione internazionale e umanitaria;

avverso la predetta ordinanza del 24/3/2017 ha proposto appello S.M., rigettato dalla Corte di appello di Caltanissetta con sentenza del 11/3/2019;

avverso la predetta sentenza, non notificata, con atto notificato il 20/6/2019 ha proposto ricorso per cassazione S.M., svolgendo tre motivi; l’intimata Amministrazione dell’Interno non si è costituita;

è stata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. la trattazione in camera di consiglio non partecipata.

Diritto

RITENUTO

Che:

in tutti e tre i motivi il ricorrente denuncia violazione di legge di un meglio precisato “art. 43, comma 2”, senza indicare il corpus normativo di riferimento e senza far seguire all’enunciazione normativa un apporto argomentativo che chiarisca le ragioni della violazione e permetta di ricostruire il contenuto sostanziale della asserita violazione;

tale incomprensibile doglianza deve quindi essere considerata pro non scripta; con il primo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 43, comma 2, in ordine allo status di rifugiato e denuncia violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 7,2,3 non avendo la Corte di appello correttamente ponderato gli elementi emersi e non avendo adeguatamente analizzato la condizione personale del richiedente;

il motivo esprime un mero dissenso nel merito dalla motivata valutazione della Corte di appello circa la non credibilità intrinseca del racconto del richiedente asilo, articolatamente esposta nelle pagine 4 e 5 della sentenza impugnata, oltretutto confortata da una valutazione correlata di non credibilità estrinseca circa la possibilità di coniugio fra un uomo musulmano e una donna cristiana, e non si confronta criticamente quindi con l’esposta ratio decidendi;

del pari nel merito si riversa la doglianza di mancata cooperazione istruttoria circa la situazione generale del Paese di origine, rilevante D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), poichè la Corte di appello ha espletato una approfondita indagine officiosa circa la situazione socio politica del Pakistan, basata sulla consultazione di fonti informative accreditate, opportunamente riportate e citate, contrastata dal ricorrente in modo assolutamente non pertinente visto che la Corte non cita affatto il rapporto di Amnesty International del 2016, ma i rapporti COI EASO dell’agosto 2017 e dell’ottobre 2018, oltre a un rapporto del Pakistan Institute for Conflict and Securty Studies;

con il secondo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 43, comma 2, in ordine all’onere probatorio attenuato e al principio di cooperazione istruttoria, e denuncia violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3; anche questo motivo proposto con riferimento alla protezione sussidiaria appare doppiamente inammissibile, sia perchè non è pertinente rispetto alla ratio decidendi fondata sulla non credibilità del racconto, sia perchè si limita ad esprimere un generico dissenso di merito dalla motivata e approfondita valutazione della Corte territoriale;

con il terzo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 43, comma 2, in ordine alla protezione umanitaria, e denuncia violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 8;

anche questa censura si risolve in una generica critica di merito rispetto alla motivata valutazione del Tribunale condotta secondo i parametri del giudizio comparativo fra le condizioni di vita del Paese di provenienza nel caso di rimpatrio (al cui proposito la Corte di appello ha rilevato la mancata specifica deduzione di una condizione di vulnerabilità) e quelle attuali sul territorio italiano fissati dalla giurisprudenza di legittimità (Sez.Unite n. 24959 e 29460 del 13/11/2019);

il riferimento alle vittime di violenza domestica (pag.14 del ricorso) è del tutto disancorato dalla vicenda e dagli atti del processo;

le condizioni di integrazione e di inserimento lavorativo sono richiamate in modo del tutto generico;

ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, senza condanna alle spese in difetto di costituzione della parte intimata;

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, , ove dovuto.

Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2021

 

 

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