Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3766 del 18/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3766 Anno 2014
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: AMENDOLA ADELAIDE

ORDINANZA
sul ricorso 17446-2012 proposto da:
BONFIGLIO SANTO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
UGO DE CAROLIS N. 99, presso lo studio dell’avvocato IARICCI
PIETRANGELO,

rappresentato

e

difeso

dall’avvocato

TOMASELLO GIUSEPPE giusta procura a margine del ricorso;
, .
“-L C. P. IL
V-R-IESSo
– ricorrente contro
PIRELLI RE CREDIT SERVICING SPA, RIPOLI ANGELO,
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA, BANCO DI
SICILIA SPA, MONTEPASCHI SERIT SPA, ROMANO
SALVATORE, CALLERI FRANCESCO, SCATA’ GIUSEPPE,
TOSCANO LUCIA;
– intimati –

Data pubblicazione: 18/02/2014

avverso la sentenza n. 1707/2011 della CORTE D’APPELLO di
CATANIA del 23/11/2011, depositata il 23/12/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
15/01/2014 dal Consigliere Relatore Dott. ADELAIDE
AMENDOLA.

DECISIONE
È stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente
comunicata al P.G. e notificata ai difensori delle parti.
“Il relatore, cons. Adelaide Amendola
esaminati gli atti,
osserva:
1. Con ricorso depositato il 28 dicembre 2007 Santo Bonfiglio,
debitore esecutato in due procedure esecutive immobiliari pendenti
innanzi al Tribunale di Siracusa su istanza di Credito Fondiario e
Industriale s.p.a., propose opposizione all’esecuzione deducendo che le
somme indicate dall’Istituto istante e dalle altre banche intervenute
erano errate per eccesso.
Costituitisi in giudizio due degli opposti — Angelo Ripoli e Credito
Fondiario e Industriale s.p.a. — resistettero all’avverso mezzo.
2. Con sentenza n. 570 del 2010 il giudice adito accolse parzialmente
l’opposizione.
Proposto gravame principale dal Bonfiglio e incidentale da Angelo
Ripoli e da Pirelli Re Credit Serving s.p.a., la Corte d’appello di
Catania, in data 23 dicembre 2011, ha dichiarato inammissibile
l’opposizione del Bonfiglio.
Per la cassazione di detta decisione ricorre a questa Corte Santo
Bonfiglio, formulando due motivi e notificando l’atto a Pirelli Re
Credit Serving s.p.a., ad Angelo Ripoli, alla Banca Monte dei Paschi di
Ric. 2012 n. 17446 sez. M3 – ucl. 15-01-2014
-2-

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA

Siena s.p.a., a Banco di Sicilia s.p.a., a Montepaschi Serit s.p.a., a
Salvatore Romano, a Francesco Carelli, a Giuseppe Scatà e a Lucia
Toscano.
Nessuno degli intimati ha svolto attività difensiva.
3. Il ricorso è soggetto, in ragione della data della sentenza impugnata,

inserito dall’art. 47, comma 1, lett. a) della legge 18 giugno 2009, n. 69.
Esso può pertanto essere trattato in camera di consiglio, in
applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 cod. proc. civ. per esservi
dichiarato inammissibile e comunque rigettato.
Queste le ragioni.
4. Con il primo motivo di ricorso l’impugnante, denunciando vizi
motivazionali, censura la sentenza della Corte territoriale nella parte in
cui ha affermato che nessuna notifica era stata eseguita dal Bonfiglio
nel termine perentorio stabilito dal giudice con l’ordinanza del 10
marzo 2008. Sostiene che dagli atti di causa emergeva invece in
maniera inequivocabile che la consegna della citazione all’ufficiale
giudiziario era stata effettuata il 30 aprile 2008, di talché, in
applicazione del principio per cui la notificazione si perfeziona nei
confronti del notificante al momento della consegna dell’atto
all’ufficiale giudiziario, il termine perentorio stabilito dal giudice non
poteva ritenersi inosservato.
Con il secondo mezzo, lamentando violazione degli arti. 149 cod. proc.
civ. e 4, terzo comma, legge n. 890 del 1982, il ricorrente torna a
sostenere che la notifica dell’atto di opposizione doveva considerarsi
tempestiva.
5. Le critiche, che si prestano a essere esaminate congiuntamente per la
loro connessione, non colgono nel segno.

