Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3767 del 18/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3767 Anno 2014
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: BARRECA GIUSEPPINA LUCIANA

ORDINANZA
sul ricorso 13203-2012 proposto da:
SPOSATO ERNESTO SPSRST3ODO1A053K, ESPOSITO
ROMILDA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PAOLO
EMILIO 57 preso lo studio dell’avvocato ROBERTO BILOTTA
“STUDIO LEGALE AVVOCATO MARCELLO GRECO”,
rappresentati e difesi dall’avvocato VETERE SALVATORE giusta
procura in calce al ricorso;
– ricorrenti contro
COMUNE DI ACRI;
– intimato avverso la sentenza n. 24/2012 della CORTE D’APPELLO di
CATANZARO del 21/07/2011, depositata 11 07/01/2012;

Data pubblicazione: 18/02/2014

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
15/01/2014 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPINA LUCIANA
BARRECA.

Premesso in fatto
E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. Con la sentenza impugnata la Corte d’Appello di Catanzaro ha rigettato il
gravame proposto da Romilda Esposito ed Ernesto Sposato nei confronti del
Comune di Acri, avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza n. 1698/2004,
reputando corretta la decisione del primo giudice di rigetto della domanda
risarcitoria proposta dagli odierni ricorrenti per i danni provocati
dall’allagamento verificatosi nella notte tra il 27 e il 28 novembre 1984
nell’abitazione di loro proprietà e nell’annesso giardino. La Corte d’Appello ha,
in particolare, confermato la valutazione del carattere eccezionale ed
imprevedibile del nubifragio di vaste dimensioni verificatosi in quella data nei
luoghi di causa, tale da escludere la responsabilità del Comune per l’inidoneità
delle opere di canalizzazione e convogliamento delle acque piovane
nell’abitato.
Il ricorso è proposto con un motivo. L’intimato non si difende.
2. Con l’unico motivo si denuncia violazione o falsa applicazione di norme di
diritto (art. 360, co. 1°, n. 3 cod. proc. civ.), nonché omessa, insufficiente o
contraddittoria motivazione (art. 360, co.1°, n. 5 cod. proc. cív.).

Il motivo è inammissibile quanto alla denuncia del vizio di violazione di legge
poiché il ricorso non contiene l’indicazione delle norme di legge che si
assumono violate.

2.1. Il motivo è inammissibile anche per il profilo attinente al vizio di
motivazione, illustrato con le seguenti censure: erronea valutazione delle
risultanze istruttorie acquisite al processo e omissione dell’esperimento di
consulenza tecnica d’ufficio, richiesta dagli attori, odierni ricorrenti.

Al riguardo, non può che essere ribadito il principio per il quale la consulenza
tecnica d’ufficio è un mezzo istruttorio sottratto alla disponibilità delle parti ed
affidato al prudente apprezzamento del giudice del merito, rientrando nel suo
potere discrezionale la valutazione di disporre la nomina dell’ausiliario
giudiziario e la motivazione dell’eventuale diniego può anche essere
implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e
dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato effettuata dal
suddetto giudice (Cass. n. 4660/06 ed altre).
Nel caso di specie, la censura prospettata dai ricorrenti circa la mancata
ammissione di una c.t.u. (volta ad accertare lo stato delle opere di
convogliamento effettuate dal comune e/o se opere idonee avrebbero potuto
quanto meno attenuare la portata dei danni lamentati) è inammissibile poiché ì
Ric. 2012 n. 13203 sez. M3 – ud. 15-01-2014
-2-

Poiché col ricorso non si contrappongono alle circostanze obiettivamente
emergenti dagli elementi valutati delle altre, idonee a confutare la valutazione
espressa dal giudice di merito circa l’autonomia causale del fenomeno
atmosferico rispetto all’evento dannoso, risulta inammissibile sia la pretesa dei
ricorrenti di un diverso apprezzamento in fatto di detti elementi probatori sia alla luce del principio sopra richiamato- la censura concernente il mancato
espletamento di una c.t.u. ritenuta superflua dalla Corte con motivazione
adeguata, completa e logica (anche quanto all’ulteriore affermazione per cui
sarebbe stato ultroneo <

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