Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3767 del 14/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 14/02/2020, (ud. 27/11/2019, dep. 14/02/2020), n.3767

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12036-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

MULTIPLI – SOCIETA’ DI SERVIZI SNC;

– intimata –

avverso la sentenza n. 5907/10/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 12/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO

DELLI PRISCOLI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Considerato che la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente;

che contro tale decisione proponeva appello l’Agenzia delle Entrate dinnanzi alla Commissione Tributaria Regionale la quale dichiarava inammissibile l’appello perchè tardivo, in quanto il termine ultimo per impugnare era il 31 dicembre 2016 mentre l’appello risulta spedito il 4 gennaio 2017 e ricevuto il 10 gennaio 2017;

che l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato ad un motivo mentre il contribuente si costituiva con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che con il primo motivo di ricorso, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, l’Agenzia delle Entrate denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 53,21 e 22, in quanto l’elenco delle raccomandate, che reca la data e il timbro dell’ufficio postale, attesta validamente che la spedizione dell’appello (momento al quale occorre fare riferimento per valutare la tempestività o meno dell’appello stesso) è avvenuta il 30 dicembre 2016, mentre secondo la CTR la spedizione sarebbe avvenuta il 4 gennaio 2017;

ritenuto che il motivo di ricorso è fondato;

considerato infatti che questa Corte ha affermato da un lato che, in tema di notificazione, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 477 del 2002 – dichiarativa della sentenza della illegittimità costituzionale del combinato disposto dell’art. 149 c.p.c. e della L. n. 890 del 1982, art. 4, comma 3, nella parte in cui prevede che la notificazione di atti a mezzo posta si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell’atto da parte del destinatario anzichè a quella, antecedente di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario – deve ritenersi operante nell’ordinamento vigente un principio generale secondo il quale, qualunque sia la modalità di trasmissione, la notifica di un atto processuale, almeno quando debba compiersi entro un determinato termine, si intende perfezionata, dal lato del richiedente, al momento dell’affidamento dell’atto all’ufficiale giudiziario, che funge da tramite necessario del notificante nel relativo procedimento (sulla base di tale principio le sezioni unite hanno ritenuto tempestiva la notificazione a mezzo posta di un ricorso per cassazione, per la quale la spedizione all’Avvocatura Generale dello Stato, titolare della rappresentanza tecnica nel giudizio in cassazione, era avvenuta entro il termine per l’impugnazione: Cass. S.U. n. 13970 del 2004) e dall’altro che nel giudizio tributario, la prova del perfezionamento della notifica a mezzo posta dell’atto d’appello per il notificante nel termine di cui all’art. 327 c.p.c., è validamente fornita dall’elenco di trasmissione delle raccomandate recante il timbro datario delle Poste, non potendosi attribuire all’apposizione di quest’ultimo su detta distinta cumulativa altro significato se non quello di attestarne la consegna all’ufficio postale (Cass. 29 settembre 2017, n. 22878); nel processo tributario, la prova del perfezionamento della notifica a mezzo posta dell’atto di appello è validamente fornita dal notificante mediante la produzione dell’elenco delle raccomandate recante il timbro delle poste, poichè la veridicità dell’apposizione della data mediante lo stesso è presidiata dal reato di falso ideologico in atto pubblico, riferendosi all’attestazione di attività compiute da un pubblico agente nell’esercizio delle sue funzioni di ricezione, senza che assuma rilevanza la mancanza di sottoscrizione, che non fa venir meno la qualificazione di atto pubblico del detto timbro, stante la possibilità d’identificarne la provenienza e non essendo la stessa richiesta dalla legge ad substantiam (Cass. 4 giugno 2018, n. 14163), e che pertanto, risultando nella specie agli atti l’elenco delle raccomandate spedite – che ha quale destinatario l’avv. Staglianò Teresa, presso cui è domiciliata la società contribuente – su cui è impresso il timbro dell’Ufficio postale che reca la data leggibile del 30 dicembre 2016, ne consegue che l’appello è stato proposto in tempo, dato che la sentenza è stata depositata il 31 ottobre 2016 e notificata alla controparte;

pertanto, ritenuto fondato il motivo di impugnazione, il ricorso dell’Agenzia delle entrate va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 27 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2020

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