Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3767 del 14/02/2017


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Cassazione civile, sez. III, 14/02/2017, (ud. 02/11/2016, dep.14/02/2017),  n. 3767

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18316-2013 proposto da:

MINISTERO DELLA SALUTE (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende per legge;

– ricorrente –

contro

C.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. SIACCI,

2/B, presso lo studio dell’avvocato DANIELE GUIDONI, che la

rappresenta e difende giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2482/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 03/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/11/2016 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA;

udito l’Avvocato VINCENZO RAGO;

udito l’Avvocato DANIELE GUIDONI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEPE ALESSANDRO che ha concluso per l’accoglimento dei motivi 1 e 2

del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Nel 2002, C.A. convenne in giudizio il Ministero della Salute per sentirlo condannare al risarcimento dei danni conseguenti ad infezione da HCV, contratta nel (OMISSIS) a causa di emotrasfusione somministrate in occasione del parto.

Si costituì in giudizio il Ministero convenuto, eccependo in primo luogo la carenza di legittimazione passiva, l’intervenuta prescrizione del diritto azionato, l’infondatezza della domanda per mancanza del nesso causale e per difetto di un comportamento colpevole del Ministero, ed infine la compensatio lucri cum danno tra quanto richiesto a titolo risarcitorio e quanto riconosciuto a titolo di indennizzo ex lege n. 210 del 1992.

Il Tribunale di Roma con la sentenza n. 452/2007, affermata la legittimazione passiva del Ministero della Salute rigettò nel merito la domanda sia per mancata prova della sussistenza del nesso causale sia per insussistenza dell’elemento soggettivo (colpa della P.A.) in quanto l’intervento chirurgico era avvenuto in epoca ((OMISSIS)) antecedente alla scoperta del virus HCV.

2. La decisione è stata riformata dalla Corte d’Appello di Roma, con sentenza n. 2482 del 3 maggio 2013.

3. Avverso tale pronunzia il Ministero della Salute propone ricorso per cassazione sulla base di 4 motivi.

3.1 Resiste con controricorso illustrato da memoria C.A..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

4.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la “violazione degli artt. 2935 e 2938 c.c. in combinato disposto all’art. 2043 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.

4.2. Con il secondo motivo, denuncia la “violazione degli artt. 2943 e 2944 c.c. in combinato disposto all’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.

Con i primi due motivi sostiene che il giudice del merito ha errato la ove non ha considerato che anche se il Ministero ricorrente nel proporre l’eccezione di prescrizione non ha mai indicato il dies a quo di decorrenza del termine, l’accertamento in concreto di tale termine spetta al giudice che è tenuto a valutare in concreto gli atti di causa per verificare se l’eccepita prescrizione sia o meno decorsa. Ed inoltre, al contrario di quanto affermato dal giudice del merito, non era onere del Ministero convenuto argomentare in quale modo la condotta della C. fosse connotata da inerzia nell’esercitare i suoi pretesi diritti ma era onere dell’attrice, a fronte dell’eccezione di prescrizione proposta dal Ministero convenuto, provare eventuali fatti interruttivi della prescrizione.

I due motivi sono fondati e vanno accolti.

E’ principio consolidato di questa Corte che l’eccezione di prescrizione è validamente proposta quando la parte ne abbia allegato il fatto costitutivo, ossia l’inerzia del titolare, senza che rilevi l’erronea individuazione del termine applicabile, ovvero del momento iniziale o finale di esso, trattandosi di questione di diritto sulla quale il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte (Cass. n. 15631/2016).

Infatti in tema di prescrizione estintiva, elemento costitutivo della relativa eccezione è l’inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio, prolungatasi per il tempo previsto dalla legge, il che implica che la parte ha solo l’onere di allegare il menzionato elemento costitutivo e di manifestare la volontà di voler profittare di quell’effetto, ma non anche quello di indicare direttamente o indirettamente le norme applicabili al caso di specie. Pertanto correttamente il Ministero ha sollevato l’eccezione di prescrizione in primo grado ed ha errato il giudice del merito che ha ritenuto necessario ai fini di una valida eccezione di prescrizione che il convenuto indicasse il dies a quo ponendo così a carico del Ministero un onere non previsto da alcuna disposizione di legge.

4.3. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la “violazione dell’art. 112 c.p.c. in combinato disposto all’art. 167 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”.

Si duole che la Corte d’Appello ha ritenuto corretto, ritenendo che ci sia stato sul punto un rigetto implicito, l’operato del primo giudice che è passato ad esaminare il merito della causa omettendo del tutto di pronunciarsi sull’eccezione di prescrizione sollevata dal Ministero.

4.4. Con il quarto motivo, si duole della “violazione della L. n. 210 del 1992, art. 2 in combinato disposto all’art. 2043 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.

Lamenta che la Corte d’Appello avrebbe dovuto applicare il principio della compensatio lucri cum danno non solo tra l’ammontare del risarcimento riconosciuto alla C. e l’ammontare dovuto già corrisposto ma doveva applicarlo anche a quanto non ancora corrisposto dal ricorrente a titolo di indennizzo.

Il terzo e il quarto motivo sono assorbiti dall’accoglimento dei precedenti motivi.

5. Pertanto la Corte accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso, assorbiti il terzo e il quarto, cassa in relazione la sentenza impugnata dovrà attenersi ai principi indicati in motivazione e rinvia alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

la Corte accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso, assorbiti il terzo e il quarto, cassa in relazione la sentenza impugnata attenendosi ai principi indicati in motivazione e rinvia alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 2 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2017

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