tic. 2012 n. 17446 sez. M3 – ud. 15-01-2014
-3-

successiva al 4 luglio 2009, alla disciplina dettata dall’art. 360 bis,

La Corte d’appello ha espressamente escluso che, entro il 30 aprile
2008, e cioè entro il termine perentorio assegnato dal giudice,
l’opponente avesse provveduto alla consegna dell’atto di opposizione
all’ufficiale giudiziario per l’esecuzione della notifica, di talché,
venendo qui a sostenere il contrario, l’impugnante deduce, in sostanza,

V’è dunque una invincibile divergenza tra la realtà processuale, per
come dallo stesso prospettata, e quanto espressamente risulta dalla
motivazione della sentenza impugnata.
Ma, se così è, tale divergenza concreta un errore di fatto revocatorio,
che avrebbe giustificato, e imposto, l’esperimento del mezzo di cui
all’art. 395 n. 4, cod. proc. civ., indiscutibile essendo, peraltro, la
sussistenza dei requisiti dell’essenzialità e della decisività della svista in
cui è, in tesi, incorso il decidente, nel senso che, senza quell’errore, la
pronuncia sarebbe stata diversa.
Si ricorda, in proposito, che l’errore di fatto revocatorio è l’erronea
percezione degli atti di causa, come la supposizione di un fatto, la cui
verità è incontestabilmente esclusa, oppure la supposizione
dell’inesistenza di un fatto la cui verità sia positivamente stabilita
(confr. Cass. civ. 24 luglio 2012, n. 12962; Cass. civ. 14 novembre
2012, n. 19921).
Consegue da tanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile,
non essendosi il ricorrente avvalso del rimedio processuale
appropriato.

6. Neppure può essere accolta la richiesta, autonomamente formulata
dall’impugnante, di condanna dell’avvocato Gallo, difensore del
Bonfiglio nel giudizio di merito, al pagamento delle spese processuali
dovute ad Angelo Ripoli e, se del caso, anche a Pirelli Re Credit

Ric. 2012 n. 17446 sez. M3 – ud. 15-01-2014
-4-

che il giudice di merito è incorso in una svista.

Serving s.p.a., per asserita negligenza dello stesso nello svolgimento del
patrocinio difensivo.
E invero, a tacer d’altro, l’art. 94 cod. proc., civ., evocato dal
ricorrente, ha riguardo al rappresentante sostanziale o al curatore della
parte (confr. Cass. civ. 18 marzo 2003, n. 3977), e nulla ha a che

professionista officiato della difesa tecnica.
In ogni caso, e conclusivamente sul punto, alcuna statuizione potrebbe
essere adottata al riguardo non essendo stato il ricorso neppure
notificato al soggetto nei cui confronti la Corte dovrebbe pronunciare
la condanna, con evidente violazione, pertanto, del principìo del
contraddittorio”.
Il collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione,
la quali non sono infirmate dalle deduzioni svolte nella memoria di
parte ricorrente.
Peraltro, neppure può essere accolta “la richiesta di rinvio e/ o di concessione
di un termine per poter proporre istanza ex art. 398, quarto comma, cod. proc. civ.,
di sospensione del presente procedimento al giudice a quo”, nella stessa
formulata, perché al giudice, davanti al quale è proposta la

revocazione, può essere chiesto di sospendere il termine per proporre il
ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 398, quarto comma, cod. proc.
civ., non già di sospendere tout court il già incardinato giudizio di
legittimità, possibilità smentita dalla lettera della norma e, in ogni
caso, assolutamente asistematica.
Il ricorso deve conseguentemente essere dichiarato inammissibile.
La mancata costituzione in giudizio della parte vittoriosa preclude ogni
pronuncia in ordine al carico delle spese processuali.

P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Ric. 2012 n. 17446 sez. M3 – ud. 15-01-2014
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vedere, pertanto, con la problematica della responsabilità del

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio

2014.

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