Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3766 del 17/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 17/02/2010, (ud. 13/01/2010, dep. 17/02/2010), n.3766

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

ASSIST s.r.l., con domicilio eletto in Roma, Via Confalonieri n. 5,

presso l’Avv. COGLITORE Emanuele, che la rappresenta e difende

unitamente all’Avv. Daniele Lucchetti, come da procura in atti;

– ricorrente –

contro

I.C.A. Imposte Comunali Affini s.r.l. con domicilio eletto in Roma,

Viale Tiziano n. 108. presso l’Avv. Simone Tablò, rappresentata e

difesa dall’Avv. ZOLEZZI Sergio, come da procura in atti;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale della Lombardia n. 24/46/06 depositata il 29 marzo 2006.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 13/1/2010 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale, Dott. VELARDI Maurizio, che ha concluso aderendo alla

relazione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Assist s.r.l. ricorre per cassazione nei confronti della sentenza in epigrafe della Commissione tributaria regionale che, riformando la decisione di primo grado, ha respinto il ricorso della contribuente avverso un avviso di accertamento per imposta sulla pubblicità relativa all’anno 2002. Resiste la concessionaria con controricorso.

Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 13/12/2010 per l’adunanza della Corte in Camera di consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va affermata l’inammissibilità di entrambi i motivi di ricorso.

Detti motivi, invero, per quanto fondati su violazione di legge (D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 5 e D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 57 e 58, il primo, D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 7, il secondo) non sono corredati dal prescritto quesito di diritto, in violazione dell’art. 366 bis c.p.c..

Ugualmente inammissibili sono le contestuali censure attinenti alla motivazione, sia perchè non chiaramente esplicitate, sia perchè dal tenore dei motivi risultano attenere alla motivazione in diritto mentre eventuali carenze motivazionali possono essere dedotte solo con riferimento ad un fatto (art. 360 c.p.c.) che, peraltro, deve essere chiaramente indicato (art. 366 bis c.p.c.).

Consegue da quanto sopra la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna della ricorrente alla rifusione, in favore della ICA Imposte Comunali Affini s.r.l., delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 650,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre accessori di legge.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore della ICA s.r.l., delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 650.00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2010

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